Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice si perfeziona, nel caso di frode ai creditori realizzata con operazioni sui beni in previsione di un provvedimento del giudice civile, non appena si ha la conoscenza legale della sentenza esecutiva attraverso la sua notifica e il relativo precetto.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 15 marzo 2018, n. 11998.

Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice si perfeziona, nel caso di frode ai creditori realizzata con operazioni sui beni in previsione di un provvedimento del giudice civile, non appena si ha la conoscenza legale della sentenza esecutiva attraverso la sua notifica e il relativo precetto.

Sentenza 15 marzo 2018, n. 11998
Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa VIGNA MARIA SABINA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TAMPIERI LUCA, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

Udito il difensore:

– avvocato (OMISSIS), sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), in difesa della Parte Civile (OMISSIS) che deposita conclusioni scritte e nota spese.

– avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 1/02/2016 dal Tribunale di Milano con la quale (OMISSIS) era assolto dal reato di cui all’articolo 641 cod. pen. e condannato per il reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 1, alla pena di giorni 20 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile (OMISSIS) s.r.l., da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale di Euro 40.000 e concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della predetta provvisionale entro il termine di giorni 60 fissato per il deposito della sentenza.

La condotta contestata l’imputato e’ quella di avere compiuto operazioni simulate finalizzate a sottrarre l’azienda da lui gestita ed i beni che la componevano dalle iniziative in sede esecutiva, in particolare mettendo in liquidazione la (OMISSIS) s.p.a. e costituendo una nuova societa’, la (OMISSIS) s.r.l., che continuava la stessa attivita’ della precedente societa’, sfruttando il medesimo ramo d’azienda. Cio’ al fine di sottrarsi agli obblighi nascenti dai ricorsi in sede civile finalizzati al recupero dei crediti da parte della societa’ (OMISSIS) s.r.l. per un valore complessivo di Euro 358.830,59.

1.1. Nella sentenza impugnata si evidenzia che l’acquisto del quantitativo di filati da parte della (OMISSIS) s.p.a. era effettuato nel 2010 e l’acquirente si era obbligato ad effettuare il pagamento entro 90 giorni dalla data della fattura; l’obbligazione non veniva onorata e la societa’ venditrice esercitava azioni giudiziarie che sfociavano nell’ordinanza ex articolo 702 ter cod. proc. civ. di condanna da parte del Tribunale di Busto Arsizio in data 7 marzo 2011.

In questo contesto il 23/12/2010 veniva costituita la (OMISSIS) s.r.l.; successivamente, il 20/01/2011, era stipulato fra la (OMISSIS) s.p.a. e l’ (OMISSIS) s.r.l. un preliminare di vendita del complesso immobiliare e, in data 3 febbraio 2011, la (OMISSIS) s.p.a. dava in affitto alla (OMISSIS) s.r.l. il ramo d’azienda produttivo riguardante l’attivita’ svolta nell’immobile; il 15 febbraio 2011 la (OMISSIS) s.p.a. veniva posta in liquidazione presentando ricorso per l’ammissione al concordato preventivo.

1.2. La Corte territoriale ha ritenuto provato che l’imputato, a seguito dell’inadempimento della propria obbligazione e a fronte delle azioni esperite dalla societa’ venditrice di filati, abbia posto in essere atti giuridici con scopo diverso da quello inerente alla natura degli stessi, di natura fraudolenta diretti a cagionare un danno ai creditori della societa’.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Manifesta illogicita’ della motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’articolo 388 cod. pen..

L’articolo 388 c.p., comma 1, riguarda esclusivamente la sottrazione all’adempimento di obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorita’ giudiziaria. Nel caso di specie gli atti negoziali si inseriscono in una fase antecedente qualsivoglia provvedimento giudiziale vantato da (OMISSIS) nei confronti dell’imputato.

Peraltro, gli atti contestati a (OMISSIS) non sono simulati e fraudolenti poiche’ non sono mai stati celati e rientrano nel normale percorso delle imprese in crisi finalizzato alla adesione alla procedura di concordato preventivo.

Il contratto preliminare di vendita dell’immobile era vincolato all’esito favorevole della procedura di concordato e quindi non ha comportato alcun trasferimento della proprieta’ dell’immobile, restando pignorabile e aggredibile dai creditori.

Anche il contratto di affitto di ramo d’azienda non ha svuotato la societa’ dei beni aziendali, essendo semplicemente prevista un’opzione di acquisto del ramo stesso e dell’intero magazzino al corrispettivo di 1 milione di Euro.

Non puo’ imputarsi all’imputato la volonta’ di inadempimento agli obblighi in corso di accertamento davanti all’autorita’ giudiziaria atteso che il procedimento sommario instaurato da (OMISSIS) s.r.l. si inserisce in epoca successiva agli atti contestati al predetto, quando cioe’ l’imputato non aveva piu’ alcun potere di amministrazione e di rappresentanza della predetta societa’. L’imputato infatti e’ stato legale rappresentante fino al 15/02/2011.

2.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 165 c.p., commi 1 e 4, e vizio di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale assegnata alla parte civile, poiche’ la sospensione condizionale della pena non puo’ che operare dopo il formarsi del giudicato.

2.3. Violazione di legge in relazione all’articolo 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione e quantificazione del trattamento sanzionatorio.

La pena appare sproporzionata al fatto e il giudice di merito non ha provveduto a fornire idonea motivazione circa i criteri attraverso i quali e’ giunto alla determinazione della pena.

Sono incoerenti le ragioni in base alle quali, in presenza di pena alternativa, si e’ ritenuto di comminare la pena detentiva in luogo di quella pecuniaria.

3. In data 23/12/2017 la parte civile ha depositato memoria nella quale ribadisce che le operazioni societarie che hanno riguardato in rapida successione la (OMISSIS) s.p.a. costituiscono atti fraudolenti.

Poco tempo dopo il compimento di tali negozi giuridici, infatti, il ricorso per concordato preventivo e’ stato dichiarato inammissibile, la (OMISSIS) S.p.A. e’ fallita ed e’ stata creata l’ (OMISSIS) S.r.l., nuova compagine societaria sulla quale i creditori mai avrebbero potuto rivalersi per atti stipulati con la prima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento con esclusivo riferimento al secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la legittimita’ della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma quantificata a titolo di provvisionale entro un termine anteriore alla data del passaggio in giudicato della sentenza.

Per il resto lo stesso appare destituito di fondamento e deve, conseguentemente, essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

2.1. E’ pacifico in giurisprudenza che la condotta mirata alla creazione di una fittizia indisponibilita’ del proprio patrimonio in danno del creditori possa essere antecedente o successiva al provvedimento del giudice (Sez. 6, n. 29828 del 27/06/2012, Rv. 253696; Sez. 6, n. 41118/16 del 5/07/2016, Rv. 267961).

La peculiare figura criminosa dell’inosservanza dolosa di un provvedimento del giudice, ex articolo 388 c.p., comma 1, ruota intorno alla commissione di condotte fraudolente ad opera del soggetto agente ed alla inottemperanza, da parte del medesimo, dell’ingiunzione nascente dal provvedimento giurisdizionale, l’una e l’altra requisiti costitutivi del reato.

Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice si perfeziona, quindi, nel caso di condotta materiale di frode ai creditori realizzata con operazioni sui beni in previsione del provvedimento del giudice civile, con l’inottemperanza all’ordine giudiziale, non appena si abbia conoscenza legale della sentenza esecutiva attraverso la notifica della stessa e del relativo precetto. (Sez. 6, n. 29828 del 27/06/2012 Rv. 253696).

2.2. La sentenza della Corte di Appello di Milano fa corretto uso dei principi sopra richiamati osservando come la condotta mirata alla creazione di una fittizia indisponibilita’ del proprio patrimonio in danno del creditori possa essere antecedente al provvedimento del giudice da eludere.

La Corte d’appello motiva, inoltre, in maniera esaustiva sulla natura simulata e fraudolenta degli atti posti in essere dall’imputato nella ravvicinata sequenza sopra descritta e correttamente ritiene inconferente l’eccezione difensiva secondo la quale l’imputato avrebbe posto in essere detti atti giuridici per proseguire l’attivita’ della tessitura e per tutelare il ceto creditorio.

Del resto, perche’ si perfezioni il reato di cui all’articolo 388 cod. pen. non e’ necessario che l’azienda venga svuotata e il patrimonio disperso, ma e’ sufficiente che, con gli atti simulati e fraudolenti, venga reso piu’ difficile ai creditori far valere il proprio titolo in maniera tale da potersi sottrarre all’adempimento.

Nel caso in esame e’ pacifico che nell’immobile in questione, prima dell’inadempimento del debito da parte dell’imputato, un’altra societa’ iniziava l’esercizio di una identica attivita’ commerciale utilizzando i macchinari, le maestranze e le infrastrutture del debitore.

Cio’, indipendentemente dall’alienazione del bene, costituisce un concreto ostacolo al soddisfacimento del creditore, ostacolo al quale si aggiunge il trasferimento, mediante il contratto di affitto di azienda, dell’intera capacita’ produttiva dell’azienda.

L’imputato, anche se al momento dell’inadempimento non era piu’ legale rappresentante della societa’, e’ stato, comunque, colui che ha posto in essere gli atti fraudolenti e simulatori, elemento costitutivo del reato, come si e’ detto sopra, al pari dell’inadempimento (Sez. 6, n. 41118 del 5/07/2016, Rv. 267961).

3. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato.

3.1. La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicche’ l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Cio’ dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989, Rv 181825; in senso conforme, cfr. Rv n. 155508, n. 148766 e n. 117242).

Costituisce principio consolidato che il giudice, nell’esercizio del potere di scelta fra l’applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l’obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 29/01/2015, Rv. 263201).

3.2. Nel caso in esame tale valutazione e’ stata effettuata.

La Corte d’appello di Milano motiva, infatti, congruamente sulla scelta di comminare la pena detentiva anziche’ quella pecuniaria, sostenendo, con argomento logico, che la scelta appare giustificata dall’ingente valore della merce ordinata e non pagata e dalla conseguente entita’ economica del pregiudizio cagionato ai creditori.

4. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, il Collegio e’ a conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale, seguito dal giudice di merito, che ritiene legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma quantificata a titolo di provvisionale entro un termine anteriore alla data del passaggio in giudicato della sentenza, argomentando dall’immediata esecutivita’ della provvisionale prevista dal capoverso dell’articolo 540 cod. proc. pen., in relazione al disposto dell’articolo 165 cod. pen. (da ultimo Sez. 5, n. 4014 del 27/10/2015 dep. 29/01/2016, Rv. 267557).

Cio’ non di meno, ritiene di aderire all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale il beneficio della sospensione condizionale della pena non puo’ essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 5, n. 26811 del 10/02/2016, Rv. 267887; Sez. 3, n. 19316 del 15/01/2015, Rv. 263512 Sez. 4, n. 29889 del 05/04/2013, Rv. 257074; Sez. 6, n. 5914 del 31/01/2012 Rv. 251789; Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006, dep. 02/04/2007, Rv. 236329), non essendo possibile una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena.

Subordinare la concessione della sospensione condizionale ad una condotta che l’imputato dovrebbe adottare prima del giudicato equivarrebbe, inequivocabilmente, a rendere irreversibile un capo penale della sentenza su un punto della decisione relativo all’attuazione di una sanzione ancora sub judice (quale e’ ogni statuizione in materia di sospensione della pena), quindi prescindendo dalla sua definitivita’.

4.1. La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della concessa provvisionale prima della irrevocabilita’ della decisione, sicche’ il termine per il pagamento decorre dal passaggio in giudicato della sentenza condizionalmente sospesa (Sez. 3, n. 19316 del 15/01/2015, Rv. 263512).

5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata nei limiti anzidetti.

5.1. Al rigetto del ricorso sui punti relativi alla responsabilita’ consegue la condanna alla rifusione delle spese di difesa sostenute nel grado dalla parte civile che, tenuto conto dello sforzo defensionale profuso, si liquidano in Euro 3.000, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della concessa provvisionale prima della irrevocabilita’ della decisione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS) s.r.l. che liquida nella complessiva somma di Euro tremila, oltre al 1 5 % per spese generali, Iva e c.p.a..

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