Rimessa alle sezioni unite la questione in caso di fondo complementare privato e di prestazioni pensionistiche integrative se sia possibile applicare cumulo degli interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20512
Data udienza 3 aprile 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5648-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, – C.F. (OMISSIS), in persona del Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
(OMISSIS) in liquidazione coatta amministrativa ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 13 gennaio 2016 che ha respinto il suo appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva ammesso al passivo della procedura il credito vantato da (OMISSIS) a titolo di riscatto della propria posizione individuale inerente ad un fondo integrativo pensionistico, il tutto in privilegio nonche’ con interessi legali e rivalutazione monetaria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo lamenta falsa applicazione dell’articolo 2099 c.c. e violazione dell’articolo 429 c.p.c., comma 3, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente attribuito natura retributiva al credito per prestazioni spettanti nei confronti di un fondo integrativo di fonte contrattuale, con diritto a cumulare interessi e rivalutazione monetaria, il tutto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 80 del testo unico bancario e dell’articolo 55 L.F. nonche’ falsa applicazione dell’articolo 2751 bis c.c., n. 1 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, censurando ancora una volta la sentenza impugnata per aver attribuito natura retributiva al credito in discorso, che avrebbe dovuto essere ammesso in chirografo.
Ritenuto che:
Secondo Cass., Sez. Un., 9 marzo 2015, n. 4684: “Con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno – a prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una personalita’ giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro – natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i presupposti per l’inserimento dei suddetti versamenti nella base di calcolo delle indennita’ collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Il principio si basa in breve su un duplice rilievo: da un lato, l’autonomia del rapporto previdenziale, da cui nasce l’obbligo datoriale di versare i contributi al fondo pensione, rispetto al rapporto di lavoro; dall’altro lato, la mancanza di un nesso di corrispettivita’ diretta tra la prestazione lavorativa e la contribuzione, che non e’ corrisposta al lavoratore nemmeno in caso di risoluzione del rapporto senza maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Viene inoltre osservato che la natura previdenziale dei contribute in discorso trova conferma in tre dati normativi: la L. n. 297 del 1982, articolo 4, comma 5, che consente la salvezza delle prestazioni integrative aventi natura e funzione diversa rispetto al TFR; la L. n. 166 del 1991, articolo 9 bis, comma 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 193, che esclude i contributi in esame dall’imponibile previdenziale con efficacia retroattiva e il Decreto Legislativo n. 314 del 1997, articolo 3, comma 2, lettera a), che esclude i medesimi dall’imponibile fiscale.
In una successiva pronuncia di questa Corte e’ stato affermato che: “La L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, con il quale e’ stata sancita la non cumulabilita’ di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non e’ pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro” (Cass. 14 settembre 2015, n. 18041, in fattispecie relativa a trattamento pensionistico integrativo corrisposto per l’appunto dal Fondo costituito dalla (OMISSIS) s.p.a).
Quest’ultima sentenza ha ritenuto che il principio affermato dalle Sezioni Unite nella decisione poc’anzi richiamata non fosse risolutivo dell’ulteriore questione relativa all’applicabilita’ del cumulo degli interessi e della rivalutazione al credito maturato dal lavoratore, con riguardo alle somme versate nei fondi integrativi.
Ed infatti, secondo Cass. 14 settembre 2015, n. 18041, “posto che non vi e’ dubbio che il Fondo della (OMISSIS) s.p.a. ha natura privatistica e che le relative prestazioni non rientrano tra le prestazioni previdenziali a carattere obbligatorio, deve ritenersi che si e’ fuori dall’ambito di applicazione della L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6”. La decisione ha cioe’ fatto leva sulla citata disposizione, con la quale e’ stato sancito il “divieto di cumulo” fra interessi legali e rivalutazione monetaria riguardo alle prestazioni previdenziali ivi contemplate (disposizione richiamata poi dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 22, comma 36) per dedurne a contrario che, essendo essa riferita alle prestazioni previdenziali a carattere obbligatorio, non potesse essere applicata a quelle dovute dal Fondo, atteso il suo pacifico carattere privatistico.
Appare per altro verso plausibile l’opposta soluzione patrocinata dalla difesa della ricorrente, la quale obietta al ragionamento svolto da Cass. 14 settembre 2015, n. 18041, che la natura previdenziale delle prestazioni a carico del Fondo sia sufficiente a precludere l’applicabilita’ alle stesse della rivalutazione monetaria di cui all’articolo 429 c.p.c., comma 3, che attribuisce il diritto al cumulo di interessi e rivalutazione esclusivamente alle “somme di denaro per crediti di lavoro”, sicche’, una volta escluso che le somme riconosciute come spettanti all’iscritto al Fondo a titolo di riscatto della posizione contributiva rivestano natura retributiva, ed abbiano invece natura previdenziale, verrebbe a cadere il ragionamento svolto a contrario a partire dal citato articolo 16, comma 6.
Poiche’ il ricorso solleva al riguardo una questione di massima di particolare importanza, per le sue ricadute sulla generalita’ degli iscritti al Fondo, peraltro con prevalenti implicazioni laburistiche, ritiene il collegio che occorra rimettere il ricorso al Primo Presidente, perche’ valuti l’opportunita’ di assegnarlo alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
rimette il ricorso al Primo Presidente, perche’ valuti l’opportunita’ di assegnarlo alle Sezioni Unite.
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