Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 29 agosto 2017, n. 20524

In una sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio il giudice non può considerare irrilevante la convivenza come coniugi e la nascita di un figlio, dando un peso prevalente all’espressione del consenso sul matrimonio mancata dall’inizio alla fine

Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20524
Data udienza 12 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) che dichiara di voler comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/2015 della Corte di appello di Campobasso, emessa il 25.2.2015 e depositata il 4.5.2015, n. R.G. 162/2013.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La Corte di appello di Campobasso con sentenza n. 103/2015 ha accolto la domanda proposta da (OMISSIS) e per l’effetto ha dichiarato l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Regionale Ecclesiastico Abbruzzese Molisano del 21 settembre 2010, ratificata dal Tribunale Beneventano di Appello in data 20 luglio 2011 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 13 maggio 2013, dichiarativa della nullita’ del matrimonio concordatario celebrato in (OMISSIS) tra (OMISSIS) e (OMISSIS) trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roccavivara al n. 41, parte II, serie A, anno 1989. Ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile di procedere alle prescritte annotazioni e ha condannato la (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio.

2. La Corte di appello ha ritenuto pacifica ma irrilevante la convivenza dei coniugi nel corso del matrimonio cosi’ come la nascita di una figlia nel (OMISSIS) in considerazione della causa di nullita’ accertata dal Tribunale ecclesiastico che attiene all’espressione del consenso al matrimonio sotto il profilo della capacita’ di contrarlo validamente e di assumerne gli oneri e atteso che, nella specie, il difetto di discrezione di giudizio da parte della (OMISSIS), preesistente al matrimonio e durato almeno sino alla sua fine, ha inficiato l’intero rapporto matrimoniale a prescindere dalla sua durata. La Corte distrettuale ha anche ritenuto che la sentenza delibanda non contiene disposizioni, finalita’ e presupposti diversi o contrari all’ordine pubblico italiano.

3. Contro la decisione della Corte di appello di Campobasso ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo: a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 121 del 1985, articolo 8, all’articolo 123 c.c., e all’articolo 29 Cost.. Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’articolo 132 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; b) violazione ed errata applicazione di norme di diritto (articoli 91 e 92 c.p.c.) per la sussistenza di giusti motivi per l’accoglimento della richiesta di compensazione delle spese legali.

4. Non svolge difese (OMISSIS).

5. I due motivi di ricorso appaiono manifestamente fondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che a partire dalla sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014 delle Sezioni Unite civili ha ripetutamente affermato (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. 1, n. 1494 del 27 gennaio 2015) che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranita’ e di laicita’ dello Stato, gia’ affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullita’ pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”.

6. La giurisprudenza citata che ha preceduto, sia pure a breve distanza di tempo, la pronuncia della Corte di appello di Campobasso giustificava la richiesta compensazione delle spese del giudizio di merito e giustifica quella del giudizio di cassazione in relazione al comportamento processuale del (OMISSIS) nel presente giudizio.

7. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con decisione nel merito di rigetto della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di delibazione della sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico di Chieti il 21 settembre 2010. Compensa le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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