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Il primo motivo denota profili di inammissibilita’ ed e’ comunque infondato. Viene denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non sono indicate in modo specifico le norme asseritamente violate, ne’ viene censurata un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da disposizioni di legge. Risulta, piuttosto, soltanto allegata un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, causata dalla cattiva valutazione delle risultanze probatorie di causa, la quale inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed e’ censurabile unicamente per omesso esame di fatto decisivo e controverso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’infondatezza del primo motivo discende, peraltro, dalla considerazione che per l’approvazione di un intervento relativo a riparazioni straordinarie dell’edificio condominiale occorre pur sempre l’autorizzazione dell’assemblea, sicche’ non rientra comunque nei compiti dell’amministratore di condominio il conferimento ad un tecnico ed ad un’impresa dell’incarico rispettivamente di dirigere e di eseguire í lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio. In difetto della preventiva approvazione della spesa da parte dell’assemblea, a norma dell’articolo 1135 c.c., comma 1, n. 4, e articolo 1136 c.c., comma 4, l’iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non e’ comunque sufficiente a fondare l’obbligo di contribuzione dei singoli condomini. Peraltro, il principio secondo cui l’atto compiuto, benche’ irregolarmente, dall’organo di una societa’ resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull’operato e sui poteri dello stesso, non trova applicazione in materia di condominio di edifici con riguardo a prestazioni relative ad opere di manutenzione straordinaria eseguite da terzi su disposizione dell’amministratore senza previa delibera della assemblea di condomini, atteso che i rispettivi poteri dell’amministratore e dell’assemblea sono delineati con precisione dagli articoli 1130 e 1135 c.c., limitando le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria amministrazione e riservando all’assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (Cass. Sez. 2, 07/05/1987, n. 4232). Ne’ puo’ mai rilevare a vincolare il condominio all’obbligo di spesa l’attivita’ che il ricorrente attribuisce a (OMISSIS), padre dell’amministratore, in quanto, pure a norma dell’articolo 1717 c.c., comma 1, il mandatario (figura cui l’amministratore condominiale e’ assimilabile) che sostituisca altri a se’ stesso nell’esecuzione di tale attivita’, senza esservi autorizzato dall’assemblea e senza che sia necessario per la natura dell’incarico, risponde in proprio dell’operato del sostituto (Cass. Sez. 2, 09/04/2014, n. 8339). Anche l’accertamento della insussistenza di un affidamento incolpevole del (OMISSIS) (che era, del resto, condomino dell’edificio amministrato da (OMISSIS)) nel potere di rappresentanza conferito a (OMISSIS), come di un comportamento colposo dell’amministratore, discende, in ogni caso, dall’apprezzamento di fatto rimesso ai giudici del merito. Il secondo motivo di ricorso e’ del pari infondato.
Per consolidato orientamento di questa Corte, il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso solo se ne dimostri, ex articolo 1134 c.c. (testo previgente alla modifica operata con la L. n. 220 del 2012), l’urgenza, ossia se dimostri che le opere, per evitare un possibile nocumento a se’, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilita’ di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Cass. Sez. 2, 23/09/2016, n. 18759; Cass. Sez. 2, 19/12/2011, n. 27519; Cass. Sez. 2, 23/04/2010, n. 9743). Ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 1134 c.c., va allora considerata urgente non solo la spesa che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. La ragione sottintesa all’articolo 1134 c.c. viene ravvisata, del resto, proprio nell’esigenza di evitare dannose interferenze del singolo condomino nell’amministrazione, dovendosi esprimere il concorso dei distinti proprietari alla gestione delle cose comuni essenzialmente in forma assembleare. La prova dell’indifferibilita’ della spesa incombe, peraltro, sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Cass. Sez. 2, 26/03/2001, n. 4364; Cass. Sez. 2, 04/08/1997, n. 7181; Cass. Sez. 2, 12/09/1980, n. 5256). La Corte d’Appello ha quindi correttamente ritenuto decisiva, in senso contrario alla ravvisabilita’ dei presupposti di cui all’articolo 1134 c.c., la circostanza che il condominio e l’amministratore fossero stati messi a conoscenza della necessita’ della manutenzione delle fondamenta dell’edificio passanti per la proprieta’ (OMISSIS) quantomeno dal giugno 1999, ovvero oltre un anno prima di quando poi le opere furono compiute, essendo tale lasso di tempo piu’ che sufficiente a richiedere il consenso degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 10/12/1977, n. 5356). A fronte della eventuale perdurante inerzia dell’amministratore e dell’assemblea nell’adozione dei provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, della cui esigenza gli organi condominiali siano stati resi edotti, non puo’ farsi ricorso alla gestione sostitutiva del singolo condomino, ai sensi dell’articolo 1134 c.c., potendosi, piuttosto, sperimentare strumenti alternativi, quale quello allestito dall’articolo 1105 c.c., comma 4.
Il terzo motivo di ricorso, che critica la decretata soccombenza del (OMISSIS) ai fini della regolamentazione delle spese processuali, e la mancata compensazione delle stesse, e’ del tutto infondato. Infatti, nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione del secondo comma dell’articolo 92 c.c. ad opera della L. n. 263 del 2005, articolo 2 (qui applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento instaurato prima del 1 marzo 2006), la relativa statuizione e’ sindacabile in sede di legittimita’, come violazione dell’articolo 91 c.p.c., solo le stesse spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell’opportunita’ della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito, e la mancata deroga al criterio di soccombenza non e’ censurabile in cassazione.
Il ricorso va percio’ rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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