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Va ricordato che nel caso di specie si e’ in presenza di una “doppia conforme”, cioe’ di una doppia pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento della prova puo’ essere rilevato in questa sede solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis v. Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia Capozzi, non mass.; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).
La Corte di appello, poi, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimita’, secondo il quale, in tema di dichiarazioni della persona offesa, la frazionabilita’ della valutazione del narrato e’ legittima, sempre che non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte di esso ritenuta inattendibile e le rimanenti parti e che l’inattendibilita’ non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilita’ del dichiarante (Sez. 3, n. 1949 del 28/09/2016, dep. 2017, Rasia, non mass.; Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015, Rosano, Rv. 265874; Sez. 6, n. 20037 del 19/3/2014, L., Rv. 260160; Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012, dep. 2013, B., Rv. 254133).
Nel contempo, nella sentenza impugnata sono state valorizzate le deposizioni di due testimoni, del tutto indifferenti, ritenute decisive ai fini della ricostruzione dei fatti sulla base di precise argomentazioni, solo genericamente contestate dal ricorrente, secondo il quale i testi, “dato il loro limitato ruolo nella vicenda, non possono in alcun modo chiarire i rapporti intercorsi tra le parti in punto titolarita’ del biglietto vincente”.
2. Manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo.
Proprio il fatto che si fosse trattato di un acquisto del biglietto “a tre”, con la conseguente comproprieta’ del denaro frutto della vincita, ha consentito di qualificare il fatto come appropriazione indebita e non furto, atteso che la stessa ricorrente legittimamente deteneva il biglietto vincente, essendosi verificata l’interversio possessionis solo nel momento in cui l’imputata deposito’ presso la propria banca il biglietto vincente, incurante delle rimostranze altrui.
La fattispecie prevista dall’articolo 627 c.p., non e’ pertinente al caso di specie, atteso che, dalla ricostruzione del fatto operato nelle sentenze di merito, non vi fu una sottrazione; la condotta delittuosa – lo si ribadisce – fu successiva agli eventi verificatisi nel centro commerciale.
3. L’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
4. All’inammissibilita’ del ricorso segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonche’, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2000,00, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.
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