Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 5 marzo 2018, n. 1327. L’elemento della riconoscibilità del voto deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi

L’elemento della riconoscibilità del voto deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato.

Sentenza 5 marzo 2018, n. 1327
Data udienza 1 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7653 del 2017, proposto dai sigg.ri Vi. Em. De. Si., ed altri, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Al. Gu., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Co. (Studio Ni.) in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Or. Mo., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Br. An. De. Lu., Ka. Pe., rappresentati e difesi dall’avvocato Fo. Fr. Mi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Pi. Gi., ed altri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA, sede di CATANZARO, SEZIONE I, n. 1602/2017, resa tra le parti, concernente le operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di (omissis), tenutesi l’11 gennaio 2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e dei sigg.ri Br. An. De. Lu. e di Ka. Pe.;
Visto il ricorso incidentale condizionato proposto da De. Lu. Br. An. e Pe. Ka.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Al. Gu., Or. Mo. e Fo. Fr. Mi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tar Calabria, sede di Catanzaro, i ricorrenti hanno chiesto: – l’annullamento dei verbali e delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni con cui sono stati proclamati eletti il Sindaco e i Consiglieri del Comune di (omissis); – e, per l’effetto, la correzione del risultato elettorale ovvero, in subordine, il rinnovo delle operazioni di voto e di scrutinio.
1.1. In particolare, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dei principi di segretezza, di libertà e di veridicità del voto, nonché dei principi in materia di trasparenza e correttezza delle operazioni elettorali, sul presupposto che:
– numerose schede (in tutto 45) sarebbero state attribuite al candidato consigliere della lista avversa “Fe. Gi. Da.”, nonostante che contenessero la sola indicazione del nome di battesimo, o il cognome seguito da “punto”, ovvero il nome seguito da “punto” e poi il cognome del candidato, ecc.;
– n. 6 schede sarebbero state attribuite al candidato consigliere “Mu. An. An.”, nonostante la presenza di “trattini”, “punti” e “linee varie”;
– n. 1 scheda sarebbe stata attribuita alla candidata “Ib. Er. Is.” pur essendovi indicato il solo nome di battesimo;
– n. 1 scheda sarebbe stata attribuita alla candidata “Pe. Ka.”, nonostante che la preferenza fosse stata scritta tutta in maiuscolo;
– in n. 4 schede la preferenza sarebbe stata posta al di fuori del rettangolo;
– n. 1 scheda sarebbe stata attribuita al candidato “Fe. Gi. Da.” nonostante che fossero stati sbarrati entrambi i simboli delle liste in competizione;
– in alcune schede il nome del candidato non sarebbe chiaro e sarebbe stato calcato con lo “stampino”;
– in alcune sezioni: lo scrutatore non sarebbe stato sorteggiato, le schede sarebbero state consegnate “chiuse”, e le schede votate sarebbero state estratte ed aperte dal segretario di seggio in luogo dello scrutatore;
– il numero delle schede avanzate autenticate nella Sezione I non corrisponderebbe a quello indicato nel verbale delle operazioni e, nelle Sezioni I e III, i verbali recherebbero errori di conteggio;
– alcuni elettori (Sa. Lu., Ro. Gi., Er. Eu. e altri non meglio identificati) avrebbero espresso il proprio voto pur non essendovi traccia nel pertinente registro di sezione.
2. Il TAR adito ha respinto il ricorso principale, quindi ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale condizionato, e ha compensato le spese di lite.
2.1. Nel merito, il giudice di primo grado ha osservato che “l’indicazione del nome e l’apposizione dell’iniziale del nome con un puntino non costituisce una modalità illegittima o non consentita di manifestazione delle proprie preferenze” e che “una tale modalità di espressione del diritto di voto appare in realtà inidonea a fornire adeguati elementi, anche in via indiziaria, per ritenere esistente una lesione del principio di segretezza”.
2.2. Sempre ad avviso del Tar, “alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle manifestazioni di voto indicate da parte ricorrente come effettuate con lo stampino, in osservanza dell’esigenza di garantire una tutela all’elettore e di attribuire validità a tutti i voti per i quali si può desumere la volontà dell’elettore. Nello stesso senso, per quanto riguarda l’aver sbarrato 2 simboli scrivendo il cognome di Federico deve ritenersi che l’elettore benchè incerto sulla lista di appartenenza del candidato abbia chiaramente espresso la sua preferenza per il citato candidato”. Analogamente, “con riferimento all’indicazione del solo nome, posto che l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa è nel senso di consentire anche l’attribuzione del voto in caso di utilizzo del soprannome, purché tale utilizzo consenta di identificare il soggetto di riferimento”.
2.3. Ancora, secondo la ricostruzione della sentenza di primo grado, “l’esigenza di garantire l’attribuzione del voto e la possibilità di esprimere lo stesso comporta ugualmente il rigetto del motivo di impugnazione relativo al mancato sbarramento del simbolo all’interno del rettangolo ma solo fuori da esso”.
2.4. Quanto alla mancata estrazione dello scrutatore, il Tar ha rilevato che essa, “ferma la mancata indicazione della specifica norma violata, costituisce una mera irregolarità inidonea a incidere sul risultato elettorale”.
2.5. In ordine alla mancata registrazione del voto espresso da alcuni elettori, il giudice di primo grado ha chiarito che “l’errore di trascrizione commesso nel registro è inidoneo a incidere sulla validità del voto espresso da cittadini dei quali non si contesta la qualità di elettori, trattandosi di mero errore materiale contenuto nel registro stesso”.
2.6. Infine, in relazione all’errore contenuto nel verbale in cui è indicato il numero di schede autenticate avanzate, il TAR ha ritenuto “che lo stesso consista in un mero errore materiale di trascrizione”, e che “ugualmente il mero errore nel conteggio è inidoneo a incidere sulla validità del voto e delle elezioni, così come le correzioni materiali che hanno interessato la conclusione del procedimento elettorale”.
3. Avverso la predetta sentenza le parti soccombenti hanno proposto appello.
3.1. Nello specifico, gli appellanti argomentano che il TAR avrebbe errato nell’ignorare che il vizio attinente alle modalità di espressione della preferenza in favore del candidato “Fe. Gi. Da.” (solo nome di battesimo, o cognome seguito da “punto” oppure nome seguito da “punto” e poi cognome) ricorrerebbe in ben n. 45 schede, e sarebbe quindi il frutto di un’operazione sistematica. A riprova dell’asserita strategia “complessiva”, i ricorrenti in appello richiamano le indagini aperte sulle operazioni elettorali dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. Sul punto gli appellanti chiedono, altresì, che sia disposta la verificazione delle schede elettorali.
3.2. Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe sottovalutato la mancata trascrizione nei registri elettorali del voto espresso da alcuni elettori in quanto essa, lungi dal rappresentare una mera irregolarità, costituirebbe un vizio sostanziale. Il difetto, infatti, farebbe emergere una incoerenza fra il numero dei votanti indicato nei registri e quello effettivo, ragion per cui sarebbe altresì opportuno acquisire l’elenco di quanti hanno votato nonché le tabelle di scrutinio delle sei Sezioni.
3.3. Gli appellanti, infine, reiterano le censure di primo grado e insistono affinché il Collegio disponga la verificazione.
4. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di (omissis), nonché De. Lu. Br. An. e Pe. Ka., entrambi consiglieri comunali eletti nella lista vincente.

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