Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 5 marzo 2018, n. 1327. L’elemento della riconoscibilità del voto deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi

segue pagina antecedente
[…]

4.1. La parte resistente e i controinteressati hanno replicato a tutti i motivi di censura, difendendo le statuizioni di prime cure ed insistendo per la reiezione del gravame.
4.2. Il Comune di (omissis) ha, altresì, eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità e incertezza del petitum, per omessa indicazione dei motivi specifici di ricorso nonché per difetto di interesse dovuto al mancato superamento della prova di resistenza.
4.3. Inoltre, i controinteressati De Luca e Pellegrino hanno proposto appello incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale, censurando il capo della sentenza che ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di primo grado.
5. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’1 febbraio 2018.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità dell’appello formulate dall’Amministrazione resistente.
1.1. Quanto alla presunta genericità ed incertezza del petitum nonché all’omessa indicazione dei motivi specifici di appello, il Collegio ritiene che negli atti di causa, complessivamente considerati, sia possibile individuare petitum e causa petendi dell’originaria azione, nonché le specifiche censure a supporto dell’appello, le quali dovrebbero condurre, ove accolte, alla correzione del risultato elettorale, ovvero, in subordine, alla riedizione delle operazioni di voto.
1.2. Né si può sostenere, come invece fa l’Amministrazione, che l’appello non supererebbe la prova di resistenza in quanto “il divario fra le due liste è di n. 24 voti e le censure relative alle 6 sezioni sono totalmente infondate”. Infatti, è sin troppo evidente che non è l’infondatezza delle censure a comportare l’inammissibilità per difetto di interesse. Il giudizio sulla sussistenza di tale condizione generale dell’azione, che precede logicamente quello di fondatezza, implica che il giudice valuti se il ricorrente possa effettivamente conseguire un’utilità o un vantaggio, tutelati dall’ordinamento giuridico, nell’ipotesi in cui le relative censure siano accolte. Considerato che, nel caso che occupa, gli appellanti contestano la validità di un numero di schede ben superiore a quello di scarto fra le due liste, l’interesse è sicuramente sussistente.
2. Nel merito, l’appello è infondato per le ragioni che seguono.
3. Giova, anzitutto, premettere che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, l’elemento della riconoscibilità “deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (cfr. in ultimo, Cons. Stato, V, n. 142/2016), di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’apporre il crocesegno o nell’indicare il nominativo del candidato suffragato…..” (Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523).
E’ stato, altresì, chiarito che “l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido “ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241; 18 novembre 2011, n. 6070; 9 luglio 2012, n. 3992; 7 gennaio 2013, n. 12; 29 novembre 2013, n. 5720)” (Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368).
4. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso che occupa emerge, anzitutto, l’inconsistenza delle doglianze concernenti le schede attribuite al candidato “Fe. Gi. Da.”.
4.1. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il fatto che il voto sia stato espresso mediante la sola indicazione del nome di battesimo, o il cognome seguito da “punto”, ovvero il nome seguito da “punto” e poi il cognome del candidat o, non ha alcuna attitudine probatoria circa la riconoscibilità delle schede.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *