Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4256. Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, puo’ trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, ma sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene

Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, puo’ trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, ma sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali. E’ evidente come l’accertamento circa la non significativita’ del taglio del tetto praticato per innestarvi la terrazza di uso esclusivo e circa l’adeguatezza delle opere eseguite per salvaguardare le utilita’ di interesse comune dapprima svolte dal tetto (non significativita’ e permanente adeguatezza, nella specie, del tutto negate dalla Corte di Milano, la quale ha piuttosto accertato come fosse stata realizzata una terrazza che sovrasta l’appartamento delle ricorrenti ed occupa una porzione consistente della sua parte piana, unica fruibile per le funzioni accessorie, diverse da quella di copertura) e’ riservato al giudice di merito e, come tale, non e’ censurabile in sede di legittimita’ per violazione dell’articolo 1102 c.c., ma soltanto nei limiti di cui all’articolo 360 c.c., comma 1, n. 5.

Ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4256
Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20432-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS),
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1619/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnano, articolando un unico complesso motivo di ricorso (per violazione o falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1619/2016 del 27 aprile 2016.
(OMISSIS) ed (OMISSIS) resistono con controricorso, mentre rimangono intimati senza svolgere attivita’ difensive (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Sondrio il 22 settembre 2014, che aveva rigettato la domanda, avanzata in origine dalle attrici (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest’ultima deceduta in corso di giudizio, percio’ proseguito dalle sue eredi (OMISSIS) e (OMISSIS)).
(OMISSIS) e (OMISSIS) avevano convenuto le altri parti ora intimate, tutte condomine del (OMISSIS), di (OMISSIS), per sentir riconoscere il loro diritto di uso esclusivo (ovvero l’avvenuto acquisto per usucapione) del terrazzo sovrastante l’unita’ immobiliare di proprieta’ (OMISSIS). Si costituirono soltanto (OMISSIS) ed (OMISSIS), deducendo di aver sempre utilizzato anch’essi la superfice del lastrico. La Corte d’Appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, ha negato che la convenzione intercorsa il 21 aprile 1958 tra la condomina (OMISSIS) (dante causa delle signore (OMISSIS), all’epoca unica proprietaria dell’ultimo piano) e (OMISSIS) valesse come attribuzione alla prima di un diritto di uso esclusivo del lastrico solare, poi modificato in terrazza pavimentata e munita di ringhiera. Ne’ valeva a tale effetto l’atto di transazione del 20 settembre 1960. La Corte d’Appello ha rilevato l’inopponibilita’ in ogni caso di tali convenzioni agli altri condomini. I giudici del gravame hanno percio’ ritenuto illegittima, in difetto di apposito titolo contrattuale, la modificazione del tetto comune in terrazzo ad uso esclusivo delle signore (OMISSIS) e (OMISSIS), non interessando la trasformazione una limitata porzione, in quanto la terrazza sovrasta l’appartamento delle attuali ricorrenti ed occupa una rilevante quota dell’area di copertura dell’edificio.

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