Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 febbraio 2018, n. 7806. Il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis risulta integrato nella sua fattispecie tentata in presenza di condotte che, pur senza concretarsi nel perfezionamento dell’accordo contrattuale (che integra la fattispecie consumata) evidenzino una seria volonta’ di raggiungere l’accordo

Il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis risulta integrato nella sua fattispecie tentata in presenza di condotte che, pur senza concretarsi nel perfezionamento dell’accordo contrattuale (che integra la fattispecie consumata) evidenzino una seria volonta’ di raggiungere l’accordo, emergente da natura, quantita’ e qualita’ dei contatti intervenuti tra le parti, che denoti come i contraenti abbiano riposto un affidamento sulla possibile conclusione della trattativa

Sentenza 19 febbraio 2018, n. 7806
Data udienza 15 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/08/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONELLA CIRIELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. PAOLO CANEVELLI, che conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
il difensore presente chiede il rigetto del ricorso.
2.- Avverso tale ordinanza, propone ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedendone l’annullamento per violazione di legge e illogicita’ della motivazione in ordine alle valutazioni sulla configurazione del delitto tentato, nonche’ per travisamento della prova, in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata.
Il tribunale di Roma avrebbe, infatti, erroneamente escluso la sussistenza del tentativo punibile del reato di importazione di stupefacenti, nonostante gli elementi raccolti deponessero in senso opposto, essendo emersa prova del coinvolgimento degli indagati nelle trattative per concordare il quantitativo di droga, il prezzo e la destinazione.
Le trascrizioni delle conversazioni intercettate, in particolare, farebbero emergere chiaramente il ruolo di intermediari dei due indagati nella trattativa illecita di importazione di stupefacenti, e la realizzazione da parte loro di condotte idonee e non equivoche finalizzate alla commissione del reato di importazione di sostanze stupefacenti, poi, non concretizzatasi a causa dei molteplici arresti e della difficolta’ del reperimento delle risorse economiche per concludere la transazione, anche in relazione all’aumento del prezzo della droga e ad alcuni arresti intervenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.- Il ricorso del procuratore della Repubblica e’ fondato.
3.1.- Appare il caso di premettere, in termini generali, che come gia’ evidenziato in altri casi dalla giurisprudenza di questa Corte, che il reato consumato di importazione di stupefacenti si realizza anche prima del materiale trasferimento della droga in territorio nazionale, quando l’agente abbia acquisito in uno Stato estero la proprieta’ della droga medesima, assumendo l’onere del trasporto a proprie cure (Sez. 6, Sentenza n. 27998 del 11/07/2011, rv. 250560; Sez. 2, Sentenza n. 486 del 21/12/1998, rv. 212252).
Cio’ rispecchia il generale principio consensualistico che regola il contratto di compravendita, in ragione del quale l’incontro di volonta’ determina il passaggio di proprieta’, e conduce ad affermare che, in concreto, il raggiungimento dell’accordo circa il trasferimento della sostanza stupefacente destinata ad essere trasferita sul territorio italiano da parte dell’acquirente, concreti senz’altro la fattispecie consumata della condotta di “importazione” enunciata, sinteticamente, dalla norma penale, che si risolve, come le altre condotte incriminate, in una acquisita “titolarita’” della droga da parte di soggetti che agiscono, anche solo in parte, sul territorio nazionale, che attraverso quell’accordo hanno realizzato, sostanzialmente, un approvvigionamento all’estero.
Da cio’ discende che tutte le condotte che si collocano nel momento antecedente all’incontro di volonta’ che determina il passaggio della proprieta’ delle sostanze oggetto dell’illecita importazione, possono collocarsi nella sfera del tentativo punibile, o non punibile, in ragione della natura delle trattative intercorse tra le parti, dovendosi ritenere che, nei contatti tra le parti e nella formazione progressiva del consenso che demarca la fattispecie consumata del reato, assumano rilievo ai fini della punibilita’ del tentativo, le trattative che presentano una connotazione di univocita’ e idoneita’ rispetto al raggiungimento di quel consenso.
E’ compito del giudice di merito analizzare, nel concreto coacervo indiziario, se emergano i suddetti elementi di univocita’ che depongono nel senso del raggiungimento di un accordo, che possono evidenziarsi allorche’, come pare nel caso di specie, la trattativa raggiunga un livello che la dottrina processuale civilistica definisce “affidante”, ossia che, in ragione di cio’, anche sul piano della responsabilita’ civile, produce conseguenze giuridiche rilevanti, ove il contratto non si concluda, potendo determinare una responsabilita’ pre-contrattuale dei contraenti (ex articolo 1337 c.c.).
Tale carattere potra’ essere in concreto ravvisato, con esame rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che riterra’ integrata la fattispecie tentata del delitto in presenza di indizi di condotte che mostrino una seria volonta’ di raggiungere l’accordo, ossia tutte le volte in cui, per la natura, la qualita’ e il numero dei contatti intervenuti tra le parti della trattativa, risulti che i contraenti abbiano riposto una sorta di affidamento sulla possibile conclusione della trattativa.
In altre parole, la trattativa affidante potra’ evidenziarsi in quelle specifiche condotte assunte dalle parti che esprimano una seria volonta’ di concludere un accordo (a mero titolo esemplificativo, non certo esaustivo, la condotta di recarsi all’estero, incontrare i venditori, assaggiare il prodotto, discutere dell’affare in piu’ occasioni, cercando l’accordo, prospettando il prezzo, il quantitativo, il luogo di consegna, pur senza concretamente raggiungere tale accordo relativamente a detti elementi).
Tale ipotesi non ricorrera’ solo allorche’, nel caso concreto rimesso all’esame del giudice di merito, emergano condotte che non evidenziano una seria volonta’ di raggiungere l’accordo (es. meri contatti informativi non seguiti da condotte concrete di avvicinamento).
3.2 Con riferimento alla ordinanza del tribunale del riesame oggetto di ricorso per cassazione, appare evidente dalla mera lettura della stessa, che i giudici di merito hanno considerato una serie condotte concrete emergenti dalle indagini (cfr. pag 3 ove si da’ atto dei “numerosi contatti telefonici tra i potenziali acquirenti (finalizzati principalmente all’organizzazione del finanziamento), alle trasferte in Spagna di taluni di loro, agli incontri con gli intermediari e finanche gli assaggi di campioni di sostanza stupefacente”) pervenendo tuttavia ad escludere, sia pure sotto il profilo cautelare, la sussistenza del quadro indiziario delineante la fattispecie tentata del reato contestato, non risultando “essersi concluso un accordo tra acquirenti e venditori in ordine alla quantita’, qualita’ e prezzo della droga” (cfr. pag. 3, primo capoverso ordinanza impugnata).
Non appare, tuttavia, tale affermazione conforme ai principi sopra delineati e risulta necessario disporre l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma affinche’, in sede di riesame, il collegio verifichi la riconducibilita’ delle condotte pacificamente svolte dagli indagati, ad una trattativa affidante circa l’accordo di vendita, o a meri atti preparatori.
3.3. Non appare poi rilevante la questione del difetto di giurisdizione, che non risulta posta a base dell’annullamento e che comunque sara’ oggetto di approfondimento in sede di rinvio, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che in altre occasioni ha chiarito che ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana e’ necessario che si sia verificata sul territorio nazionale anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneita’ e di inequivocita’ richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (cfr. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 35165 del 02/03/2017 Rv. 270686).
4. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame alla luce del seguente principio di diritto: il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis risulta integrato nella sua fattispecie tentata in presenza di condotte che, pur senza concretarsi nel perfezionamento dell’accordo contrattuale (che integra la fattispecie consumata) evidenzino una seria volonta’ di raggiungere l’accordo, emergente da natura, quantita’ e qualita’ dei contatti intervenuti tra le parti, che denoti come i contraenti abbiano riposto un affidamento sulla possibile conclusione della trattativa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, sezione riesame delle misure coercitive.

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