Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 febbraio 2018, n. 6727. Quanto ai soggetti legittimati a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali, spetta, in via esclusiva, allo Stato

Quanto ai soggetti legittimati, a seguito della abrogazione della L. n. 349 del 1986, articolo 18, comma 3, derivante dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 318, comma 2, lettera a), la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali, spetta, in via esclusiva, allo Stato, e per esso al Ministero dell’Ambiente, che puo’ esercitarla per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell’interesse pubblico alla integrita’ e salubrita’ dell’ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l’azione civile in sede penale ai sensi dell’articolo 2043 c.c. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva.

Sentenza 12 febbraio 2018, n. 6727
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/02/2017 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Ciro che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) in sost. avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 febbraio 2017, il Tribunale di Lecce ha condannato (OMISSIS), alla pena di Euro 4.000 di ammenda, perche’ ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 per avere, quale titolare della ditta individuale “(OMISSIS)”, illecitamente effettuato un’attivita’ di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da un grosso quantitativo di tubi di plastica del tipo per irrigazione, vasi e sottovasi di plastica prodotti e materiali similare, tutto danneggiato proveniente dalle attivita’ vivaistica, che riversava in modo incontrollato sul terreno di proprieta’ di (OMISSIS) sito nel comune di (OMISSIS).
Fatto commesso in (OMISSIS) in data antecedente prossima al (OMISSIS). Con la medesima sentenza (OMISSIS) era stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui all’articolo 674 c.p. per avere incendiato parte dei rifiuti illegalmente smaltiti e cosi’ provocato emissioni di fumo in atmosfera. Il Tribunale ha altresi’ condannato l’imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Provincia di Lecce, danni quantificati in via equitativa in Euro 10.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali dalla medesima sostenute.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

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