Corte di Cassazione, sezione seconda penale, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 196. In riferimento all’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di oltre 91.000 semi di cannabis, attrezzature per la coltivazione della canapa e depliants, oggetto di pubblicizzazione anche attraverso Facebook.

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L’attrice deduceva la nullita’ del contratto per violazione della L. n. 2 del 1959 e della L. n. 513 del 1977 per essere stato il preliminare stipulato in violazione del divieto di alienare i beni di edilizia economica e popolare riscattati da un ente pubblico, e inadempimento per non avere comunque i convenuti versato integralmente il prezzo pattuito per l’acquisto.
Affermava l’attrice di essere stata costretta, pena il mancato conseguimento della proprieta’ dell’immobile, ad anticipare di propria mano parte del denaro utile al riscatto, che invece secondo la pattuizione del 1987 avrebbe dovuto essere corrisposta per intero dai promissari acquirenti, peraltro gia’ immessi nel possesso dell’immobile.
Chiedeva infine il ristoro del danno da mancato godimento dell’immobile nel periodo di illegittima occupazione da parte dei convenuti.
I convenuti si costituivano, resistendo, ed in via riconvenzionale agivano ex articolo 2932 c.c., per inadempimento, da parte della promittente, dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo; in subordine, nell’ipotesi di soccombenza, instavano per il pagamento delle migliorie da loro apportate all’appartamento.
Interveniva in giudizio (OMISSIS), adesivamente in ordine alle domande della coniuge (OMISSIS).
2. – L’adito Tribunale di Rieti, con sentenza n. 228 del 2006, rigettava le domande dell’attrice e, accogliendo la riconvenzionale, emetteva la pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c..
3. – Pronunciando sul gravame dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 30 ottobre 2013, ha revocato la declaratoria di inammissibilita’ delle domande spiegate da (OMISSIS) e, in accoglimento dell’ultimo motivo di appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determinato in Euro 16.535,19 l’importo al cui pagamento e’ subordinata la trascrizione in favore degli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS) della comproprieta’ dell’immobile.
3.1. – La Corte d’appello ha rilevato che il meccanismo contrattuale prescelto dai contraenti era finalizzato da parte della promittente venditrice a beneficiare il fratello della disponibilita’ del riscatto (e del bene) che le competeva in via esclusiva quale affittuaria dell’immobile dell’ente case popolari: la immediata immissione del fratello e della cognata nel possesso del bene, l’accollo dei ratei da parte degli acquirenti, la previsione che il bene sarebbe stato formalmente trasferito non appena ve ne fosse stata la giuridica possibilita’, “sono tutti elementi che indubitabilmente militano nella direzione di ritenere che (OMISSIS) abbia inteso sostituire il fratello nel diritto di riscatto (e nell’acquisto del bene) che le competeva”.
La Corte di Roma ha altresi’ rilevato che le parti hanno voluto effettivamente differire il momento traslativo del bene “alla fine del periodo di garanzia previsto dalla legge”.
4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), con atto notificato il 28 ottobre 2014, sulla base di due motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
In prossimita’ dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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