Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 3 gennaio 2018, n. 62. Induzione indebita a carico dei responsabili dell’ufficio tecnico del comune che propongono al privato di non denunciare gli abusi edilizi commessi nella sua proprietà a condizione della remissione di querela che l’uomo aveva fatto per danni proprio nei confronti del comune e che avrebbe coinvolto parte del personale.

Induzione indebita a carico dei responsabili dell’ufficio tecnico del comune che propongono al privato di non denunciare gli abusi edilizi commessi nella sua proprietà a condizione della remissione di querela che l’uomo aveva fatto per danni proprio nei confronti del comune e che avrebbe coinvolto parte del personale.
Correttamente i giudici del merito hanno ritenuto nella specie ricorresse l’utilita’ prevista dalla norma incriminatrice (posto che anche la remissione della querela costituisce un vantaggio per il pubblico agente), mentre tutte le questioni poste dal ricorrente in questa sede si inseriscono nel merito, ovvero nella effettiva utilita’ che ne poteva derivare.

Sentenza 3 gennaio 2018, n. 62
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2016 della Corte di appello dell’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udita la parte civile, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata depositando conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori, avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte di appello dell’Aquila ha riformato, quanto alla pena che ha ridotto, la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui agli articoli 110, 56 e 319-quater c.p..
Agli imputati, era stato contestato di aver, abusando delle loro qualita’ di pubblici ufficiali – il (OMISSIS), quale responsabile, e il (OMISSIS), quale addetto dell’Ufficio tecnico del Comune di Monteodorisio, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre (OMISSIS) a promettere loro l’utilita’ consistita nell’evitare l’instaurarsi di un procedimento penale che avrebbe coinvolto il personale del suddetto comune.
In particolare, gli imputati, nel corso di un sopralluogo svolto il (OMISSIS) presso la proprieta’ del (OMISSIS) il 22 aprile 2010, avrebbero proposto a quest’ultimo di non denunciare gli abusi edilizi da lui commessi sul fabbricato di sua proprieta’ a condizione che rimettesse la querela per danneggiamento sporta il 22 settembre 2009 nei confronti di personale del medesimo Comune.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, con atti distinti, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all’articolo 173, disp. att. c.p.p..
2.1. Nell’interesse di (OMISSIS), si denuncia:
– la violazione degli articoli 56 e 319-quater c.p., in ordine alla configurabilita’ del reato nella forma tentata, trattandosi di reato “a concorso necessario”, nel quale occorre, perche’ l’azione possa mettere in pericolo il bene protetto dalla norma, che vi sia un pur minimo consenso del privato; nel caso di rifiuto della proposta, si verserebbe invece nell’ipotesi del reato impossibile per inidoneita’ della azione diretta alla persuasione-induzione del privato, posto che il delitto de quo si caratterizza per tre elementi costitutivi – l’induzione del p.u., l’accettazione da parte dell’extraneus e l’indebito vantaggio;
– il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo, non avendo sul punto speso la Corte di appello alcuna considerazione per rispondere al motivo di gravame;
– il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla condotta illecita materialmente commessa dal coimputato (era stato il (OMISSIS) a pronunciare la frase incriminata), fondata su un impianto probatorio meramente congetturale, risultando al piu’ il suo comportamento quello di una connivenza non punibile;
– il vizio di motivazione con travisamento della prova in ordine alla ritenuta conoscenza da parte del ricorrente della presentazione della denuncia a suo carico da parte del (OMISSIS), fondata su una congettura, senza alcun accertamento sulla data di presentazione e apparendo non improbabile che la stessa fosse stata presentata dopo il sopralluogo in esame;
– la violazione di legge in relazione all’articolo 319-quater c.p., quanto alla utilita’ che avrebbe potuto discendere dal ritiro della denuncia, posto che si trattava di reati procedibili d’ufficio e comunque fatti non costituenti reato, come dimostrato dall’archiviazione del procedimento penale;
– il vizio di motivazione, in relazione alla posizione di debolezza della persona offesa, stante la presenza nel corso del sopralluogo sia del tecnico sia del legale di quest’ultimo.

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