Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 1. Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato e’ preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa

L’elemento, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, sia essenzialmente l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuita’ della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se’ non decisiva; sicche’ qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto, e non gia’ propendere per la natura subordinata del rapporto.

Peraltro, al fine del rigetto della domanda fondata sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il giudice del merito, che neghi la ricorrenza degli elementi costitutivi di detto rapporto, non e’ tenuto ad accertare se le prestazioni svolte dall’attore siano ricollegabili ad un contratto d’opera o ad un contratto di appalto, stante l’irrilevanza di una tale indagine al fine indicato. Di conseguenza, anche l’eventuale erroneita’ dei criteri adottati in quell’accertamento non puo’ essere utilmente dedotta come motivo di ricorso per cassazione avverso una tale pronuncia.

Ed invero, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l’esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall’emanazione di ordini specifici oltre che dall’esercizio di un’assidua attivita’ di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa – non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l’esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest’ultimo equivalga alla dimostrazione dell’esistenza della subordinazione, per la cui configurabilita’ e’ necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.

D’altro canto, indipendentemente dal nomen juris utilizzato dalle parti nel caso di specie, con riferimento all’arco temporale per il quale non e’ stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto.

Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato e’ preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.

Sentenza 2 gennaio 2018, n. 1
Data udienza 29 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11820/2012 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2466/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata l’08/02/2012 R.G.N. 007/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 marzo 2009 il giudice del lavoro di Trapani in parziale accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti del CONDOMINIO (OMISSIS), al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di tale condominio per il periodo compreso tra luglio 1993 e giugno 2004 e delle relative differenze retributive, condanno’ il convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 23.932,46 accessori inclusi, a titolo di differenze retributive relative al periodo dal 4 marzo 1998 in poi, per il quale era stato stipulato un contratto di lavoro subordinato part-time.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *