Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 1. Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato e’ preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa

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Contro tale pronuncia ha interposto gravame la (OMISSIS), lamentandone l’erroneita’ limitatamente alle sue domande non accolte. La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 2466 in data primo dicembre 2011 – 8 febbraio 2012 rigettava l’impugnazione avverso la gravata pronuncia risalente al 27 marzo 2009, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese relative al secondo grado del giudizio e ponendo a carico dell’Erario le spese le competenze ed onorari relativi alla difesa dell’appellante, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate come da separato decreto.

Ad avviso della Corte distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla lavoratrice, l’esame del contratto di appalto in data 7 maggio 1994 non consentiva di ricavare elementi idonei a pervenire, con sufficiente grado di univocita’ e di verosimiglianza, alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti secondo lo schema negoziale del rapporto di lavoro subordinato, mancando nella specie un quadro probatorio tale da asseverare con certezza la sussistenza del connotato fondamentale della subordinazione, intesa quale sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

L’effettuazione delle attivita’ appaltate con cadenza giornaliera e nelle ore antimeridiane non equivaleva ipso facto all’osservanza di un orario di lavoro, restando comunque nella facolta’ della (OMISSIS) di scegliere in un arco temporale ampio i tempi piu’ idonei alla realizzazione del servizio. L’uso gratuito della casa poteva costituire una forma di corrispettivo parziale, in aggiunta a quello pecuniario, ma non rappresentava un elemento dirimente riguardo alla qualificazione del rapporto. Quanto alle risultanze della prova testimoniale la inattendibilita’ delle testi (OMISSIS) e (OMISSIS) era stata ampiamente motivata dal primo giudicante. Le altre testimonianze risultavano comunque carenti. Di conseguenza, la Corte territoriale non ravvisava elementi probatori idonei a dimostrare sufficientemente che il rapporto intercorso tra le parti in epoca anteriore al 4 marzo 1998 fosse riconducibile, in contrasto con il nomen juris attribuitogli dalle parti, alla subordinazione di cui all’articolo 2094 c.c..

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), come da atto notificato il 3 maggio 2012, affidato a un solo motivo, cui ha resistito il CONDOMINIO (OMISSIS), mediante controricorso, di cui alla richiesta di notifica in data 8 giugno 2012, in seguito illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c., secondo il quale era stato intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo con l’attrice, dal 1994 fino al 1998 in base a due contratti di appalto, regolarmente sottoscritti e debitamente registrati nonche’ allegati agli atti, laddove dal 1998 su conforme volonta’ delle parti tale rapporto si era trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per complessive 13 ore settimanali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha lamentato violazione o falsa applicazione dell’articolo 2094 c.c., e dell’articolo 116 c.p.c., per l’errata valutazione delle prove testimoniali e documentali ai sensi dell’articolo 360, n. 3, dello stesso codice di rito.

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