Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 3 gennaio 2018, n. 107. Possibile il sequestro, finalizzato alla confisca diretta, delle somme dell’indagato per truffa.

Possibile il sequestro, finalizzato alla confisca diretta, delle somme dell’indagato per truffa.
Non e’, infatti, la ricorrenza di una fattispecie riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 2 bis che rende superflua l’esistenza di un nesso di pertinenzialita’ tra il denaro ed il delitto del quale esso costituisca profitto illecito, bensi’ la natura fungibile del denaro, il rilievo che tale bene, confondendosi con le altre disponibilita’ economiche del reo, perde qualsiasi connotato di autonomia, rendendo cosi’ superflua la ricerca del profitto del reato, rilevando solo la prova della percezione illegittima della somma ed il conseguente intervenuto accrescimento numerarlo nel patrimonio dell’agente, e non la materiale destinazione della somma.
Ne consegue che, anche in caso di fattispecie suscettibile di condurre alla confisca facoltativa, cio’ che consente la confisca diretta del denaro e’ sempre e solo la natura fungibile di tale bene, fermo restando che il giudice all’esito del giudizio di merito – diversamente rispetto alla confisca obbligatoria – deve dare specificamente conto, in tale fattispecie, dell’uso del potere discrezionale, che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull’esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilita’ del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati

Sentenza 3 gennaio 2018, n. 107
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA FIDANZIA; lette/sentite le conclusioni del PG Dr. PERELLI SIMONE che conclude per l’annullamento dell’Ordinanza.
l’avvocato (OMISSIS), si riporta ai motivi e chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 18.7.2017 il Tribunale del Riesame di Taranto ha rigettato l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale avverso l’ordinanza del 7 giugno 2017, con la quale il G.I.P. non aveva convalidato il decreto di sequestro emesso d’urgenza dal P.M. sui conti correnti nella titolarita’ di (OMISSIS), indagata dei delitti di cui agli articoli 81, 494 e 624 c.p., articolo 625 c.p., comma 1, n. 2 e articolo 61 c.p., nn. 5 e 7 perche’ in piu’ occasioni, al fine di procurarsi un vantaggio ed un profitto, si era sostituita illegittimamente agli effettivi titolari del deposito di risparmio presso (OMISSIS) s.p.a., compilando abusivamente n. 9 moduli di richieste di prelievo, falsificando la firma degli intestatari dei libretti di deposito, inducendo in errore l’ente (OMISSIS) sulla legittimita’ di tali richieste ed appropriandosi con l’uso di questi mezzi fraudolenti della somma di Euro 5.000,00.
Va premesso che il G.I.P., dopo aver escluso che, nel caso di specie, vi fossero i presupposti per l’emissione di un sequestro a norma dell’articolo 321 c.p.p., comma 1 (non ricorrendo, a suo avviso, le finalita’ preventive che connotano la norma sopra menzionata), pur ritenendo astrattamente configurabile, a norma dell’articolo 321 c.p.p., comma 2, il sequestro delle cose di cui e’ consentita la confisca, ha valutato che solo in caso di sequestro di denaro (su conto corrente bancario) finalizzato alla confisca obbligatoria, di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 2 bis, l’ablazione non sia subordinata alla verifica della provenienza illecita del denaro. Viceversa, nell’ipotesi di sequestro finalizzato ad una confisca facoltativa, l’atto ablativo e’ ammissibile solo se via sia nesso di pertinenzialita’ tra il denaro ed il delitto del quale esso costituisca profitto illecito.

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