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3.1) La censura odierna e’ infondata.
Il diritto che, ai sensi dell’articolo 105 c.p.c., comma 1, il terzo puo’ far valere in giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al “petitum” ed alla “causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale (Cass. 22233/14; 27398/09). Nel caso di specie la connessione rilevata e’ evidente, giacche’, come esposto in controricorso, gia’ in sede di atto di citazione il Condominio chiese di essere sollevato da ogni danno subito a causa della maldestra esecuzione delle opere appaltate. Questi danni consistevano in gran parte in quanto gia’ in precedenza emerso con riguardo alle lamentele del proprietario dell’immobile sottostante il parcheggio, dalle quali era sorta la necessita’ delle opere. L’accertamento in presenza di questo soggetto intervenuto, cui la causa avrebbe potuto essere dichiarata comune, con ogni conseguenza, dava consistenza definitiva ed economicamente (in senso processuale) utile.
Riguardo al secondo profilo della doglianza, parte ricorrente nel secondo motivo si e’ limitata a riprodurre l’atto di appello, che ha trovato risposta, quanto alla tempistica e alla conduzione istruttoria della causa, nella rilevata assenza di qualsivoglia pregiudizio per le facolta’ difensive dell’appellante nel processo. Nell’odierno motivo ha argomentato con nuovi rilievi solo sulla connessione, presupposto dell’intervento, argomento su cui ci si e’ appena soffermati per smentirlo.
Resta fermo che, ribadita la pienezza dell’attivita’ assertiva dell’interveniente (Cass. 25798/15), la mancata concessione di un termine a difesa non e’ stata qui trattata specificando in relazione a quale istanza istruttoria si riferisca e a quale pregiudizio processuale abbia portato.
L’astratta riaffermazione delle regole processuali non basta tuttavia per inficiare un giudizio che si e’ fondato peraltro, quanto al profilo risarcitorio coinvolto dall’intervento (OMISSIS), sulle consulenze acquisite d’ufficio.
Si aggiunga che dopo la riunione con il secondo giudizio, in cui ogni profilo dei danni subiti dal (OMISSIS) era comunque oggetto della “manleva” richiesta, il congiunto sviluppo istruttorio della lite rendeva evidente la superfluita’ di ogni deduzione contraria a far entrare nel primo processo (in cui era consentita ed anzi doverosa la partecipazione del danneggiato interveniente), la prova dei danni lamentati da (OMISSIS) nei confronti del Condominio e da questo reclamati a sua volta nei confronti dei danneggianti. L’unitaria sentenza non poteva non tenerne conto per stimare i pregiudizi arrecati comunque (anche quale esposizione risarcitoria verso (OMISSIS)) dalle opere oggetto di appalto.
4) Il terzo motivo, legato al precedente, contesta la affermazione della Corte di appello secondo cui la doglianza relativa al pregiudizio processuale arrecato dall’ammissione dell’intervento sarebbe inammissibile. Parte ricorrente contesta che si versi in ipotesi di inammissibilita’ del motivo ex articolo 342 c.p.c..
La censura prosegue sviluppando un altro profilo, che e’ stato trattato dalla Corte di appello rispondendo al quarto motivo di appello. Esso e’ costituito dal pregiudizio arrecato alla posizione del (OMISSIS) dall’aver consentito produzione documentale all’interveniente tardivo. La produzione documentale sarebbe consistita nella lettera di recesso del conduttore dell’immobile (OMISSIS), da cui era scaturita la perdita di reddito di quest’ultimo, posta a base del danno liquidato in suo favore e ricaduto sul Condominio e poi sul ricorrente.
Ora, questo profilo non attiene alla motivazione relativa al terzo motivo di appello, che consisteva nella mancata concessione di un termine a difesa (sentenza pag. 9), su cui permane la carenza di specificita’ delle doglianze. Non viene infatti specificato cosa avrebbe potuto utilmente dire il (OMISSIS) in quel termine omesso, che non abbia potuto dire nei successivi anni di durata del giudizio di primo grado.
Il secondo profilo (da pag. 73 in poi del ricorso) attiene alla documentazione dei danni subiti dal (OMISSIS) e domandati al Condominio. Essa si profila in primo luogo come eccezione de iure tertii, in quanto era il Condominio a potersi dolere, semmai, della facolta’ istruttoria accordata all’interveniente (OMISSIS), convenuto nel giudizio del 1999, nel quale comunque rifluiva la condanna subita dal Condominio, non avrebbe potuto impedire la produzione con reale apprezzabile interesse.
Questi rilievi sono svolti incidentalmente solo per dar conto dell’esame del corposo ricorso, le cui deduzioni si scontrano con la risposta data dalla Corte di appello al quarto motivo di appello, che riguardava la produzione anzidetta. La Corte ha escluso che essa fosse stata decisiva in causa e ha osservato, tra l’altro, che il danno liquidato aveva riguardato il periodo successivo al rilascio preannunciato con il recesso documentato dalla lettera, venendo poi apprezzato in relazione alla situazione dell’immobile, rimasto solo parzialmente utilizzabile.
La problematica attiene quindi alla prova del danno e ai motivi di ricorso che riguardano il fondo della lite e non le questioni qui agitate.
5) Il quarto motivo lamenta omessa pronuncia con riguardo a un profilo del secondo motivo di appello relativo alla (in)ammissibilita’ nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dell’intervento di un terzo con propria domanda contro una sola delle parti e della relativa domanda di manleva.
La censura e’ infondata. Al di la’ di quanto gia’ utilmente osservato nei parafi precedenti in ordine alla questione dell’intervento, la Corte di appello si e’ pronunciata sull’ammissibilita’ di esso e quindi non sussiste il vizio di omessa pronuncia qui lamentato, atteso che non ogni sfumatura delle questioni poste deve essere ribattuta dal giudice di appello, che puo’ limitarsi a rispondere al tema di rilievo posto dal gravame con le argomentazioni che ritiene piu’ opportune e che sono soggette al ricorso per cassazione sul merito della questione.
Infatti va ricordato che “Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non e’ suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma puo’ configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte. (Cass, n. 321 del 12/01/2016)”.
6) Il quinto motivo e’ articolato in due censure nominate due volte come “5 motivo”. Possono essere congiuntamente esaminate secondo l’ordine esposto dal ricorrente.
La prima questione posta, di natura processuale, riguarda il rilievo di inammissibilita’ per novita’ che sarebbe stato opposto dal giudice di appello alla considerazione dell’appellante (OMISSIS) secondo cui indebitamente la responsabilita’ di parte appaltatrice (OMISSIS) era stata fatta giungere sino al gennaio 2001, data in cui erano terminati gli interventi della successiva ditta appaltatrice (OMISSIS), cui erano state affidate opere maggiori e diverse, con una indebita liquidazione del danno.
Parte ricorrente adduce (pag. 79-88) la natura di mere difese di queste tesi, relative alla quantificazione del danno, indebitamente respinte dalla Corte di appello con argomenti di natura processuale.
La seconda parte del quinto motivo (da pag. 89) censura questa statuizione criticando la mancata sottoposizione al preventivo contraddittorio, ex articolo 101 c.p.c., della tesi della “natura di eccezione in senso stretto delle allegazioni difensive dell’ing. (OMISSIS)”.
Anche queste censure non meritano espresso accoglimento. Lo si osserva in primo luogo perche’ e’ del tutto infondata la pretesa di far rientrare nell’obbligo di cui al novellato articolo 101 c.p.c., che riguarda le eccezioni (questioni) di merito rilevabili di ufficio poste a base delle decisioni del giudice, anche i rilievi di inammissibilita’ delle domande o delle eccezioni (Cass. 15019/16).
Quanto all’altro profilo, va rilevato che la Corte di appello ha assunto motivazione ambigua: ha detto che la questione del prolungamento del tempo cui riferire il danno si risolve in eccezione inammissibilmente nuova, ma la ha poi esaminata e ritenuta infondata, con motivazione piu’ estesa ma non perspicua. Non si e’ quindi in presenza di una ratio decidendi piena, che meriti censura decisiva: essa e’ assorbita nella considerazione successiva, che e’ poi oggetto di altra censura in questo ricorso.
7) il sesto motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo al passo della motivazione con cui e’ stata ritenuta infondata la doglianza circa la durata del tempo in cui si sarebbe manifestato il pregiudizio risarcibile causato dalle opere mal eseguite. Le censure gemelle (nel sunto fattone in sentenza a pag. 7) del motivo di appello n. 8 di (OMISSIS) e 5 di (OMISSIS) concernevano il decorso del danno dal 1995 fino al gennaio 2001 e quindi anche il tempo addebitabile all’inerzia del condomino nel disporre il rifacimento dell’opera.
Con asfittica argomentazione la Corte di appello ha ritenuto infondate queste doglianze “alla luce dell’impegno economico non lieve per il rifacimento dell’opera e dell’opportunita’ di non eliminare in modo prematuro la prova dell’inadempimento” degli appellanti.
Trattasi di motivazione sommaria e liquidatoria, che lascia solo intravedere quali siano possibili ragioni di attesa nel provvedere, ragioni che, se non analizzate dettagliatamente non possono valere a dare risposta per un arco di tempo cosi’ lungo, nel corso del quale il Condominio era consapevole del maturare di ingenti poste risarcitorie a proprio carico, atteso che il (OMISSIS) aveva gia’ da anni avanzato le proprie rimostranze.
Era quindi indispensabile un’analisi dettagliata della diligenza impiegata dal danneggiato nel riparare il lastrico, nel limitare i fattori dannosi (utilizzo del bene) aggravanti la condizione dell’immobile sottostante e dei limiti temporali precisi entro cui il manifestarsi del difetto dell’opera era addebitabile alla mancata esecuzione o invece alla eccessiva lentezza del Condominio nell’affrontare risolutamente la questione, gia’ ormai nota sotto il profilo tecnico risarcitorio.
8) Fondato e’ anche il settimo motivo di ricorso, che lamenta omessa pronuncia con riguardo alla domanda di restituzione degli importi corrisposti dall’ing. (OMISSIS) in adempimento della sentenza del tribunale riformata dalla corte di appello in accoglimento del motivo di appello incidentale di parte (OMISSIS).
La censura e’ fondata. La Corte di appello non sembra aver dato risposta all’istanza e il Condominio resiste genericamente, rilevando che si tratta di domanda nuova. Su questo punto, come sull’eventuale fondatezza, anche considerato che trattasi di domanda che trova radice nella decisione di appello scaturente da due distinti appelli, deve pronunciarsi il giudice di merito, con gli accertamenti del caso.
9) In conseguenza dell’accoglimento di sesto e settimo motivo, resta assorbito l’ottavo motivo, proposto solo “tuzioristicamente”, relativo alla mancata riforma anche in favore dell’ing. (OMISSIS) del capo di condanna recante la condanna in solido dell’appaltatore e del direttore lavori. Le verifiche richieste offrono il destro alla Corte di merito per chiarire definitivamente in relazione alle colpe che saranno accertate, la sorte della domanda di restituzione che e’ oggetto, per quanto e’ dato comprendere in considerazione anche della sua proposizione subordinata, di questo motivo (cfr pag. 101 in fine del ricorso e inizio pag. 105).
Non e’ oggetto di ricorso quanto dedotto nel paragrafo 9, che infatti, a differenza degli altri, non e’ rubricato come motivo.
10) Ricorso incidentale.
Conviene esaminare in primo luogo il quarto motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) che si riferisce ai versamenti (OMISSIS) non computati ed e’ analogo, per argomentazioni, al settimo motivo (OMISSIS), poiche’ riguarda l’omessa pronuncia sulla “domanda di restituzione delle somme corrisposte in forza del capo riformato della sentenza di primo grado”. Va quindi accolto.
Sono invece infondati i primi tre motivi.
10.1) Il primo motivo e’ rivolto contro una premessa della parte motiva in cui la Corte di appello ha affermato di non poter esaminare le deduzioni difensive delle signore (OMISSIS) nella parte in cui implicavano un ampliamento del tema del decidere, atteso che l’appello incidentale del loro defunto dante causa aveva consumato il potere di impugnazione, non reiterabile con atti separati dalle due eredi.
La censura non puo’ essere accolta, perche’, come lo stesso ricorso incidentale riconosce, il thema decidendum era rimasto quello tracciato “dalla prima costituzione”.
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