Queste le massime estrapolate:
La responsabilita’ ex articolo 1489 c.c. e’ esclusa sia nel caso in cui il compratore abbia effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, che nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino da opere visibili e permanenti, perche’ il compratore, avendo la possibilita’ di esaminare la cosa prima dell’acquisto, ove abbia ignorato cio’ che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il principio di autoresponsabilita’.
Cio’ comporta che la garanzia di cui trattasi e’ da intendersi esclusa, nel caso in cui le limitazioni fossero effettivamente conosciute dall’acquirente, applicandosi la presunzione legale che il compratore a conoscenza delle servitu’ abbia ugualmente accettato il bene con quelle limitazioni, anche a fronte della dichiarazione del venditore, della inesistenza di pesi o oneri sul bene medesimo, non operando in tal caso il principio dell’affidamento nella rilevanza negoziale delle dichiarazioni della controparte.In tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalita’ nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento ed e’ tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positivita’ parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria. Successivamente, e’ doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.
In caso di inadempimento di una obbligazione di valuta, quale quella in esame, il maggior danno di cui all’articolo 1224 c.c., comma 2, – spettante a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessita’ di inquadrarlo in una apposita categoria – e’ determinato in via presuntiva nell’eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali.
Il danno da svalutazione monetaria dunque non e’ “in re ipsa”, ma deve essere provato dal creditore, quantomeno deducendo e dimostrando che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale e’ stato superiore, nelle more, agli interessi legali
Sentenza 4 gennaio 2018, n. 57
Data udienza 5 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18373-2013 proposto da:
(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente e controricorrente all’incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 369/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), che si riportano agli atti e depositano sent. Corte di Cassazione n. 21681/14 + relazione;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con citazione del 5.5.2006 la (OMISSIS) srl conveniva innanzi al Tribunale di Pordenone (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), esponendo di avere concluso, nel gennaio e febbraio 2005, con i convenuti distinti contratti preliminari aventi ad oggetto un’area di circa 3 ha con vocazione edificatoria.
[…segue pagina successiva]
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