L’indicazione, nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti ad una comunione, dell’elenco delle materie da trattare, allo scopo di rendere edotti i comunisti degli argomenti sui quali essi dovranno deliberare (articolo 1105 c.c., comma 3, c.c.), puo’ esser anche sintetica, purche’ chiara e non ambigua, specifica e non generica, in maniera da consentire la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie. L’assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, e’, invero, validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione, purche’ idonea allo scopo, in quanto gli articoli 1105 e 1108 c.c. non prevedono per la comunione semplice l’assolvimento di particolari formalita’, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell’ordine del giorno. Gli articoli 1105 e 1108 c.c. non suppongono, anzi, nemmeno la costituzione formale dell’assemblea, ma semplicemente la decisione a maggioranza dei partecipanti. Pertanto deve ritenersi regolarmente costituita e capace di deliberare la riunione dei partecipanti alla comunione con la presenza dell’amministratore per decidere su oggetti di comune interesse. In ogni caso, la verifica di sufficienza della preventiva informazione dei partecipanti sull’oggetto della deliberazione, implicando inevitabilmente una valutazione da compiere caso per caso e da rapportare alla specificita’ di ogni situazione, e quindi un apprezzamento di fatto, spetta al giudice del merito: pertanto, salvo che questi non abbia applicato il disposto dell’articolo 1105 c.c., comma 3, discostandosi da tale corrente interpretazione giurisprudenziale, o che non abbia preso in esame un fatto storico decisivo e controverso, la valutazione del giudice di merito sulla completezza dell’avviso di convocazione
Il consolidato orientamento interpretativo nega all’amministratore della comunione una sua autonoma legittimazione processuale in rappresentanza dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui all’articolo 1106 c.c., comma 2 non essendo applicabile analogicamente – per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati – la regola contenuta nell’articolo 1131 c.c. per l’amministratore del condominio
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Sentenza 12 dicembre 2017, n. 29747
Data udienza 25 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26749-2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
EREDI DI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 970/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente (OMISSIS) impugna – articolando cinque paragrafi di ricorso, che si precisa valgano come motivi di censura, a sua volta suddivisi in sottoparagrafi distintamente numerati – la sentenza n. 970/2015 del 21 maggio 2015 resa dalla Corte d’Appello di Bologna, che aveva rigettato l’appello proposto dallo stesso (OMISSIS) avverso la sentenza 8 giugno 2006, con la quale era stata respinta l’impugnativa, avanzata dal ricorrente, delle deliberazioni assunte in data 10 settembre 1999 dai partecipanti alla comunione ereditaria di (OMISSIS).
Si difendono con controricoricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre rimangono intimati, senza svolgere difese, gli eredi di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
[…segue pagina successiva]
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