Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29747. Alcuni principi sulla comunione oridnaria

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In ogni caso, l’indicazione, nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti ad una comunione, dell’elenco delle materie da trattare, allo scopo di rendere edotti i comunisti degli argomenti sui quali essi dovranno deliberare (articolo 1105 c.c., comma 3, c.c.), puo’ esser anche sintetica, purche’ chiara e non ambigua, specifica e non generica, in maniera da consentire la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie. L’assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, e’, invero, validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione, purche’ idonea allo scopo, in quanto gli articoli 1105 e 1108 c.c. non prevedono per la comunione semplice l’assolvimento di particolari formalita’, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell’ordine del giorno. Gli articoli 1105 e 1108 c.c. non suppongono, anzi, nemmeno la costituzione formale dell’assemblea, ma semplicemente la decisione a maggioranza dei partecipanti. Pertanto deve ritenersi regolarmente costituita e capace di deliberare la riunione dei partecipanti alla comunione con la presenza dell’amministratore per decidere su oggetti di comune interesse. In ogni caso, la verifica di sufficienza della preventiva informazione dei partecipanti sull’oggetto della deliberazione, implicando inevitabilmente una valutazione da compiere caso per caso e da rapportare alla specificita’ di ogni situazione, e quindi un apprezzamento di fatto, spetta al giudice del merito: pertanto, salvo che questi non abbia applicato il disposto dell’articolo 1105 c.c., comma 3, discostandosi da tale corrente interpretazione giurisprudenziale, o che non abbia preso in esame un fatto storico decisivo e controverso, la valutazione del giudice di merito sulla completezza dell’avviso di convocazione (quale quella espletata dalla Corte d’Appello di Bologna sul secondo motivo di impugnazione) sfugge al sindacato di legittimita’ (Cass. Sez. 2, 03/11/2008, n. 26408; Cass. Sez. 2, 27/10/2000, n. 14162).
Ne’ vi e’ ragione, circa l’assunta inammissibilita’ delle deleghe in una riunione di membri della comunione ordinaria, ipotizzata dal ricorrente, per ritenere che i partecipanti non possano validamente farsi rappresentare nelle deliberazioni ex articoli 1105 e 1108 c.c., secondo le regole del mandato, da un altro comunista, come da un terzo.
3.Il terzo motivo di ricorso (Par. 3) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1100, 1105 e 1116 c.c., articolo 713 c.c. e ss. articolo 757 c.c. e ss., articolo 1350 c.c., nn. 3, 4 e 5, per l’illegittimita’ della delibera di uso turnario della villa in (OMISSIS). Vi si espone quale sia la consistenza immobiliare di tale villa e quali utilizzi essa abbia avuto nelle vicende della famiglia (OMISSIS), a far tempo dal 1950.
3.1. Il terzo motivo e’ infondato in quanto, in materia di comunione ordinaria, l’annullabilita’ in sede giudiziale di una deliberazione della maggioranza dei partecipanti per ragioni di merito, attinenti all’opportunita’ ed alla convenienza della scelta gestoria della cosa comune, e’ configurabile solo nel caso di decisione viziata che arrechi un grave pregiudizio per la cosa comune (articolo 1109 c.c., comma 1), non potendo di regola l’autorita’ giudiziaria sindacare l’esercizio dei poteri discrezionali della maggioranza. Se, allora, la natura del bene di proprieta’ comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato in fatto per la villa di (OMISSIS) dalla Corte di Bologna, ed illustrato in sentenza con argomentazioni logiche ed esaurienti), l’uso comune puo’ realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso piu’ intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilita’ di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647). E’ quindi estranea al sindacato proprio della Corte di cassazione ogni rivalutazione dell’opportunita’ della deliberazione dell’uso turnario della cosa comune, risultando essa fondata su dati ed apprezzamenti di fatto obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell’amministrazione.
4. Il quarto motivo di ricorso (Par. 4) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1100, 1105 e 1106 c.c., quanto all’illegittimita’ della delibera di locazione dei “locali sfitti”.
Il prosieguo di questo quarto motivo (pagina 83 di ricorso) estende la censura di violazione e falsa applicazione degli articoli 1100, 1105, 1106, 1108 e 1109 c.c. e articolo 111 Cost. all’approvazione del rendiconto, circa le doglianze su singole poste contabili non considerate.
4.1. Il quarto motivo e’ infondato per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito del terzo motivo. L’uso indiretto della cosa comune (nella specie, mediante locazione) ben puo’ essere disposto con deliberazione a maggioranza dei partecipanti alla comunione (o, in mancanza, dal giudice, cui ciascuno di questi puo’ ricorrere), quando non sia possibile l’uso diretto dello stesso bene per tutti i partecipanti alla comunione, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi (Cass. Sez. 2, 19/10/1994, n. 8528). Parimenti, la deliberazione della maggioranza dei partecipanti alla comunione ordinaria che approvi il rendiconto annuale dell’amministratore puo’ essere impugnata dai componenti la minoranza dissenziente nei limiti dell’articolo 1109 c.c., e quindi non per ragioni legate al merito delle singole scelte gestorie. Per la validita’ della delibera di approvazione del rendiconto e’ poi sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, ne’ si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri della maggioranza la facolta’ di procedere sinteticamente all’approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della documentazione giustificativa.

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