Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29642. Accertamento della responsabilita’ di un prestatore d’opera professionale

Qualora il giudice di primo grado, investito di una domanda di accertamento della responsabilita’ di un prestatore d’opera professionale, nella specie un notaio, e della conseguente richiesta di condanna al risarcimento del danno, rigetti la domanda affermando expressis verbis che risulta provato l’inadempimento del detto rapporto e che, tuttavia, non risulta provata la verificazione di un danno a causa dell’inadempimento, il giudice d’appello investito dell’appello principale dal cliente sulla sentenza di primo grado non puo’, in mancanza di proposizione dell’appello incidentale del prestatore d’opera, riesaminare la questione della sussistenza dell’inadempimento, non essendo all’uopo neppure sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’articolo 346 cod. proc. civ.

Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29642
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29558-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4850/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione contro il Notaio (OMISSIS) avverso la sentenza del 16 luglio 2014, con cui la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 24631 del 2013, la quale – decidendo sul ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. del gennaio del 2013 introdotto da essa ricorrente nei confronti del (OMISSIS), per ottenere l’accertamento della sua responsabilita’ professionale in relazione alla stipulazione di un preliminare di compravendita di un immobile per scrittura privata autenticata, nonche’ la condanna al risarcimento del danno – aveva rigettato la domanda.
2. Al ricorso per cassazione, che e’ affidato a cinque motivi, ha resistito con controricorso il (OMISSIS).
3. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1 e non sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, mentre parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO

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