Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29811. In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, la sincronizzazione – che è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto

Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29811
Data udienza 20 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27075/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5477/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da (OMISSIS) srl (d’ora in avanti, solo (OMISSIS)) contro la sentenza del Tribunale di quella stessa citta’ con la quale, a seguito della citazione della (OMISSIS) (d’ora in avanti, solo (OMISSIS)) e di (OMISSIS) spa, poi (OMISSIS) SpA ed ora (OMISSIS) srl (d’ora in avanti, solo (OMISSIS)), per la loro condanna al risarcimento dei danni, ai sensi della L. n. 633 del 1941, articolo 158, (LDA) ovvero dell’articolo 2041 c.c., per arricchimento senza causa, in ragione dell’asserito illecito uso – perche’ senza la necessaria autorizzazione – di 29 opere musicali (italiane e straniere), utilizzate attraverso il cd. processo di sincronizzazione con le immagini televisive di uno sceneggiato a puntate (o sceneggiato o sequel o soap opera) intitolato “(OMISSIS)”, e con la richiesta di inibitoria (ex articoli 156 e 158 LDA) all’ulteriore utilizzo di tali musiche come colonna sonora registrata dell’opera sceneggiata.
1.1. Premette il giudice di appello che (OMISSIS) aveva ceduto i propri diritti alla SIAE, con mandato di gestione in esclusiva, ex articolo 180 LDA, e quest’ultima aveva rilasciato una “licenza” alla (OMISSIS), autorizzando la licenziataria a utilizzare qualsiasi forma di registrazione dell’opera musicale con immagini, ad eccezione che nei “film cinematografici e (n)ei programmi pubblicitari”.
1.2. Nella specie, lo sceneggiato televisivo – in piu’ puntate (anche detta fiction) – “(OMISSIS)” (“girato in elettronica e non destinat(o) alle sale cinematografiche”), non rientrava tra le opere eccettuate dall’accordo e percio’ consentiva la diffusione delle musiche abbinate (cd. sincronizzazione) alle immagine del prodotto artistico, senza la necessita’ del previo consenso “dell’avente diritto” nell’ambito della cd. utilizzazione secondaria dell’opera dell’ingegno.
1.3. La Corte territoriale, pertanto, ha condiviso la valutazione del Tribunale ed ha affermato che la “licenza” alla (OMISSIS) e’ stata perfezionata dietro la corresponsione del compenso, ai sensi dell’articolo 73 LDA, con la cessione del diritto all’uso dei fonogrammi da parte della SIAE, senza la necessita’ di una ulteriore autorizzazione della (OMISSIS) e cio’ anche in riferimento al successivo rapporto contrattuale intercorso tra la (OMISSIS) ed il produttore dello sceneggiato televisivo, ossia (OMISSIS).
2.Avverso tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura, contro cui hanno resistito la (OMISSIS) e (OMISSIS), con controricorso.

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