Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29811. In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali

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3.6. L’opera musicale non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita – e talvolta manipolata – in un diverso prodotto costituito, a seconda dei casi, da pellicole o opere cinematografiche ed assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari, sceneggiati televisivi ed altre simili realizzazioni sonore ed audiovisive.
3.7. Vengono pertanto in evidenza, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento dell’opera musicale, diritti tutti riservati all’autore dagli articoli 12 (“L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresi’ il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.”), 13 (“Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma”), 18 (“Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista nell’articolo 4. L’autore ha altresi’ il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.”), 61 (“1. L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell’opera cosi’ adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto.”) LDA, come giustamente rivendica la ricorrente e come e’ da tempo riconosciuto dalla dottrina specialistica ed anche dalla giurisprudenza di merito, atteso che l’abbinamento con le immagini di un’opera musicale puo’ interessare e compromettere il diritto morale dell’autore dell’opera musicale, inteso quale espressione della personalita’ dell’autore.
3.8. L’adattamento audiovisivo dell’opera musicale, infatti, puo’ richiedere modifiche della stessa (tali da costituire una vera e propria elaborazione che da’ origine ad un’opera anche parzialmente diversa, se non nuova) e l’adattamento nell’opera cosi’ derivata – e questa in se’ medesima – puo’ essere incompatibile o in contrasto con il significato o il senso dell’opera musicale.
3.9. Insomma, la “sincronizzazione” e’ senza dubbio un atto ben piu’ complesso della semplice riproduzione ed esige l’esplicito consenso individuale dell’autore dell’opera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse (e altrettanto vale per la “sincronizzazione dei fonogrammi”, che presuppone il consenso del loro proprietario e titolare dei relativi diritti di sfruttamento: il produttore fonografico).
3.10. La “sincronizzazione”, in sostanza, e’ una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli articoli 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata – sia esso opera cinematografica e assimilata, opera audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo e simili – dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilita’ della “sincronizzazione” dell’opera musicale tra le utilizzazioni ricomprese nell’accezione di “pubblica esecuzione”.
3.11. Non a caso, la giurisprudenza maggioritaria di merito ha affermato che “viola i diritti d’autore (…) relativi ad un’opera musicale la sua utilizzazione non autorizzata quale colonna sonora sincronizzata per i titoli di testa e di coda di una telenovela”, perche’ la “sincronizzazione” di un’opera musicale a corredo di immagini in movimento, quale che sia la loro natura, rientra nell’ambito delle facolta’ esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli articoli 18 e 61 LDA.
3.12. Va pertanto affermato il principio secondo cui:
in tema di diritto d’autore, l’attivita’ di “sincronizzazione” di un’opera musicale – intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l’opera e le immagini (fisse o in movimento) – integra un abbinamento della stessa ad immagini, che da’ luogo ad un prodotto diverso (un’opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), attivita’ che rientra nell’ambito delle facolta’ esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli articoli 18 e 61 LDA.
4. A tale proposito, la Corte territoriale ha – nella sostanza richiamato l’articolo 180 LDA, secondo il quale la SIAE ha il potere di concedere i diritti affidati alla sua gestione con contratti conclusi con i vari utilizzatori (sovente denominati “licenze”) contro il corrispettivo in danaro, cosi’ come ha fatto con la (OMISSIS).
4.1. Tale convenzione ha formato oggetto di apprezzamenti e valutazioni da parte dei giudici di merito i quali hanno, concordemente, ma anche erroneamente (come si dira’), ritenuto che la licenza SIAE/ (OMISSIS), avente ad oggetto i 29 brani musicali, riguardasse anche il cd. processo di “sincronizzazione” dei detti brani all’interno del video formato in via elettronica, ossia attraverso una tecnologia che non ne consentiva l’utilizzazione nel circuito cinematografico (rispetto al quale quell’accordo non era, in ogni caso, applicabile), finendo per considerare lecita quella riproduzione sulla base della diversita’ ontologica tra “opera su pellicola” e opera registrata “in via elettronica”.
4.2. La societa’ ricorrente, invero, con le deduzioni difensive chiede di rimettere in discussione quella sintesi di giudizio; ma non gia’ attraverso la percorrenza della difficile via del riesame ermeneutico delle pattuizioni contrattuali quanto, piu’ correttamente, per mezzo del richiamo ad una diversa ed inapplicata regula iuris.
4.3. Si sostiene cioe’ che il processo di “sincronizzazione” fuoriuscirebbe dai poteri gestori della SIAE, cosi’ come contenuti nell’elenco tassativo di cui all’articolo 180 cit., sicche’ tale procedimento avrebbe una sua autonomia e non potrebbe essere ridotto ad altre forme di contaminazione tra l’opera musicale e le immagini. Ne conseguirebbe, per il principio dell’indipendenza dei diritti d’autore fra loro (di cui all’articolo 19, comma 1, LDA: “i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti”) la necessita’ di munirsi di un’apposita, specifica autorizzazione da parte degli autori e dei titolari dei diritti di sfruttamento economico di esse, non essendo sufficiente (per l’operare del diverso principio della autonomia delle posizioni coesistenti sulla stessa opera, contenuto nell’articolo 119, quinto comma, LDA (in forza del quale “l’alienazione di uno o piu’ diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facolta’ esclusive”)) invocare quella “licenza”, oggetto di convenzione tra la (OMISSIS) e la SIAE.
5. La censura e’ fondata.

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