Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29811. In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali

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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 13, articolo 61, comma 1, n. 1 LDA (che riconoscono all’autore di un’opera musicale ed ai suoi aventi causa il diritto esclusivo di adattare e riprodurre l’opera) e degli articoli 72 e 73 LDA) la societa’ ricorrente lamenta il doppio errore contenuto nella sentenza di merito che, da un lato, avrebbe considerato legittimamente licenziati tutti i diritti sulle opere musicali in forza della convenzione tra SIAE e (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 73 LDA e, anche attraverso la sincronizzazione delle stesse con qualsiasi tipo di immagine, e da un altro, affermando che lo sceneggiato non rientrava nel novero del “film cinematografico” la sincronizzazione delle opere musicali sarebbe stata legittima in forza della convenzione SIAE – (OMISSIS), anche perche’ compensata ai sensi dell’articolo 73 LDA.
1.1. Secondo la ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe confuso i diritti che spettano agli autori ed ai compositori delle opere musicali (articoli da 12 a 71 LDA) con quelli di cui sono titolari i produttori fonografici (articoli da 72 a 102 LDA), considerando i secondi in una causa che avrebbe riguardato i primi.
1.2. In tale diverso quadro normativo, l’aver operato un “accoppiamento” tra le immagini (della cd. fiction) e le composizioni musicali (sicche’ le stesse sono diventate la colonna sonora della prima) avrebbe comportato anche la “fissazione, adattamento e manipolazione” della registrazione fonografica e non una semplice sua diffusione mediante esecuzione (come avviene a mezzo della televisione, infeste o pubblici esercizi, in occasione di eventi, ecc.), a cui sarebbe stata erroneamente assimilata, quasi si fosse trattato di una forma di diffusione delle canzoni.
1.3. Percio’ l’utilizzatore avrebbe dovuto ottenere il preventivo consenso anche degli autori e dei compositori dei brani musicali, ai sensi dell’articolo 13, e articolo 61, comma 1., n. 1 LDA, essendo ad essi riservato il diritto di adattare e registrare le loro opere sui supporti di riproduzione di suoni e/o immagini.
2. Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli articoli 180 e 203 LDA) la societa’ ricorrente lamenta l’ulteriore errore logico contenuto nella sentenza di merito che, da un lato, avrebbe considerato legittimamente attribuita alla SIAE, ex articolo 180 LDA, anche la gestione del diritto di sincronizzazione delle opere dalla stessa amministrate, con qualsiasi audiovisivo, ad eccezione di quelle con opere cinematografiche e di filmati pubblicitari, e da un altro, affermando che la fiction o soap opera o sceneggiato non rientrerebbe nel novero delle opere cinematografiche in senso stretto ma in un “programma televisivo di intrattenimento”.
2.1. Infatti, lo sceneggiato televisivo sarebbe assimilabile in tutto e per tutto alle opere cinematografiche, con la conseguente applicazione alle stesse (cd. opere assimilate) delle previsioni di cui all’articolo 44 e ss. LDA, come desumibile dall’articolo 203 LDA che vuole applicabili i principi del diritto d’autore anche al settore televisivo.
3. I cosi’ riepilogati, 4 due mezzi di cassazione, tra di loro strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
3.1. La prima questione che occorre affrontare per la soluzione della controversia e’ quali siano i diritti posti in gioco dalla societa’ ricorrente (gia’ attrice, nella fase di merito) e se la Corte territoriale ne abbia correttamente tenuto conto.
3.2. Poiche’ le questioni sottoposte all’esame della Corte sono state inquadrate, dai giudici di merito, nell’ambito della ipotizzata violazione dei diritti di “riproduzione e registrazione (….)L. n. 633 del 1941, ex articoli 13 e 61”, e nella pretesa della (OMISSIS), quale titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, ne risulta che la domanda proposta e’ stata esattamente compresa ed inquadrata, tenendo in considerazione, da un lato, proprio i beni che si assumono violati e, dall’altro, il contratto di licenza sottoscritto tra l’attrice e la SIAE (e, quindi, in base alla previsione di legge di cui all’articolo 180 LDA che riguarda proprio i diritti di autore).
3.3. Orbene, non v’e’ dubbio che la sentenza impugnata nell’affermare che il rapporto contrattuale aveva integralmente coperto la pretesa materia controversa (e litigiosa) – abbia erroneamente riferito, in qualche passaggio, il diritto oggetto di controversia ad una previsione di legge non corretta, ossia all’articolo 73 LDA che riguarda non gia’ i diritti di autore ma i connessi diritti del produttore fonografico.
3.4. Tuttavia, a ragione, la controricorrente (OMISSIS) controeccepisce che l’errore commesso non ha inficiato, in modo determinante, il complessivo ragionamento svolto dai giudici di appello atteso che esso non e’ stato decisivo nel complessivo ragionamento svolto.
3.5. Infatti, la “sincronizzazione” e’ una modalita’ di utilizzazione di un’opera musicale o di un fonogramma che consiste nel abbinamento di queste con altri e diversi prodotti (generalmente audiovisivi): opere cinematografiche ed assimilate, telefilm, spot pubblicitari o promozionali, ecc.

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