Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29642. Accertamento della responsabilita’ di un prestatore d’opera professionale

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che:
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 324 e 346 c.p.c. ed all’articolo 2909 c.c.”.
Vi si censura la motivazione della sentenza impugnata, la’ dove ha disatteso l’eccezione sollevata dal difensore della qui ricorrente nel corso della discussione orale del 16 luglio 2014, sotto il profilo dell’essersi formata cosa giudicata interna sulla sussistenza dell’inadempimento del Casalini, per non avere il medesimo proposto appello incidentale sull’affermazione del primo giudice in ordine alla sussistenza del suo inadempimento, espressa a pagina 12 di essa con la seguente affermazione: “Deve, pertanto, essere respinta la domanda della attrice ma sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio essendo stato accertato l’inadempimento del notaio ai suoi obblighi professionali, anche se dagli stessi non e’ scaturito un danno che l’attrice abbia chiesto di essere risarcita”.
La motivazione resa dalla Corte d’Appello di Roma con cui essa sarebbe incorsa nel denunciato errore viene espressamente indicata nel ricorso ed ha avuto il seguente tenore: “L’appello e’ infondato, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado debba essere corretta. A tal riguardo, nell’odierna discussione orale l’appellante ha sostenuto che, in mancanza di impugnazione incidentale del (OMISSIS), si sarebbe formato il giudicato sull’an della originaria pretesa attrice, ossia sulla sussistenza dell’inadempimento addebitato dal primo giudice al notaio: tale affermazione non puo’ pero’ essere condivisa, dal momento che il giudicato si forma sulla statuizione adottata e non sui singoli segmenti della motivazione che la sostengono, sicche’ “il giudice d’appello ben puo’ in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorieta’ fra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello” (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15185). D’altro canto, il (OMISSIS) ha in questa sede riproposto l’argomentazione svolta a sostegno della propria difesa spiegata in primo grado sull’an, per avere la (OMISSIS) perfetta contezza della condizione risolutiva apposta al contratto.”.
Parte ricorrente critica la motivazione assumendo che, di fronte all’affermazione della sussistenza dell’inadempimento, la controparte avrebbe dovuto proporre appello incidentale per consentire che della relativa questione si discutesse ed all’uopo evoca Cass. n. 13401 del 2004.
2. Il motivo, pur dedotto ai sensi dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 3 evoca nella sostanza una violazione di norma del procedimento, riconducibile al n. 4 di detta norma. Tale riconducibilita’ e’ di tutta evidenza, tenuto conto delle norme evocate e tanto consente di scrutinare il motivo riconducendolo al paradigma corretto della norma dell’articolo 360 cod. proc. civ. Tanto alla stregua dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013.
3. Infondatamente parte resistente sostiene che non sarebbe stato osservato nella illustrazione del motivo l’onere di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, in quanto l’eccezione formulata in sede di discussione orale e’ stata indicata con l’indiretta riproduzione del suo contenuto e della data di tenuta di detta udienza, mentre l’omessa indicazione del se e dove sarebbe esaminabile il relativo verbale di udienza risulta irrilevante, atteso che e’ stato espressamente indicato che la sentenza impugnata a pagina 5 da’ atto della proposizione dell’eccezione e tanto trova effettivo riscontro nelle parole che precedono la riportata motivazione.
Si rileva ancora che nel ricorso e’ stata espressamente riprodotta l’affermazione della sentenza di primo grado sulla quale si sarebbe formato il giudicato interno per mancata proposizione dell’appello incidentale ed e’ vero che, pur essendosi indicata la pagina della sentenza di primo grado in cui detta affermazione e’ stata fatta, non e’ stato indicato se e dove tale sentenza sarebbe esaminabile, in quanto prodotta, in questo giudizio di legittimita’. Tuttavia, la motivazione sopra riportata, la’ dove ragiona di sussistenza dell’inadempimento come questione su cui si era formato il giudicato, secondo l’eccezione della qui ricorrente, rende di per se’ del tutto inutile la lettura della parte di motivazione recante l’affermazione.
D’altro canto, la stessa sentenza impugnata riporta, nella parte dedicata all’esposizione del fatto, proprio l’espressione della sentenza di primo grado indicata dal ricorso. Lo fa nel paragrafo 2, precisamente nell’ultimo rigo della pagina 2 e nelle prime quattro della pagina successiva.
L’ulteriore eccezione di inammissibilita’ per non essere stata indicata ai sensi dell’articolo 360-bis giurisprudenza diretta a sorreggere il motivo e’ non solo contraddetta dalla invocazione del precedente richiamato dalla ricorrente, ma anche e prima ancora priva di rilevanza, atteso che la motivazione della sentenza impugnata non ha in alcun modo ragionato nella logica della formazione o meno del giudicato interno, evocando il precedente che cita, sicche’ non si dovevano evocare ragioni per superarlo.
4. Cio’ premesso, il motivo e’ fondato.
La sopra riprodotta motivazione si caratterizza per due gradate rationes decidendi, la prima tendente a negare che si fosse potuta formare cosa giudicata sull’affermazione di sussistenza dell’inadempimento del notaio e la seconda ad affermare che a devolvere la problematica di tale sussistenza, che poi la corte territoriale ha proceduto ad esaminare, fosse sufficiente una riproposizione.
Entrambe le gradate motivazioni sono errate.

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