Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29747. Alcuni principi sulla comunione oridnaria

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I.1. Il primo motivo di ricorso, coi suoi tre “paragrafi”, rivela molteplici profili di inammissibilita’. Il vizio di violazione di legge, senza osservare l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e’ allegato indicando nelle rubriche dei diversi “paragrafi” svariate norme, senza pero’ farvi seguire specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con ciascuna delle medesime norme individuate come regolatrici della fattispecie. Quando, peraltro, col ricorso per cassazione venga denunciato un error in procedendo, ovvero un vizio che comporti la nullita’ del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attivita’ deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore (nella specie, vizi di omessa pronuncia su domande, motivi di appello, deduzioni istruttorie), seppur il giudice di legittimita’ non debba limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicita’ della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato le questioni censurate, ma e’ investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, occorre comunque che il motivo sia proposto dal ricorrente in conformita’ alle regole fissate dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (cfr. Cass. Sez. U, 22 maggio 2012, n. 8077). In particolare, quanto poi alle “domande istruttorie non accolte”, e’ improprio il riferimento che il ricorrente fa all’articolo 112 c.p.c., in quanto il vizio di omessa pronuncia, rilevante ai fini di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze di prova, la cui pretermissione e’ denunciabile in sede di legittimita’ soltanto se la mancata ammissione delle medesime prove abbia cagionato l’omesso esame di un fatto decisivo, rilevante in causa, e non preso in considerazione dal giudice del merito, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Inoltre, nel primo motivo di ricorso non viene neppure per sintesi indicato quale fosse il contenuto dei capitoli delle prove costituende non assunte, e cio’ preclude a questa Corte di verificare la decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse. Le doglianze sulla mancata dichiarazione di contumacia di (OMISSIS) “come amministratore” e sulla “incompatibilita’” del difensore di questo lamentano, ancora, astratti vizi di regolarita’ del processo, ma non prospettano anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione delle disposizioni procedurali indicate abbia comportato, per il ricorrente, una lesione del suo diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. D’altro canto, la prospettazione di una “contumacia” dell’amministratore di comunione trascura il consolidato orientamento interpretativo che nega all’amministratore della comunione una sua autonoma legittimazione processuale in rappresentanza dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui all’articolo 1106 c.c., comma 2 non essendo applicabile analogicamente – per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati – la regola contenuta nell’articolo 1131 c.c. per l’amministratore del condominio (Cass. Sez. 2, 21/02/2014, n. 4209; Cass. Sez. 2, 11/07/2006, n. 15684; Cass. Sez. 2, 25/02/1995, n. 2170). Cosi’ pure la denuncia di incompatibilita’ dell’avvocato di (OMISSIS), per aver lo stesso svolto in altri processi difese nell’interesse della comunione, non considera come sulla validita’ dell’atto posto in essere da un difensore, iscritto all’albo e munito di procura, non incidono eventuali sue situazioni di incompatibilita’ con l’esercizio della professione, che, ove pur risultassero sanzionabili sul piano disciplinare, non privano il legale dello ius postulandi. Da ultimo, poiche’ la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi e’ rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che puo’ disporla anche d’ufficio a norma dell’articolo 89 c.p.c., l’istanza di cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l’esercizio dell’anzidetto potere discrezionale, di guisa che non puo’ formare oggetto di impugnazione per cassazione l’omesso esame di essa ne’ l’omesso esercizio del suddetto potere (Cass. Sez. 3, 20/10/2009, n. 22186).
2. Il secondo motivo di ricorso (Par. 2) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1105, 1108, 1109, 1116 c.c., e articolo 112 c.p.c. circa l’illegittimita’ della convocazione, contrapponendo l’incompletezza dei punti indicati all’ordine del giorno ed insistendo per l’inammissibilita’ delle deleghe conferite.
2.1. Anche il secondo motivo si connota per un difetto di specifica indicazione del contenuto degli atti su cui si fonda, in contrasto con quanto disposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Secondo l’orientamento di questa Corte, la verifica dell’osservanza dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 deve, infatti, compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi puo’ comportarne la declaratoria di inammissibilita’ quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o piu’ specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioe’ quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, risultano impossibili la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonche’ la valutazione della sua decisivita’ (Cass. Sez. U, 05/07/2013, n. 16887).

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