Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 15 novembre 2017, n. 27101. Alle sezioni unite la questione sulla legittimazione ad agire e dunque anche ad impugnare del singolo condomino, che non ha assunto la qualità di parte

Alle sezioni unite la questione sulla legittimazione ad agire e dunque anche ad impugnare del singolo condomino, che non ha assunto la qualità di parte, in caso di sentenza resa nei confronti del condominio .

Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27101
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28352/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e sul ricorso successivo proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 7179/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) ha proposto ricorso avverso la sentenza 21 novembre 2014, n. 7179, resa dalla Corte d’Appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 8052/2009 pronunciata dal Tribunale di Roma. Il giudizio ha avuto origine dalla domanda del Condominio (OMISSIS), volta alla riduzione in pristino delle opere realizzate dalla condomina (OMISSIS), proprietaria degli ultimi tre piani dell’edificio, in violazione dell’articolo 3 del regolamento condominiale, nonche’ alla tutela della servitu’ di passaggio in favore di parti comuni esercitata mediante una scala esterna corrente tra il quarto ed il quinto piano. Il Tribunale aveva accolto integralmente le domande del Condominio (OMISSIS). Sull’appello di (OMISSIS), la Corte d’Appello di Roma ha confermato che l’articolo 3 del regolamento di condominio, vietando “qualsiasi opera che modifichi le facciate, i prospetti e l’estetica degli edifici”, preclude ogni modifica, indipendentemente dal limite del decoro architettonico. I giudici di secondo grado hanno altresi’ negato la legittimita’ dell’operato distacco della (OMISSIS) dall’impianto centrale di riscaldamento, in forza degli articoli 3 e 10 del medesimo regolamento. Invece la Corte di Roma ha accolto l’appello quanto al difetto di prova di un aggravamento della servitu’ conseguente allo spostamento all’interno dell’appartamento della scala di accesso al piano quinto.
Avverso la sentenza del 21 novembre 2014, n. 7179, della Corte d’Appello di Roma, (OMISSIS) ha proposto ricorso in due motivi, cui resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS). La condomina (OMISSIS) ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi avverso i capi della sentenza in cui il Condominio e’ rimasto soccombente, ovvero quanto alla domanda di riduzione in pristino della scala esterna e la compensazione delle spese del gravame. (OMISSIS) si difende con controricorso dal ricorso incidentale.

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