Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27233. In relazione al disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche

In relazione all’art. 2719 c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche), applicabile tanto all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, nell’ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la “prima risposta” deve essere individuata nell’atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come “la prima risposta” del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell’istanza (e del provvedimento) monitorio

Ordinanza 5 ottobre – 16 novembre 2017, n. 27233

Corte di Cassazione
sezione sesta civile – 2
Presidente Petitti – Relatore Scarpa

Fatti di causa e ragioni della decisione

La EDI.M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 265/2014 del 10 dicembre 2014.
Resiste con controricorso il Condominio (omissis) .
La sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto dalla stessa EDI.M. s.r.l. avverso la sentenza n. 338/2011 del Giudice di pace di Termoli, che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 20 aprile 2010 su domanda del Condominio (omissis) per spese condominiali scadute, pari ad Euro 1.539,32.
Il Tribunale di Larino, per quanto qui rilevi, ha affermato come mancasse un disconoscimento chiaro e circostanziato di non conformità tra le copie dei documenti prodotti dal Condominio a sostegno della domanda monitoria e i rispettivi originali, essendosi l’opponente limitata a dedurre che si trattasse di fotocopie. Il Tribunale ha poi negato rilievo alle contestazioni sulla validità delle deliberazioni delle assemblee condominiali, trattandosi di questioni estranee alla sede del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il primo motivo di ricorso della EDI.M. s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. quanto alla idoneità probatoria del documenti esibiti dal Condominio (…) in fase monitoria, giacché essi mancavano di autenticità, assumendo che “la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali”.
Il secondo motivo di ricorso contesta la violazione degli artt. 163 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 36 c.p.c., essendo nullo il decreto ingiuntivo per le ragioni di cui al primo motivo e perciò per difetto di specifica azione da parte del Condominio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

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