Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 18 dicembre 2017, n. 56323. Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico dell’imprenditore che si sia appropriato di una sostanziosa cifra

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2.1. Col primo si dolgono della contraddittorieta’ delle motivazioni espresse dai giudici di primo e secondo grado, atteso che il Tribunale ha escluso l’esistenza di un valido contratto tra la societa’ fallita e la (OMISSIS), mentre la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la circostanza suddetta. Lamentano, poi, un “travisamento probatorio”, derivante dal fatto che la Corte d’appello “non fornisce motivazione alcuna in grado di disattendere la ricostruzione dei fatti operata dall’imputato”, per aver omesso di valutare alcuni fondamentali documenti portati dalla difesa alla cognizione del giudicante, costituiti dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/3/2003 (che aveva proceduto alla nomina della nuova “governance”) e dal verbale del C. di A. del 20/3/2003 (che aveva dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di conferire a (OMISSIS) “determinati poteri”), nonche’ da altri verbali (cita e riporta quelli del 16/4/2003 e del 30/7/2003) da cui risultava che (OMISSIS) aveva regolarmente informato il Consiglio dell’attivita’ svolta, ricevendone l’approvazione. Sottolinea, poi, che il curatore del fallimento (OMISSIS) non si era costituito parte civile, ne’ aveva intentato azione di responsabilita’ contro l’imputato, ne’ era stato in grado di indicare con certezza i poteri di quest’ultimo, nonche’ il fatto che la stessa sentenza di primo grado aveva ammesso che un contratto era stato stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) e che una fattura della (OMISSIS) era stata emessa e registrata nella contabilita’ della (OMISSIS) spa (secondo i ricorrenti, la (OMISSIS) aveva anche, con missiva inviata alla (OMISSIS) – incaricata dalla nuova “governante” di monitorare la situazione della (OMISSIS) – confermato l’avvenuto pagamento a suo favore dei 429.000 Euro che si assumono distratti; circostanza confermata dal teste (OMISSIS), della (OMISSIS), e dal teste (OMISSIS), presidente del C. di A. della (OMISSIS) spa). In definitiva, concludono i ricorrenti, le stesse prove esaminate dal giudice di primo grado contraddicono l’assunto accusatorio, perche’ dimostrano che un rapporto vi era stato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) e che la somma di Euro 429.000 era stata utilizzata per pagare le commissioni maturate da quest’ultima (la (OMISSIS) era stata incaricata di trovare un acquirente degli aerei della (OMISSIS) per sostituirli con altri piu’ efficienti). Quelle prove dimostrano anche che (OMISSIS) si era adoperato nell’interesse della societa’, con buoni risultati, tant’e’ che in data 5 agosto 2003 la (OMISSIS) spa aveva riammesso la (OMISSIS) alla negoziazione dei propri strumenti finanziari nel Nuovo Mercato delle Azioni Ordinarie.
Con lo stesso motivo i ricorrenti lamentano un ulteriore “travisamento probatorio”, derivante dal fatto che la Corte d’appello non ha proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’audizione – richiesta – di (OMISSIS), il quale avrebbe potuto confermare che la (OMISSIS) era stata regolarmente pagata.
2.2. Col secondo motivo censurano la sentenza di primo grado per aver considerato inesistente un contratto tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), laddove una corretta esegesi della normativa civilistica dimostra che il contratto esisteva e che di esso la solo (OMISSIS) avrebbe potuto, al massimo, chiedere l’annullamento.
2.3. Col terzo motivo si dolgono di un utilizzo parziale delle confessioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari, laddove le stesse inerivano al solo reato di cui al capo B) e non anche a quello di cui al capo C); inoltre, per il fatto che erano state utilizzate per la parte sfavorevole all’imputato (quella in cui (OMISSIS) ammetteva di aver incamerato l’importo degli assegni di cui al capo B)) e non anche nella parte a lui favorevole (quella in cui (OMISSIS) rimandava all’utilizzo di altre somme per saldare il debito verso la (OMISSIS)). In ogni caso – deducono “quella presunta (e del tutto singolare) confessione dell’imputato non puo’ assumere alcun rilievo in quanto, da un lato, i fatti la contrastano (il pagamento vi fu e fu fatturata la prestazione), dall’altro cio’ che (OMISSIS) ammette e’ un frammento non rilevante della vicenda ovvero che incasso’ lui quegli assegni (cosi’ come si evince dagli atti documentali acquisiti) e che utilizzo’ altri soldi e altri crediti per pagare (OMISSIS)”. Infine, aggiungono, quelle dichiarazioni non possono essere considerate attendibili, perche’ rese in una situazione difficile per l’imputato, “dovuta al fatto che si sentiva ingiustamente perseguitato”.
2.4. Col quarto motivo lamentano la violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p. per il fatto che (OMISSIS) e’ stato condannato per l’impossessamento di denaro dovuto ad altri, laddove – in fase di indagini – era stato accusato di distrazione dal patrimonio sociale della somma di Euro 429.000 versandola per fini personali su di un proprio conto corrente, mentre all’esito dell’udienza preliminare gli era stato contestato di aver distratto denaro dalle casse sociali per il pagamento di provvigioni non dovute alla societa’ americana.
2.5. Col quinto motivo lamentano che il giudice di primo grado abbia fondato il proprio convincimento sull’inesistenza di un rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) srl, mentre il giudice d’appello ha posto l’accento sull’appropriazione, da parte di (OMISSIS), della somma di Euro 50.000 destinata alla (OMISSIS) (la Corte d’appello. “non contesta l’esistenza del contratto bensi’ che una prestazione di (OMISSIS) vi sia stata”). Tanto, sebbene la stessa (OMISSIS) abbia ammesso l’esistenza del contratto e del pagamento a suo favore, come attestato dai testi (OMISSIS) (della (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.6. Col sesto motivo lamentano una reformatio in peius operata dalla sentenza d’appello, dovuta al fatto che il giudice di secondo grado – esclusa la continuazione criminosa – e’ partito dalla pena base di anni tre e mesi sei di reclusione, ridotta ad anni due e mesi quattro di reclusione per la concessione di attenuanti generiche prevalenti, laddove il giudice di primo grado era partito dalla pena base di anni tre di reclusione.
3. Con “memoria difensiva” depositata nella cancelleria di questa Corte il 6/10/2017 i difensori di (OMISSIS) hanno chiesto di sollevare questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 216 e 223 L.F. nella parte in cui prevedono pene accessorie in misura fissa, per violazione degli articoli 3, 4, 27, 41 e 117 Cost..
Richiamano l’ordinanza della Sezione Prima di questa Corte del 6 luglio 2017 che ha nuovamente rimesso alla giudice della leggi la questione di costituzionalita’ degli articoli sopra richiamati.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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