Violenza privata per la passeggera che aggredisce l’addetta al check-in dopo aver appreso di non poter più volare. Non vi e’ dubbio che la condotta aggressiva posta in essere dall’imputata non abbia la connotazione di un mero gesto di frustrazione per la notizia che le era stata data. La reazione istintiva e’ stata quella di sbattere i pugni sul tavolo ed inveire all’indirizzo dell’addetta al check-in.
La prevenuta, non rassegnandosi all’idea di restare a terra, in un successivo momento, ha recuperato la carta d’imbarco, ha aggredito fisicamente la persona offesa, strattonandola (al suo ritorno dal colloquio con il responsabile) contestualmente al momento in cui le ha detto perentoriamente che la stessa doveva comunque partire indipendentemente dalle ragioni che le erano state fornite. E’ evidente che tale condotta era finalizzata a coartare la liberta’ di autodeterminazione della persona offesa, allo scopo di costringerla ad accettarla sul volo, integrando quindi il tentativo di violenza privata, non essendosi l’evento prodotto per cause indipendenti dalla volonta’ dell’imputata.

Sentenza 18 dicembre 2017, n. 56317
Data udienza 19 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA FIDANZIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PINELLI MARIO MARIA STEFANO, che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 luglio 20164 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato il non doversi procedere per il delitto di cui al capo A) di percosse per difetto di querela, e ritenuto il fatto di cui capo B) integrare il delitto di cui agli articoli 56 e 610 c.p., riduceva la pena gia’ inflitta a (OMISSIS) a mesi tre di reclusione.
All’imputata e’ contestato di aver percosso (OMISSIS), impiegata addetta al check-in della compagnia (OMISSIS), afferrandola e strattonandola per le braccia, allo scopo di farla imbarcare sul volo (OMISSIS).
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) ed e) per mancata assunzione di una prova decisiva.
Lamenta la ricorrente che con specifico motivo di gravame aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, essendo emersa dall’esame dell’imputata la presente ai fatti oggetto di imputazione del sovrintendente della Polizia di Stato (OMISSIS), il quale era intervenuto personalmente ed aveva redatto l’apposita relazione di servizio.
La Corte territoriale aveva ritenuto in modo sbrigativo la non indispensabilita’ della richiesta istruttoria sull’apodittica affermazione della corretta ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, cui la richiesta di audizione del sovrintendente (OMISSIS) era stata formulata ex articolo 507 c.p.p..
2.2. Con il secondo motivo e’ stata dedotta violazione degli articoli 62 bis, 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione.
Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello e’ incorso in carenza, contraddizione ed illogicita’ della motivazione laddove l’ha ritenuta non meritevole delle attenuanti generiche per la sua biografia penale ostativa, seppur il giudice di primo grado avesse fondato la concessione della sospensione condizionale sul suo stato di incensuratezza, nonche’ sulla base della gravita’ della condotta.
2.3. Con il terzo motivo e’ stata dedotta violazione degli articoli 56 e 610 c.p.p. e vizio di motivazione.
Lamenta la ricorrente che la condotta posta in essere dalla stessa, oltre a non integrare l’elemento soggettivo della fattispecie ritenuta dalla Corte territoriale, e’ priva dei requisiti di idoneita’ ed univocita’ di cui all’articolo 56 c.p..
In particolare, assume la (OMISSIS) che la sua condotta violenta era stata fine a se stessa e non finalizzata a coartare la liberta’ di autodeterminazione della (OMISSIS), costringendola ad accettarla sul volo, essendo stata determinata esclusivamente dalla rabbia e dalla frustrazione del momento, cosi’ elidendo la coscienza e volonta’ dell’imputata a costringere la (OMISSIS) a farla imbarcare sul volo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo e’ inammissibile.
Va osservato che lo specifico vizio di mancata assunzione di una prova decisiva puo’ essere dedotto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’articolo 495 c.p.p., comma 2, sicche’ il motivo non potra’ essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’articolo 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (tra le ultime, Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974; conf. Sez 5 n. 4672 del 24/11/2016, Rv. 269270).
2. Il secondo motivo e’ inammissibile.
La dedotta violazione degli articoli 62 bis, 132 e 133 c.p. e’ inammissibile in quanto non consentita a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, non essendo stata dedotta nei motivi di appello ma formulata per la prima volta solo con il presente ricorso.
3. Il terzo motivo e’ infondato.
Assume la ricorrente che non era affatto suo intendimento coartare la liberta’ di autodeterminazione della persona offesa e costringerla ad accettarla sul volo, essendo la sua condotta stata determinata esclusivamente dalla rabbia e dalla frustrazione derivante dalla notizia di non potersi piu’ imbarcare sull’aereo per Roma.
Questo Collegio non condivide l’impostazione della ricorrente.

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