Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 dicembre 2017, n. 56432. In riferimento all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex articolo 81 cpv. c.p., e L. 11 novembre 1983, n. 638, articolo 2

In riferimento all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex articolo 81 cpv. c.p., e L. 11 novembre 1983, n. 638, articolo 2, al fine di accertare il superamento della soglia di 10mila euro, l’ammontare deve essere determinato in riferimento al momento in cui le obbligazioni rimaste inadempiute sono sorte, a prescindere dal termine di scadenza previsto per il versamento.

Sentenza 19 dicembre 2017, n. 56432
Data udienza 18 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 8/11/2016 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Milano in data 15/04/2015, (OMISSIS) era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di reclusione e di 200,00 Euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, dei reati di cui all’articolo 81 cpv. c.p., e L. 11 novembre 1983, n. 638, articolo 2, per avere, in qualita’ di legale rappresentante della ditta (OMISSIS) S.r.l., omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate, come datore di lavoro, sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative al periodo compreso tra il dicembre 2011 e l’ottobre 2012, per un ammontare complessivo pari a 32.098 Euro (fatti accertati in (OMISSIS)).
2. Con sentenza emessa in data 8/11/2016, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse all’imputato il beneficio della non menzione della condanna, confermando, nel resto, le statuizioni della precedente pronuncia.
3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (OMISSIS), a mezzo del difensore fiduciario, avv. (OMISSIS), deducendo nove motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 45 e 81 cpv. c.p., Decreto Legge n. 462 del 1983, articolo 2 atteso che la sentenza impugnata, per un verso, avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile l’esimente della “forza maggiore” alla accertata impossibilita’ di effettuare una condotta diversa da quella penalmente sanzionata e, per altro verso, non avrebbe spiegato per quale motivo abbia ritenuto sussistente il dolo del delitto in contestazione.

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