Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 19 dicembre 2017, n. 56432. In riferimento all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex articolo 81 cpv. c.p., e L. 11 novembre 1983, n. 638, articolo 2

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3.4. Quest’ultima osservazione, peraltro, introduce la questione relativa al conflitto tra l’obbligo contributivo e il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione agli stessi spettante; diritto avente copertura costituzionale ex articolo 36 Cost.. Sul punto, la difesa opina erroneamente che la condotta di omesso versamento delle ritenute previdenziali sarebbe scriminata, sul piano della illiceita’ penale, dalla scelta del datore di lavoro di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, sicche’ la decisione dell’imputato sarebbe stata “giustificata” ai sensi dell’articolo 51 c.p..
In realta’, entrambi i diritti, quello correlato all’obbligazione previdenziale e quello riferibile all’obbligo retributivo, sono considerati meritevoli di tutela e non illogicamente il giudice di merito ha ritenuto di dover accordare prevalenza, nel caso dell’eventuale conflitto tra essi, a quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice qui in rilievo. Pertanto, l’imputato avrebbe dovuto, dinnanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, accantonare le somme corrispondenti al debito previdenziale, onde provvedere al versamento entro il sedici del mese successivo. Dunque. anche le relative doglianze sul punto sono manifestamente infondate.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene conclusivamente il Collegio che la sentenza impugnata debba essere annullata, senza rinvio, limitatamente all’omissione contributiva relativa all’anno 2011 “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”, con trasmissione degli atti all’Inps di Milano per quanto di competenza.
Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
Per tale motivo, deve disporsi il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, per le determinazioni, in punto di pena, con riferimento all’omesso versamento delle ritenute previdenziali riferibili all’anno 2012.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omissione relativa all’anno 2011 perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all’Inps di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per le determinazioni in relazione alle omissioni dell’anno 2012.

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