Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48294. La c.d. precedenza di fatto assume rilevanza nei soli casi assolutamente eccezionali

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2.1. Il Tribunale di Agrigento, nel riformare la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace di quella stessa citta’, ha ritenuto “ampiamente provata” la penale responsabilita’ dell’imputato sulla base delle seguenti articolate considerazioni:
– nel giudizio di appello era stato celebrato un supplemento di istruzione con una nuova escussione del teste (OMISSIS), Assistente Capo della Polizia di Stato, presente al momento dei fatti, fuori dal servizio ed in qualita’ di terzo trasportato nell’autovettura dell’imputato, al fine di far chiarezza in ordine all’attendibilita’ del suddetto teste e al dichiarato contrasto tra la ricostruzione del sinistro dallo stesso offerta e quella risultante dalle deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS); orbene, la versione dei fatti, offerta dal teste (OMISSIS), aveva in gran parte confermato la ricostruzione della vicenda offerta dagli altri testi, mentre le discrasie residue, che si giustificavano in considerazione del carattere repentino e fulmineo del sinistro e del decorso di un ormai considerevole lasso di tempo dal verificarsi dello stesso, non inficiavano la univoca ricostruzione degli aspetti fondamentali della vicenda;
– dalle risultanze istruttorie era infatti emerso con assoluta evidenza che, in data (OMISSIS) a (OMISSIS), il (OMISSIS), ponendosi alla guida dell’autovettura BMW X6 targata (OMISSIS), percorrendo la (OMISSIS) ed accingendosi ad attraversare l’incrocio con (OMISSIS), per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonche’ in violazione delle norme del Codice della Strada in materia di diritto di precedenza, era entrato in collisione con il ciclomotore Piaggio, targato (OMISSIS) e condotto dal (OMISSIS), proveniente da destra e sul quale era trasportato il (OMISSIS), che, a seguito dell’impatto, riportava una “frattura alla tibia sinistra”;
– risultavano assolutamente provati gli aspetti essenziali della concreta vicenda, e cioe’ che: a) la presenza del (OMISSIS) e del (OMISSIS) nell’autovettura e quella del (OMISSIS) e del (OMISSIS) sul ciclomotore, rispettivamente i primi alla guida ed i secondi in qualita’ di passeggero sui due veicoli sopra citati; b) la direzione di marcia di questi ultimi, e segnatamente la provenienza da destra del ciclomotore rispetto all’autovettura; c) la circostanza che, al momento del fatto, non vi erano sul luogo altri segnali che imponessero indicazioni alternative rispetto alle regoli generali della viabilita’ cosi’ come previsto dalle norme vigenti in materia;
– in definitiva era risultato pienamente accertato che il (OMISSIS) fosse favorito dal diritto di precedenza, vigendo, quindi, la regola secondo la quale, quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (articolo 145 C.d.S., comma 2);
– dalla documentazione fotografica acquisita in primo grado (e attestante lo stato dei luoghi in data successiva al sinistro) si evinceva effettivamente la presenza di un segnale di “STOP” situato in (OMISSIS) – strada percorsa dal ciclomotore – in prossimita’ dell’incrocio con (OMISSIS), luogo dell’incidente; ma i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati concordi nell’affermare che all’epoca del sinistro non esisteva alcun cartello stradale in (OMISSIS) e che il suddetto segnale di STOP era stato collocato in un momento successivo; d’altra parte, lo stesso teste della difesa (OMISSIS), sul punto, aveva riferito di non ricordare e di essersi sincerato della presenza di tale segnaletica soltanto molti anni dopo rispetto all’accaduto;
– dalle concordanti dichiarazioni rese da tutti i testi (compreso il teste (OMISSIS), dedotto dalla difesa dell’imputato) era emerso in modo incontrovertibile che l’autovettura del (OMISSIS), proveniente da (OMISSIS), aveva impegnato l’intersezione con (OMISSIS) al momento dell’urto, il quale era avvenuto nella parte centrale dell’incrocio. Ragion per cui il sinistro, a tutto voler concedere, era almeno in parte causalmente riconducibile ad una espressa violazione di legge dell’imputato (quella che gli imponeva di dare la precedenza al ciclomotore che proveniva da destra).
2.2. Il Tribunale ha preso in considerazione l’assunto difensivo (secondo il quale il (OMISSIS) non era in concreto gravato dal succitato obbligo di precedenza, in quanto versava in una situazione di precedenza cronologica o cosiddetta “di fatto” e tale circostanza aveva efficacia esimente rispetto al delitto contestato), ma lo ha respinto, in quanto:
– in via generale, secondo giurisprudenza di legittimita’ (puntualmente richiamata), “in tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi”; o, piu’ in generale, “il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza puo’ invocare, come esimente di responsabilita’ per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta “di fatto a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione”;
– da tali assunti giurisprudenziali si evince come le ipotesi della cd. precedenza di fatto abbiano carattere assolutamente eccezionale e sussistano soltanto in tutti quei casi in cui l’attraversamento del crocevia possa essere operato in condizioni di assoluta sicurezza (cioe’ in caso di situazioni fattuali che non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo al conducente proveniente da sinistra, al punto che tale forma di precedenza puo’ esercitarsi esclusivamente “a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa”, in applicazione di quel principio giurisprudenziale piu’ generale che, in tema di circolazione stradale, pone a carico del conducente, il quale decida di attuare una manovra dall’esito incerto rispetto alla quale sarebbe tenuto ad astenersi, ogni errore di calcolo e tutte le conseguenze derivanti dallo stesso);
– nel caso in esame non ricorreva alcuna ipotesi di precedenza cronologica, posto che il ciclomotore condotto dal (OMISSIS) rientrava pienamente nel potenziale campo visivo del (OMISSIS), e per di piu’ era stato avvistato dallo stesso teste (OMISSIS). Questi – che si trovava sul sedile anteriore destro dell’autovettura aveva riferito di aver visto il ciclomotore condotto dal (OMISSIS) aggirare un gruppo di pedoni in prossimita’ dell’esercizio commerciale “(OMISSIS)”, situato a circa 15 metri di distanza dal luogo dell’impatto e di aver avvisato il conducente. D’altra parte, quest’ultimo avrebbe potuto accorgersi autonomamente e per tempo del ciclomotore, posto che, come risultava dai rilievi fotografici in atti, in prossimita’ dell’intersezione con (OMISSIS), la (OMISSIS) aveva un andamento rettilineo, privo di curve, e che normalmente le caratteristiche meccaniche di un ciclomotore impediscono allo stesso di raggiungere velocita’ eccessivamente elevate.
2.3. Il Tribunale – dopo aver dato atto che, nonostante la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, l’unico aspetto della vicenda rispetto al quale le testimonianze del (OMISSIS) e del (OMISSIS) continuavano a non collimare con quelle del (OMISSIS) atteneva all’effettiva condizione dell’autovettura del (OMISSIS) al momento dell’impatto: ossia se la stessa fosse o meno, in movimento (sul punto, infatti, i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano sostenuto che la vettura dell’imputato li aveva raggiunti e investiti, mentre il teste (OMISSIS) aveva riferito che l’auto si era fermata al fine di consentire il passaggio di alcuni pedoni) – ha ritenuto che tale circostanza fosse ricostruibile con sufficiente certezza tenendo conto dei danni riportati dai due veicoli e delle lesioni cagionate al (OMISSIS): avendo l’urto danneggiato, secondo quanto riferito da tutti i testimoni, l’angolo anteriore destro dell’auto e la fiancata sinistra del ciclomotore (verosimilmente la parte centrale dello stesso in corrispondenza della pedana d’appoggio sinistra del passeggero, posto che l’impatto aveva interessato anche l’arto inferiore sinistro del (OMISSIS), che viaggiava in qualita’ di terzo trasportato), l’autovettura del (OMISSIS) non poteva che essere in movimento, essendo i danni riportati e i caratteri dell’impatto incompatibili con una diversa ricostruzione: era stata proprio l’autovettura che aveva colpito il ciclomotore. Nel caso in cui, invece, l’auto fosse stata ferma, l’urto avrebbe dovuto interessare verosimilmente la parte frontale (e non gia’ laterale) del ciclomotore e, al contempo, prevalentemente la parte laterale e non frontale dell’auto (solo in questa maniera il ciclomotore avrebbe potuto colpire l’auto provenendo da destra, posto peraltro che, se esso avesse avuto un andamento obliquo verso l’auto, di certo non avrebbe potuto subire danni laterali).

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