Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48294. La c.d. precedenza di fatto assume rilevanza nei soli casi assolutamente eccezionali

La c.d. precedenza di fatto assume rilevanza nei soli casi assolutamente eccezionali in cui l’attraversamento del crocevia possa essere operato in condizioni di assoluta sicurezza, al punto che tale forma di precedenza può esercitarsi esclusivamente “a rischio e pericolo di chi se ne avvale”

Sentenza 19 ottobre 2017, n. 48294
Data udienza 27 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato l'(OMISSIS) ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 9/6/2016 del Tribunale di Agrigento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIANNITI Pasquale;
udito il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Dott. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore della costituita parte civile, avv. (OMISSIS), che ha depositato conclusioni scritte e nota spese ed ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ o, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Agrigento con sentenza 10/07/2014 aveva assolto ex articolo 530 c.p.p., comma 2 (OMISSIS) dall’imputazione ex articolo 590 c.p., che era stata allo stesso elevata sul presupposto che – in data (OMISSIS), a (OMISSIS), ponendosi alla giuda di un’autovettura, circolando con direzione di marcia dalla (OMISSIS), per colpa (consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e violazione delle norme sulla circolazione stradale e in particolare immettendosi nella (OMISSIS) mediante svolta a sinistra) – aveva omesso di dare precedenza al ciclomotore proveniente da destra (condotto da (OMISSIS) e di proprieta’ di (OMISSIS)) e, quindi, era entrato in collisione con lo stesso, sul quale era trasportato il minore (OMISSIS), che, a seguito dell’impatto, aveva riportato frattura alla tibia sinistra.
Secondo il giudice di primo grado (cfr. relativa sentenza p. 4), non vi erano “prove sufficienti per ritenere l’imputato responsabile del reato contestatogli”, tenuto conto delle contrapposte risultanze processuali e dell’assenza di una relazione di intervento delle forze dell’ordine.
2. Il Tribunale di Agrigento con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il (OMISSIS) responsabile del reato allo stesso contestato, condannandolo alla pena di Euro 200 di multa, nonche’, in favore della parte civile (OMISSIS), al risarcimento del danno subito (per la cui liquidazione ha rimesso alla sede civile), ad una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 1000 ed alle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.

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