Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48294. La c.d. precedenza di fatto assume rilevanza nei soli casi assolutamente eccezionali

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4.1.2. Nel secondo il ricorrente si lamentava che il Tribunale di Agrigento non avrebbe rispettato i principi giurisprudenziali in riferimento alla cd motivazione rafforzata che il giudice di appello ha l’obbligo di fornire in caso di riforma di sentenza di assoluzione.
Il ricorrente deduceva che il giudice di appello, pur procedendo a rinnovazione dell’audizione del teste (OMISSIS), non aveva ricavato da detta audizione nessun elemento ulteriore e diverso, rispetto alla precedente audizione, che giustificasse la riforma della sentenza emessa in primo grado. Secondo il ricorrente, il Tribunale, al fine di stabilire se l’autovettura da lui condotta fosse ferma o in transito, aveva sottoposto ad esame i danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro, ma anche questo sarebbe un elemento probatorio gia’ acquisito, che era stato soltanto diversamente valutato dal giudice di appello.
In definitiva, avuto riguardo all’acquisito compendio probatorio, il ricorrente sosteneva che avrebbe dovuto essere mandato assolto.
4.2. Nella memoria, la parte civile (OMISSIS) rileva l’inammissibilita’, ancor prima dell’infondatezza, di entrambi i motivi di ricorso, in particolare:
– in relazione al primo, viene fatto presente che il ricorrente solleciterebbe un riesame del merito della vicenda e, pur lamentando la violazione dell’articolo 145 C.d.S., non indicherebbe le ragioni per le quali detta norma sarebbe stata violata; e:
– in relazione al secondo, viene fatto presente che il ricorrente neppure si curerebbe di esaminare l’iter motivazionale della sentenza impugnata, ma si focalizzerebbe direttamente sulle risultanze probatorie, a suo dire erroneamente valutate.
4.3. Infine, in vista dell’odierna udienza (alla quale il processo veniva rinviato all’udienza del 25 maggio 2017 per adesione degli avvocati all’astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali), l’imputato deposita seconda memoria (alla quale allega attestazione della PM del Comune di Lampedusa in punto di Ordinanza 2643 del 2009 con la quale venivano introdotti alcuni divieti di transito e di sosta; referto ospedaliero del Sig. (OMISSIS); rilievi fotografici e descrizione planimetrica del luogo del sinistro), nella quale, quale motivo nuovo aggiunto, deduce violazione dell’articolo 145 C.d.S. nonche’ mancata assunzione di una prova decisiva.
Il ricorrente si lamenta che il giudice di appello avrebbe compiuto una “inesatta e carente valutazione del quadro probatorio”, con conseguente erronea applicazione dell’articolo 145 C.d.S. In particolare:
– avrebbe omesso di accertare (mediante una indagine disposta anche di ufficio tesa al reperimento dell’opportuna documentazione presso il Comune di Lampedusa e/o presso il Comando dei vigili comunali) la presenza di una segnaletica di stop sulla (OMISSIS), nella parte in cui si’ interseca con (OMISSIS) (luogo del sinistro, per l’appunto), segnaletica che avrebbe di fatto estinto il diritto di precedenza del ciclomotore sulla sua autovettura;
– avrebbe omesso di considerare che in ogni caso, quand’anche la segnaletica fosse all’epoca dei fatti mancata, la sua condotta avrebbe dovuto essere ritenuta non colposa “alla luce di una piu’ attenta analisi degli elementi di fatto”: lui non avrebbe potuto assolutamente prevedere l’arrivo di alcun veicolo da destra (tanto meno una volta imboccato l’incrocio) per la semplice ragione che il tratto di (OMISSIS), interessato dal sinistro, era, al momento del sinistro, chiuso al traffico, per di piu’ mediante apposizione di transenne; cosi’ come era chiuso al traffico l’ultimo tratto di (OMISSIS), dopo l’incrocio con (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente appare opportuno precisare che il reato per cui si e’ proceduto non e’ ad oggi prescritto, dovendosi tener conto: sia del periodo di sospensione di giorni 60, conseguente al rinvio del procedimento, per legittimo impedimento del difensore, disposto dal Tribunale di Agrigento in sede di udienza 30 aprile 2015; sia dell’ulteriore periodo di sospensione, conseguente al rinvio disposto all’udienza del 25 maggio 2017 da questa Corte a motivo dell’adesione da parte degli avvocati all’astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali.
2. Tanto premesso, inammissibili sono i due profili di doglianza, articolati nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimita’, profili che vengono qui trattati unitariamente, in quanto entrambi concernenti l’affermazione di penale responsabilita’ del (OMISSIS) in relazione alle lesioni colpose aggravate allo stesso contestate.

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