Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48294. La c.d. precedenza di fatto assume rilevanza nei soli casi assolutamente eccezionali

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3. Avverso la suddetta sentenza, propone personalmente ricorso il (OMISSIS), articolando due motivi di doglianza.
3.1. Nel primo motivo denuncia violazione dell’articolo 145 C.d.S. con conseguente erronea affermazione del suo concorso nella causazione del sinistro.
Il ricorrente deduce che il Tribunale e’ incorso nel vizio denunciato laddove ha correttamente ritenuto che lui aveva l’obbligo di dare la precedenza al giovane conducente del ciclomotore, ma non ha considerato che quest’ultimo, pur essendo in prossimita’ di un incrocio, aveva omesso di moderare la velocita’ e di approssimarsi con prudenza al crocevia (nel quale poi e’ avvenuto il sinistro), nel quale transitavano pedoni.
In definitiva, secondo il ricorrente, il conducente del ciclomotore aveva si diritto alla precedenza, ma, avendo tenuto condotta di guida negligente, era stata causa principale ed esclusiva del sinistro, nel senso che lui aveva proceduto la sua marcia, in quanto certo (della conclusione della manovra prima del sopraggiungere del ciclomotore, e, quindi) della c.d. precedenza di fatto o cronologica.
3.2. Nel secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di valutazione dell’impianto probatorio posto a fondamento del ritenuto concorso.
Il ricorrente si lamenta che il Tribunale e’ pervenuto ad affermare il suo concorso nella causazione del sinistro, senza tener conto che il teste (OMISSIS) (assistente capo della Polizia di Stato, presente al momento dei fatti, fuori dal servizio ed in qualita’ di terzo trasportato) aveva riferito che lui, al momento dell’impatto si era fermato per consentire il passaggio ad alcuni pedoni che si trovavano a transitare lungo il crocevia (mentre il conducente del ciclomotore ed il terzo trasportato avevano affermato che la sua autovettura era in movimento al momento dell’impatto) e senza superare tale discrasia mediante una disamina dei danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro.
4. Nel presente giudizio di legittimita’, tramite i rispettivi difensori di fiducia, sono state depositate memorie dall’imputato (OMISSIS) e dalla parte civile (OMISSIS).
4.1. Nella sua prima memoria, depositata in vista dell’udienza del 25/5/2017, il (OMISSIS) – dopo aver ricordato che avverso la sentenza di assoluzione intervenuta in primo grado erano stati presentati due distinti ricorsi per cassazione (uno da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento e l’altro da parte della Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo) nonche’ atto di appello ai soli effetti della responsabilita’ civile dapprima deduceva che il giudice di appello non avrebbe potuto e dovuto effettuare la conversione dei due ricorsi in appello, ma avrebbe dovuto dichiarare gli stessi inammissibili, e, poi articola due motivi nuovi.
4.1.1. Nel primo, illustrava in maniera piu’ ampia ed esaustiva le censure sollevate personalmente in ricorso dallo stesso (OMISSIS).
In particolare, il ricorrente deduceva che l’erronea applicazione dell’articolo 145 C.d.S. doveva essere evinta non solo dalla negligente condotta di guida del conducente del ciclomotore ma anche dal fatto che, per come risultava dalle foto in atti, sulla (OMISSIS) (strada proveniente da destra rispetto alla direzione di marcia dell’autovettura) era presente segnaletica verticale di Stop. Aggiungeva il ricorrente che ne’ nel giudizio di primo grado e neppure in quello di secondo grado (nel quale era stata rinnovata l’istruzione dibattimentale mediante nuova audizione del sig. (OMISSIS)) era stato svolto il necessario approfondimento probatorio (mediante audizione di un tecnico dell’ufficio comunale o un operante del comando dei vigili urbani ovvero mediante acquisizione di documentazione presso gli uffici competenti) sulla data in cui era stata inserita la predetta segnaletica. Si lamentava il ricorrente che il giudice di appello aveva ritenuto l’assenza del segnale di stop sulla base delle univoche deposizioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS) (senza considerare che il primo era un soggetto minorenne, che avrebbe concorso quanto meno alla verificazione dell’evento, mentre il secondo, costituitosi parte civile, era sul punto portatore di un interesse), svalorizzando le dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) (assistente capo della Polizia, che lui al momento del sinistro stava trasportando), peraltro riscontrate dalle prodotte rilevazioni fotografiche. Il ricorrente allegava alla memoria richiesta di attestazione (diretta al Comune di Lampedusa ed al Comando dei Vigili Urbani) circa la presenza o meno del segnale di Stop e dare precedenza in (OMISSIS) e (OMISSIS), in epoca antecedente e prossima al 2009 (epoca del sinistro).

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