Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 novembre 2017, n. 50458. L’applicazione della misura di sicurezza della casa-lavoro

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4.1. Assodato cio’, quanto al primo motivo e’ rilevante osservare che il (OMISSIS), con l’atto di appello, aveva contestato, oltre alla costituzionalita’ della misura di sicurezza della casa di lavoro, la sola eccessivita’ dell’applicazione della relativa misura di sicurezza, non revocando in contestazione l’avvenuta integrazione, affermata dal primo giudice, delle condizioni legittimanti la pronuncia avente ad oggetto la declaratoria di delinquenza abituale nei suoi riguardi e nemmeno, in punto di principio, l’avvenuto riscontro della sua persistente pericolosita’ sociale effettuato dal Magistrato di sorveglianza, contestando piuttosto l’apprezzamento della sua intensita’.
Cio’ nonostante, il Tribunale ha svolto specifiche notazioni anche in tema di conferma dell’evenienza delle condizioni giustificative della dichiarazione di abitualita’: e sul tema della sussistenza delle suddette condizioni, l’impugnazione in questa sede, a parte ogni rilievo circa la sua esorbitanza dal thema decidendum oggetto di ammissibile devoluzione, risulta essere contrassegnata da prospettazioni di mero fatto relativamente alla confutazione delle condizioni stesse.
Per il resto, a fronte della argomentata risposta fornita dal Tribunale di sorveglianza circa gli elementi concretamente indicativi della persistenza della sua tangibile pericolosita’ sociale, appare infondata la contestazione di tale approdo mossa dal ricorrente, il quale non si e’ confrontato in modo compiuto con la valutazione congrua e coerente effettuata nell’ordinanza impugnata.
Non trova riscontro, al riguardo, la doglianza formulata dal (OMISSIS) secondo cui la dichiarazione di abitualita’ e l’accertamento di pericolosita’ sociale gli avevano precluso ingiustamente la possibilita’ di iniziare un serio percorso di recupero e rieducazione secondo le regole e gli strumenti dell’ordinamento penitenziario.
Invero, le adeguate osservazioni contenute nel provvedimento impugnato dimostrano che a precludere tale percorso al ricorrente sono state le sue azioni che, secondo il convergente senso delle fonti informative acquisite, hanno convinto i giudici di merito, oltre che a ritenere riscontrate condizioni legittimanti la sua qualifica come delinquente abituale, anche a considerare verificate l’esistenza e l’attualita’ della sua pericolosita’ sociale.
Non si puo’, pertanto, aderire alla prospettazione con cui il ricorrente ha stigmatizzato il discorso giustificativo reso dall’ordinanza impugnata facendo carico al provvedimento di avere avallato la sua relegazione nell’ambito deteriore che caratterizza la delinquenza abituale con l’applicazione della misura di sicurezza gia’ indicata in virtu’ di un mero automatismo.
Al di la’ dell’analisi, con esito sfavorevole per il ricorrente, delle succitate questioni, il primo motivo si risolve, per le restanti articolazioni, nella sollecitazione di apprezzamenti di fatto sulla valutazione di pericolosita’ sociale del (OMISSIS) di segno differente da quello motivatamente esposto dal Tribunale, apprezzamenti non ammissibilmente formulabili in questa sede.
4.2. Per quanto concerne la censura relativa alla mancata sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado, dedotta come illegittima gia’ nel primo motivo e poi ripresa per esplicito nel secondo motivo, deve muoversi dal rilievo che, secondo l’articolo 680 cod. proc. pen., il provvedimento in tema di dichiarazione di abitualita’ con il connesso accertamento della pericolosita’ sociale ed, in generale, il provvedimento emesso in tema di applicazione di misure di sicurezza sono immediatamente esecutivi, per cui l’appello dell’interessato non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.
Orbene, il Tribunale di sorveglianza, nel caso in esame, come emerge dal dispositivo dell’ordinanza qui in esame, ha unificato la trattazione dell’istanza di sospensione lato sensu cautelare formulata nell’interesse dell’appellante e quella del merito, istituendo il contraddittorio e pronunciando (con deposito del provvedimento a distanza di circa quaranta giorni dall’emissione dell’ordinanza di primo grado) sia in ordine all’appello e sia in ordine all’istanza di sospensiva, determinandosi per il duplice rigetto.
Il che’ dimostra come il Tribunale abbia deciso sull’istanza di sospensione rigettandola (e non lasciandola inevasa).
La contrazione della scansione procedimentale – avendo essa, peraltro, garantito la trattazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del primo provvedimento in tempi ragionevoli – non appare poter formare oggetto di ammissibile doglianza in ordine al profilo procedimentale.
Quanto al contenuto della decisione sulla sospensiva, la contestuale delibazione dell’impugnazione in senso sfavorevole all’appellante ha fatto scaturire la conseguente reiezione di essa, stante la ritenuta carenza di fumus alla base della medesima.
D’altro canto, la dedotta conseguenza negativa della reiezione dell’istanza di sospensione, che sarebbe consistita nell’impossibilita’ di richiedere visite e consulenze psichiatriche al fine di poter valutare la necessita’ di iniziare le opportune terapie annessa all’esecuzione della misura di sicurezza in pendenza di procedimento, e’ restata affidata a una pura petizione di principio.
4.3. In ordine alla ventilata illegittimita’ costituzionale della misura di sicurezza applicata, essa, per come sollevata, con la prospettazione della sua natura sostanzialmente duplicatrice della pena detentiva, non puo’ non ritenersi manifestamente infondata.
Come lo stesso ricorrente riconosce, l’articolo 25 Cost., comma 3, contempla l’inserzione nel sistema delle misure di sicurezza e per esse stabilisce il presidio del principio di legalita’, in forza del quale nessuno puo’ essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Pertanto, risulta elevato a norma di rango costituzionale il principio, gia’ sancito in sede codicistica dall’articolo 199 cod. pen., che precisa anche l’impossibilita’ di sottoporre alcuno a misure di sicurezza che non sia espressamente stabilita dalla legge. Dunque, viene riservata al dettato della fonte primaria l’area dei casi, tassativi, in cui la misura di sicurezza puo’ essere applicata e della fissazione del catalogo dei tipi di misura applicabile in relazione a ciascuna ipotesi, pure per quanto concerne le fattispecie di sostituzione o di trasformazione della misura stessa.

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