Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 novembre 2017, n. 50458. L’applicazione della misura di sicurezza della casa-lavoro

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Assodata tale situazione, inoltre, alla considerazione dei comportamenti delittuosi e piu’ in generale antigiuridici pregressi si era affiancata la prognosi di reiterazione di condotte criminose da parte del (OMISSIS) fondata sugli univoci elementi contenuti nella relazione dell’equipe della Casa circondariale di (OMISSIS) in data 5 ottobre 2015, nel rapporto informativo in data 29 ottobre 2015 rassegnato dal Direttore della Casa circondariale di (OMISSIS), nella relazione U.E.P.E. del 16 novembre 2015 e nella relazione proveniente il 31 maggio 2016 dalla Casa circondariale di (OMISSIS), seguita da altra relazione del 21 giugno 2016: stanti questi univoci dati, l’appello non poteva essere accolto e nello stesso tempo andava rigettata l’istanza di sospensione dell’esecutivita’ dell’ordinanza impugnata.
3. Posto quanto precede, il punto da cui muovere l’analisi dell’impugnazione e’ quello secondo il quale la declaratoria di abitualita’ nel delitto di cui all’articolo 103 cod. pen., da cui deriva l’applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, puo’ intervenire anche nei confronti di soggetti che si trovano in uno stato di espiazione di una pena detentiva, essendo, peraltro, necessaria una rigorosa verifica, da parte del Magistrato di sorveglianza, della pericolosita’ sociale del soggetto detenuto, anche tenendo conto del tempo eventualmente intercorrente sino alla data di scadenza della pena detentiva (Sez. 1, n. 25217 del 04/05/2016, Gioia, Rv. 266980).
A mente dell’articolo 109 cod. pen. la dichiarazione di abitualita’ nel reato importa l’applicazione di misure di sicurezza. L’articolo 216 cod. pen. prescrive che coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro e l’articolo 217 cod. pen. fissa la durata minima di tale misura di sicurezza per i delinquenti abituali in quella di anni due.
Naturalmente, come e’ insito nello stesso sistema della misure di sicurezza e come stabilisce l’articolo 69 Ord. Pen., con riferimento all’assegnazione del relativo compito al Magistrato di sorveglianza, la concreta esecuzione della misura di sicurezza esige l’esame e, quando occorra, il riesame della pericolosita’ del soggetto destinatario di essa.
In sostanza, la dichiarazione di abitualita’ a delinquere e’ giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza: sicche’, mentre essa e’ soggetta ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell’articolo 109 cod. pen., la misura di sicurezza e’ invece revocabile (ex articoli 206 e 207 cod. pen.), posto che anche in tal caso essa deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (articolo 109 c.p., comma 1), ma in base alla verifica della pericolosita’ sociale.
Resta fermo il fatto, dunque, che – nell’ipotesi di declaratoria di delinquenza abituale – l’applicazione della misura di sicurezza deve essere ordinata previo accertamento che colui che ha commesso il fatto sia persona socialmente pericolosa (essendo stata da tempo, in forza della L. n. 663 del 1986, articolo 31, abrogata la norma che sanciva la pericolosita’ sociale presunta, ossia l’articolo 204 cod. pen.).
Poi, dal dettato dell’articolo 216 cod. pen. si trae univocamente che nei confronti della persona delinquente abituale (oppure delinquente professionale o per tendenza), della quale sia stata acclarata la persistente pericolosita’ sociale, va applicata la misura di sicurezza dell’assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro.
Anche tale misura di sicurezza deve trovare, in ogni caso, senza alcuna applicazione pregiudicata da mero automatismo, la sua giustificazione precisamente nell’accertata pericolosita’ sociale del condannato.
E – il punto non puo’ non essere rimarcato – l’accertamento di tale pericolosita’ sociale e’ riservato alla sfera cognitiva esclusiva del giudice di merito il quale e’ chiamato a decidere sul tema considerando, oltre al reato nella sua oggettivita’, anche ogni altro elemento principale ed accessorio (cosi’ Sez. 1, n. 14014 del 09/03/2011, Ciccarelli, Rv. 249866).
Per altro verso, il motivato accertamento della persistente pericolosita’ sociale del condannato, nella fattispecie in esame, regolata dalla indicata norma, e’ stato dal giudice di merito giustificato in guisa tale da ritenere improponibile in concreto un qualsivoglia apprezzamento in senso riduttivo di tale pericolosita’, tale da far emergere la teorica possibilita’ di rideterminare la tipologia di misura di sicurezza personale considerata.
Quindi, come ogni misura di sicurezza, anche quella applicata al (OMISSIS) esige la persistente pericolosita’ sociale dell’interessato per dispiegare i suoi effetti, con conseguente potere-dovere del giudice di procedere al riesame di tale pericolosita’ secondo quanto dispone l’ordinamento.

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