Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 8 novembre 2017, n. 26489. La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimita’

La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimita’, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi; l’evento della morte ha l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato

Ordinanza 8 novembre 2017, n. 26489
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19341/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi del sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 466/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2016, ha accolto parzialmente il gravame di (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le sue domande di attribuzione di un assegno divorzile, nonche’ di una quota del TFR e del risarcimento dei danni nei confronti dell’ex coniuge (OMISSIS), con il quale la (OMISSIS) aveva contratto matrimonio il (OMISSIS), sciolto con sentenza parziale del 3 marzo 2011; la Corte ha quindi attribuito alla (OMISSIS) un assegno divorzile di Euro 1.000,00 ed ha rigettato le altre domande.

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