Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 novembre 2017, n. 28480. L’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione

L’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii

Ordinanza 29 novembre 2017, n. 28480
Data udienza 30 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23667/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che unitamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 801/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 25/05/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) ricorre, affidandosi a due motivi e con atto spedito per la notifica il 29/09/2016, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile l’appello da lui a quell’ufficio – anziche’ al tribunale di Napoli – proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Marano di Napoli, pubblicata il 02/04/2013, che aveva rigettato la domanda da lui dispiegata, quale interventore autonomo, nel giudizio intentato da (OMISSIS) contro (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa per i danni patiti a seguito di un sinistro stradale occorso in (OMISSIS);
resiste con controricorso l’intimata (OMISSIS) spa;
e’ formulata proposta di definizione – di manifesta fondatezza del secondo motivo, ove non sia da riqualificare il ricorso come regolamento necessario di competenza, di cui allora va verificata la tempestivita’ – in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1 come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
la controricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo articolo 380-bis, comma 2, u.p., prospettando la necessita’ di qualificare il ricorso come regolamento di competenza e sostenendone allora la tardivita’.
CONSIDERATO
che:

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