Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 novembre 2017, n. 28480. L’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione

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il ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 c.p.c. e dell’articolo 341 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 2 e 3” e di “illegittima ed errata declaratoria di inammissibilita’ dell’appello proposto per incompetenza del tribunale di Napoli Nord adito”; col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 50 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3” e di “omessa concessione del termine per la riassunzione innanzi al Tribunale dichiarato competente”;
deve preliminarmente, secondo la sollecitazione contenuta nella proposta del relatore ed in esito alla conseguente presa di posizione della controricorrente sulla necessita’ di qualificare il ricorso come regolamento di competenza e di verificarne allora la tempestivita’, affrontarsi la questione dell’individuazione del mezzo di reazione alle pronunce del giudice di appello le quali, in base all’orientamento prevalente almeno fino alla pronuncia di Cass. Sez. U. n. 18121 del 14/09/2016, hanno dichiarato inammissibile il gravame perche’ proposto a giudice incompetente;
tale fondamentale arresto delle Sezioni Unite, invero, ha sancito che “l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’articolo 341 c.p.c. non determina l’inammissibilita’ dell’impugnazione, ma e’ idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii”;
ora, questa Corte si e’ posta, in una vicenda processuale relativa anch’essa alla proposizione dell’appello al Tribunale di Napoli nord anziche’ a quello di Napoli, il relativo problema, statuendo (Cass. ord. 29/03/2017, n. 8148) che “la decisione di inammissibilita’ dell’appello qui impugnata si e’ risolta in una decisione negatoria della competenza del giudice adito e della possibilita’ della translatio quale implicazione dell’adire un giudice incompetente”, sicche’, in quanto tale, “la pronuncia deve ritenersi impugnabile con il mezzo del regolamento necessario di competenza in quanto e’ sostanzialmente, al di la’ della formulazione usata dal giudice nel senso dell’inammissibilita’, una pronuncia sulla sola competenza e sul suo regime”: “non diversamente da una decisione di un giudice di primo grado, la quale, erroneamente valutando le conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla competenza dichiari improponibile la domanda e la definisca con pronuncia di rito senza dar corso alla translatio, cioe’ senza applicare il principio che la proposizione a giudice incompetente della domanda non ne determina l’invalidita’, ma solo la conseguenza, ove l’incompetenza si rilevi ritualmente, che il processo non puo’ essere deciso dal giudice incompetente, ma dal giudice competente”; sicche’ “l’esercizio del diritto di impugnazione doveva avvenire con il regolamento necessario e non con il ricorso per cassazione”;
questa stessa Corte ha pero’, pur senza affrontare ex professo la questione del mezzo di impugnazione esperibile, deciso nel senso di disporre la translatio accogliendo, con pronunzie coeve o successive alla definizione del contrasto sul punto, ricorsi per cassazione proposti in via ordinaria, di cui evidentemente ha presupposto la piena ammissibilita’: a cominciare proprio dalla sentenza a Sezioni Unite n. 18121/16, gia’ citata (che, su ricorso ordinario per cassazione e sostanzialmente su motivi basati sulla violazione o falsa applicazione dell’articolo 50 cod. proc. civ., ha disposto rinvio direttamente al giudice indicato come competente, cioe’ la Corte di appello di Milano in luogo di quella di Brescia), ma,pure con le ordinanze n. 5841 del di’ 08/03/2017 (che, su ricorso ordinario per cassazione e su motivo di “violazione e falsa applicazione degli articoli 44 e 50 cod. proc. civ. in tema di translatio iudicii, dell’articolo 359 cod. proc. civ. in tema di applicabilita’ delle norme di primo grado ai giudizi di appello, dell’articolo 153 c.p.c., comma 2 e articolo 294 c.p.c., commi 2 e 3, in tema di rimessione in termini per errore scusabile”, ha rimesso le parti al giudice d’appello presupposto competente, cioe’ al Tribunale di Teramo in luogo di quello dell’Aquila), n. 7441 del 23/03/2017 (che, sempre su ricorso ordinario e su motivo di “violazione e falsa applicazione degli articoli 341, 342, 348-bis e 359 c.p.c. in relazione agli articoli 5, 28, 38, 42 ss., 50 e 327 c.p.c.”, ha rimesso le parti al giudice d’appello contestualmente ed espressamente dichiarato competente, cioe’ la Corte di appello di Salerno in luogo di quella di Potenza), n. 16257 del 28/06/2017 (che, anch’essa su ricorso ordinario e su motivo di “violazione e falsa applicazione degli articoli 50, 341, 350 e 359 c.p.c.”, ha rimesso le parti al giudice d’appello indicato come competente, cioe’ alla Corte di appello di Salerno in luogo di quella di Potenza);
al riguardo, ritiene il Collegio di non poter condividere le pure rigorose argomentazioni del precedente di cui all’ordinanza n. 8148 del 29/03/2017, n. 8148 (sia pure, come si vedra’, esclusivamente quanto al mezzo di impugnazione esperibile, invece condividendo pienamente quel precedente quanto al merito della questione), non potendosi assimilare la pronuncia di inammissibilita’ resa dal giudice di appello per erronea individuazione dell’ufficio giudiziario destinatario di un tale mezzo di impugnazione ad una pronuncia di competenza, se non altro – e, comunque, per quel che qui rileva ai fini dell’individuazione, quale esclusivo mezzo di reazione, del regolamento necessario disciplinato dagli articoli 42 e 46 ss. cod. proc. civ.;
la questione – riguardando la fattispecie in esame una sentenza resa dal tribunale adito in grado di appello avverso una sentenza del giudice di pace – non e’ poi pregiudicata dalla pure consolidata giurisprudenza, di questa Corte circa la necessita’ di impugnare con regolamento di competenza le decisioni rese dal tribunale in grado d’appello in ordine alla competenza del giudice di pace (per tutte: Cass. ord. 02/12/2016, n. 24691; Cass. ord. 30/11/2016, n. 24476; Cass. 09/10/2015, n. 20304), visto che il relativo principio si riferisce alle pronunzie su questioni relative alla competenza riferita all’introduzione del giudizio e quindi al momento della proposizione della domanda, vale a dire in primo grado ed in ordine al processo nel suo complesso considerato;
invece, predicando il ritorno ad un’interpretazione addotta come gia’ applicata in precedenza e coerente con l’impostazione anche del previgente codice di rito, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite ha postulato trattarsi “di una competenza sui generis, in ragione della contemporanea previsione di criteri d’individuazione sia in senso verticale (giudice superiore) che orizzontale (giudice che ha sede nella circoscrizione di quello che ha pronunciato la sentenza); e alla quale, proprio in considerazione dei suoi tratti peculiari, appare confacente la qualifica di “competenza funzionale”, attribuitale dalla dottrina prevalente e recepita da queste Sezioni Unite nella sentenza 22/11/2010, n. 23594, nella quale e’ stato affermato che “l’individuazione del giudice di appello, ex articolo 341 c.p.c., attiene a una “competenza” territoriale del tutto sui generis, che prescinde dai comuni criteri di collegamento tra una causa e un luogo: dipende indefettibilmente dalla sede del giudice a quo, sicche’ e’ dotata di un carattere prettamente funzionale che impedisce il definitivo suo radicamento presso un giudice diverso, per il fatto che la questione non sia stata posta in limine litis””;

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