Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 29 novembre 2017, n. 28632. La costituzione di una servitu’ pubblica per effetto della c.d. “dicatio ad patriam”

La deduzione concernente la natura demaniale di un terreno, qualora inerisca alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, integra una mera difesa, rilevabile d’ufficio, sicche’ non incorre nelle preclusioni dettate per le eccezioni in senso stretto dall’articolo 345 c.p.c., comma 2.
Costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, l’accertamento incidentale dell’esistenza di una servitu’ di uso pubblico su di una strada, qualora tale accertamento costituisca fatto ostativo al riconoscimento del diritto preteso
Una strada privata puo’ essere ritenuta soggetta a servitu’ di uso pubblico solo in presenza di convenzione tra il proprietario e l’ente pubblico ovvero nel caso in cui l’uso pubblico (per la cui configurazione non e’ sufficiente l’utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma e’ necessario che essa sia al servizio della generalita’ dei cittadini e che la collettivita’ ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell’acquisto per usucapione.
In particolare, la costituzione di una servitu’ pubblica per effetto della c.d. “dicatio ad patriam” (consistente nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuita’ e non precariamente, un proprio bene a disposizione della collettivita’) non puo’ essere desunta dal solo fatto che il proprietario abbia consentito il passaggio pubblico su parte del proprio fondo; un’area privata, infatti, puo’ ritenersi assoggettata a servitu’ pubblica di passaggio, acquistata per usucapione, solo allorche’ concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettivita’ indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un’utilizzazione “uti singuli”, cioe’ finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il piu’ agevole accesso ad un determinato immobile di proprieta’ privata; 2) l’oggettiva idoneita’ del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitu’; 3) il protrarsi per il tempo necessario all’usucapione.
Ai fini dell’assoggettamento per usucapione di un’area privata ad una servitu’ di uso pubblico, e’ necessario che l’uso risponda alla necessita’ ed utilita’ di un insieme di persone, agenti come componenti della collettivita’, e che sia stato esercitato continuativamente per oltre un ventennio con l’intenzione di agire “uti cives” e disconoscendo il diritto del proprietario; ed ha precisato che le servitu’ di uso pubblico possono essere acquistate mediante il possesso protrattosi per il tempo necessario all’usucapione anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, essendo il requisito dell’apparenza prescritto dall’articolo 1061 c.c., soltanto per le servitu’ prediali.

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Sentenza 29 novembre 2017, n. 28632
Data udienza 22 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7539/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1229/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilita’ dell’incidentale condizionato;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’accoglimento delle proprie difese.
FATTI DI CAUSA
1. – La vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla scrittura privata stipulata il 16/2/1982 dai germani (OMISSIS), da un lato, e dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro, tutti proprietari di fondi frontistanti, con la quale le parti si concessero reciprocamente il diritto di accesso e transito con ogni mezzo su una striscia di terreno intercorrente tra le rispettive proprieta’, la quale doveva avere la larghezza costante di metri otto.
2. – Tra la societa’ (OMISSIS) s.r.l. (ora (OMISSIS) s.r.l.) avente causa di (OMISSIS) – e le altre parti della scrittura, insorse controversia circa il valore giuridico della stessa e l’entita’ degli obblighi da essa nascenti; furono cosi’ instaurate due distinte cause, successivamente riunite.
A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bari dichiaro’ l’efficacia della scrittura tra le parti, i loro eredi ed aventi causa; dichiaro’ che la scrittura aveva dato luogo alla costituzione di una servitu’ reciproca di accesso e transito sui rispettivi terreni delle parti; condanno’ la societa’ (OMISSIS) a rimuovere tutti i manufatti che ingombravano la sede stradale, riducendone la larghezza, e lo spazio libero sovrastante.
3. – Sul gravame proposto dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., la Corte di Appello di Bari, riformando la pronuncia di primo grado, rigetto’ tutte le domande proposte dalle parti. A fondamento della sua decisione la Corte territoriale pose la circostanza dell’avvenuta costituzione, sulla stradella privata, di una servitu’ di uso pubblico, che faceva venire meno l’interesse delle parti al rispetto dell’originaria servitu’ prediale.
4. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l., che propone altresi’ ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza impugnata (ex articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare inammissibile, ex articolo 345 c.p.c., in quanto “nuova”, la deduzione della societa’ (OMISSIS) circa la sussistenza di una servitu’ di uso pubblico sulla strada per cui e’ causa.
Col secondo motivo, che va esaminato unitamente al primo essendo a quello strettamente connesso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello erroneamente preso in esame la deduzione della societa’ (OMISSIS) circa il carattere demaniale della stradella.
Entrambe le censure sono infondate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, la deduzione concernente la natura demaniale di un terreno, qualora inerisca alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, integra una mera difesa, rilevabile d’ufficio, sicche’ non incorre nelle preclusioni dettate per le eccezioni in senso stretto dall’articolo 345 c.p.c., comma 2, (Cass., Sez. 2, n. 9913 del 19/04/2017). Questa Corte ha parimenti statuito che costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, l’accertamento incidentale dell’esistenza di una servitu’ di uso pubblico su di una strada, qualora tale accertamento costituisca fatto ostativo al riconoscimento del diritto preteso (Cass., Sez. 2, n. 17588 del 14/07/2017).

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