Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 novembre 2017, n. 54080. In tema di misure di prevenzione

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Con tali osservazioni si intende affermare che da un lato la decisione SS.UU. Paterno’ realizza – ad avviso del Collegio – un assetto interpretativo “Convenzionalmente conforme” che va di certo condiviso, dall’altro che tale assetto e’ rintracciabile in arresti precedenti sia pure (quelli di legittimita’) molto risalenti, il che ulteriormente conferma come il “rinvio” contenuto nella norma incriminatrice (attuale Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2) alla inosservanza di “obblighi e prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale” puo’ non essere generalizzante ma “selettivo” in ragione della natura e della tecnica di redazione della – diversa – previsione di legge che tali “obblighi e prescrizioni” prevede, si’ da escludere la inclusione nel rinvio di un frammento tanto “generalista” (come quello di vivere onestamente e rispettare le leggi) da risultare in contrasto con i principi fondanti il sistema penale.
5. Cio’ posto, trattandosi di condiviso mutamento interpretativo delle disposizioni coinvolte nella operazione interpretativa, va disposto l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, dovendosi rilevare la erronea interpretazione delle previsioni di legge (rappresentata dalla ritenuta inclusione nel precetto della prescrizione generalista), nell’ambito del tema generale (la responsabilita’) posto, sia pure con profili diversi, dal ricorrente.
Circa tale aspetto, va precisato infatti che trattasi di applicazione non soltanto del generale principio di cui all’articolo 129 c.p.., per cui questa Corte (anche ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2), li’ dove il ricorso sia ammissibile in rapporto al capo, puo’ riconoscere che il fatto non sussiste (o che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato) ma anche di applicazione del generale dovere – da parte dell’organo giurisdizionale – di evitare il passaggio in cosa giudicata di una decisione contrastante con i principi riconosciuti dalla Convenzione Europea, come gli stessi risultano interpretati dalla Corte di Strasburgo (nel caso in esame con decisione emessa dalla Grande Camera e nei confronti dell’Italia, con percorso argomentativo che – in riferimento al punto qui trattato – il Collegio condivide).
In proposito, rileva anche quanto affermato, in caso di vizio motivazionale correlato alla mancata rinnovazione in secondo grado della prova dichiarativa, dalle Sezioni Unite nel noto caso Dasgupta (sent. n.27220 del 2016).
Pur escludendo la rilevabilita’ ex officio (ossia senza alcun aggancio, sia pure in via mediata, ai motivi di ricorso) di vizi (metodologici o sostanziali) derivanti dal contrasto della decisione impugnata con affermazioni di principio contenute in decisioni emesse sul tema dalla Corte Edu, le SS. UU. Dasgupta hanno in ogni caso affermato la possibilita’ di realizzare una lettura “conformativa” dei motivi di ricorso – sempre in ipotesi di ammissibilta’ del medesimo – li’ dove lo stesso investa, sia pure senza farvi espresso riferimento nella articolazione delle doglianze, il punto trattato nella decisione (o nella serie di decisioni) sovranazionale.
Dunque, e’ da affermarsi che li’ dove il ricorso, sia pure con argomentazioni non del tutto sovrapponibili, investa il tema della responsabilita’, e’ preciso dovere di questa Corte di legittimita’, al di la’ della consentita applicazione della clausola generale di cui all’articolo 129 c.p.p., realizzare la ricognizione della esatta interpretazione delle disposizioni regolatrici nel senso auspicato dalla Corte Edu (caso De Tommaso) e ripreso dalle Sezioni Unite (caso Paterno’), con annullamento senza rinvio della decisione impugnata perche’ il fatto non sussiste.
D’altra parte, lo spazio applicativo della generale disposizione di legge di cui all’articolo 129 c.p.p., avrebbe reso possibile tale approdo anche in presenza di un ricorso ammissibile su un diverso “punto” della decisione (ad es. il trattamento sanzionatorio) riguardante il medesimo capo, in virtu’ del principio espresso da SS. UU. ric. Tuzzolino del n. 1 del 19.1.2000, per cui la valida impugnazione su un punto del medesimo capo non determina alcun giudicato parziale in punto di responsabilita’ e consente – sull’intero capo – l’applicazione della previosione di legge processuale di cui all’articolo 129 c.p.p..
Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

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