Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 novembre 2017, n. 54080. In tema di misure di prevenzione

In tema di misure di prevenzione, il reato consistente nella violazione di prescrizioni correlate alla sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può più ritenersi penalmente sanzionato per effetto della sentenza della Corte e.d.u. resa nel caso De Tommaso c. Italia e della recente sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione resa nel caso Paternò, in quanto la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, in quanto rientrante nelle cc.dd. “prescrizioni generaliste” non può far parte del precetto penale, da ritenersi limitato alla violazione delle sole prescrizioni specifiche e immediatamente riconoscibili come fattore di orientamento della condotta

Sentenza 30 novembre 2017, n. 54080
Data udienza 14 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/10/2015 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Zacco Franca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore l’avv. (OMISSIS) insiste per l’accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Bari con sentenza emessa in data 21 ottobre 2015 ha confermato, nei confronti di (OMISSIS), la decisione emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Bari il 15.10.2009.
Con tali conformi decisioni di merito e’ stata affermata la penale responsabilita’ dell’imputato per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, articolo 9, comma 2 – violazione di prescrizioni correlate alla sottoposizione alla sorveglianza speciale di p.s. – con condanna alla pena di mesi otto di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva.
In fatto, (OMISSIS), sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, contravveniva alle prescrizioni con condotta del (OMISSIS) in quanto circolava alla guida di motociclo in assenza di patente di guida (mai conseguita), cosi’ violando una delle leggi dello Stato.
Nei motivi di appello si era evidenziato che la previsione incriminatrice, qui derivante dalla violazione della generica prescrizione di “vivere onestamente e rispettare le leggi”, non poteva dirsi sussistente in quanto la specifica disposizione violata era di natura amministrativa e non penale.
Sul tema, tuttavia, la Corte di Appello ha opposto i contenuti della costante interpretazione giurisprudenziale che ritiene integrata la previsione incriminatrice anche nell’ipotesi di avvenuta violazione, da parte del sottoposto, di una norma contenente sanzione amministrativa.
Viene, inoltre ritenuto congruo il giudizio di equivalenza tra le circostanze con diniego della richiesta prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore (OMISSIS), deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare si evidenzia nel ricorso, richiamando i motivi di appello, che la decisione non puo’ dirsi correttamente motivata essendovi contrasto tra i contenuti delle prove acquisite e il tenore motivazionale.
3. L’esame del ricorso impone alcune preliminari considerazioni.

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