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4. Tutti gli imputati hanno presentato ricorso per la cassazione di tale sentenza.
In particolare: il ricorso di (OMISSIS) (atto sottoscritto dal difensore d fiducia, avvocato (OMISSIS)) contiene un motivo di impugnazione; il ricorso di (OMISSIS) (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS)) si sostanzia in cinque motivi di censura alla sentenza emessa in sede di rinvio; il ricorso di (OMISSIS) (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS)) affida a tre motivi le critiche rivolte alla sentenza; il ricorso di (OMISSIS) (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS)) racchiude in se’ quattro motivi di impugnazione.
Il ricorrente (OMISSIS) ha depositato memoria (sempre sottoscritta dall’avvocato (OMISSIS)) contenente due motivi aggiunti.
5. Con diversi accenti ed arg
omenti la sentenza e’ criticata dai ricorrenti (motivo unico di ricorso di (OMISSIS); primo motivo del ricorso di (OMISSIS); primo motivo del ricorso di (OMISSIS); prima parte del primo motivo del ricorso di (OMISSIS)) innanzitutto per non essersi conformata alla indicazione della sentenza di legittimita’ che, nel presupposto della non sicura emersione delle condotte illecite determinanti nel breve periodo arricchimento della societa’ (il caso di specie, esula dalle ipotesi, relative al sistematico inadempimento delle obbligazioni previdenziali ovvero tributarie, in cui l’emersione del dissesto e’ imprevedibile solo nel quando, non anche nell’an, non essendo l’attivita’ di (OMISSIS) assoggettata a necessario controllo di amministrazioni ovvero enti pubblici), ebbe a sollecitare, in funzione dell’accertamento dell’elemento soggettivo proprio del reato di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2), adeguata motivazione, alla luce del contenuto degli elementi di prova acquisiti al processo, in ordine alla prevedibilita’ dell’accertamento delle condotte truffaldine.
6. (OMISSIS) (con il terzo motivo di ricorso), (OMISSIS) (con il secondo motivo di ricorso) ed (OMISSIS) (con la seconda parte del primo motivo) censurano, poi, sia pure con diversita’ di accenti ed argomenti, la sentenza per non avere risolto, se non apparentemente, la contraddizione, censurata dalla sentenza dispositiva del rinvio, relativa al loro concorso nel commissione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
6.1 In particolare (OMISSIS) sottolinea che: l’unica distrazione a lui direttamente imputata e’ il rimborso ingiustificato di complessivi Euro 54.180,86, mentre le distrazioni oggetto di contestazione sono quanto meno pari a complessivi Euro 617.000; non sono stati specificati ruolo ed attribuzioni di esso ricorrente in seno al consiglio di amministrazione, da cui desumere posizioni di garanzia rilevanti in funzione dell’applicazione dell’articolo 40 c.p., comma 2.
6.2 (OMISSIS) ed (OMISSIS) affermano che la loro responsabilita’, da inadempimento all’obbligazione di fonte legale connessa all’incarico di componenti il consiglio di amministrazione, e’ stata fatta discendere solo dalla conoscenza del meccanismo truffaldino.
6.3 I tre ricorrenti, in buona sostanza, deducono che la sentenza emessa a definizione del giudizio di rinvio conterrebbe lo stesso vizio caratterizzante la sentenza di appello del 5 febbraio 2014 poi annullata da questa Corte.
7. Il 3 marzo 2018 e’ pervenuta memoria con cui la curatela del fallimento di (OMISSIS) ha espressamente dichiarato di revocare la propria costituzione di parte civile nei soli confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) sul rilievo che con gli stessi sono state stipulate transazioni relative tanto all’azione risarcitoria dalla stessa curatela esercitata nei Confronti di ciascuna di tali persone, quanto alla regolamentazione delle spese processuali derivate, per ciascun imputato, dall’esercizio della stessa azione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure da tutti i ricorrenti dedotte quanto alla motivazione della sentenza impugnata relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta impropria sono sostanzialmente fondate.
Come detto, Cass. Sez. 5 n. 45672 del 1 ottobre 2015: ritenne incensurabile l’accertamento giudiziale relativo alla sussistenza nel caso concreto dell’elemento oggettivo del delitto di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2), dal momento che l’incremento patrimoniale di breve periodo derivato dai fatti di truffa ai danni di (OMISSIS) non escluse gli effetti di depauperamento del patrimonio sociale nel medio periodo e che la sentenza di appello aveva, con argomentazione immune da vizi logici, evidenziato che l’attivita’ illecita posta in essere nei confronti di (OMISSIS) creo’ scompensi di consistenza tale da provocare il dissesto di (OMISSIS), con il crollo del risultato di esercizio dal 2005 al 2006, l’aggravio pari a due milioni di Euro all’anno nei costi per il personale rivelatosi superfluo, la distruzione dell’avviamento e della reputazione della societa’, si’ da condurla al fallimento; con la precisazione che tale conclusione non era smentita dai fatti di gestione della societa’ riferibili agli amministratori che sostituirono gli imputati, con la prosecuzione dei rapporti fra (OMISSIS) e (OMISSIS), e dalla transazione intervenuta, prima del fallimento, fra tali societa’, inidonea a neutralizzare i fattori che determinarono il dissesto della societa’
Il motivo dell’annullamento della sentenza di appello riguardo’ l’elemento psicologico del reato, delineando la L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2), per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita’ (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 5, n. 38728 del 3 aprile 2014, Rampino, Rv. 262207; Cass. Sez. 5, n. 17690 del 18 febbraio 2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315), un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, con la conseguenza che l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volonta’ dell’amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della societa’, nonche’ dell’astratta prevedibilita’ dell’evento di dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volonta’ dell’evento fallimentare.
In particolare, quando le operazioni dolose non determinano nel breve periodo depauperamento del patrimonio sociale (come nei casi di sistematico inadempimento di obbligazioni tributarie e previdenziali) ovvero, come nel peculiare caso di specie, determinano un incremento, derivato da illecito, dello stesso patrimonio nel breve periodo, rilevante, in funzione della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, e’ il momento della prevedibilita’ del dissesto nel medio periodo in ragione della crescita esponenziale del debito conseguente alla scoperta degli illeciti, come effetto della condotta antidoverosa nel prevedibile caso di accertamento dei reati commessi, determinante attivazione di iniziative risarcitorie ovvero (in senso lato) sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, del dissesto della societa’.
Al giudice di rinvio venne quindi richiesto di verificare, sulla base degli elementi di prova acquisiti al processo, la “riconoscibilita’ in capo ai ricorrenti della prevedibilita’ dell’accertamento delle condotte truffaldine e, dunque, della prevedibilita’ del dissesto come effetto di tali operazioni dolose” (cosi’, il punto 3.4.2. della motivazione).
Premessa l’irrilevanza, in funzione della specifica motivazione sollecitata al giudice di rinvio, della sottolineatura, da parte della sentenza impugnata, di quanto dal curatore affermato in ordine all’incidenza dei fatti illeciti nel dissesto di (OMISSIS) (sull’elemento oggettivo del delitto in questione si e’, come detto, formato giudicato), la motivazione della sentenza impugnata sul punto, per come sopra sintetizzata, e’ caratterizzata dal medesimo argomentare censurato dalla sentenza di annullamento, in quanto, nell’ambito di rapporti contrattuali fra (OMISSIS) e (OMISSIS) in corso da anni e di pratiche truffaldine relative a tali rapporti del pari in corso da molto tempo (sul punto, la sentenza impugnata non indica, neppure approssimativamente, quando tali pratiche siano iniziate e quando le stesse siano progressivamente aumentate sino a raggiungere quel grado di accertata pervasivita’ dell’agire in danno di (OMISSIS), trascura di precisare, in funzione della riconoscibilita’ soggettiva da parte dei ricorrenti della prevedibilita’ dell’accertamento di tali condotte illecite da parte di (OMISSIS), con conseguente prevedibilita’ del dissesto come effetto di iniziative risarcitorie ovvero sanzionatorie (in senso lato, come nel caso di volontaria diminuzione da parte di (OMISSIS) dei rapporti negoziali con (OMISSIS)), il periodo in cui gli odierni ricorrenti avrebbero acquisito sicura consapevolezza della scoperta dell’illecito da parte di (OMISSIS); non essendo sufficiente, al riguardo l’affermazione secondo cui gli odierni ricorrenti “sapevano altresi’, per la diffusione di quelle pratiche truffaldine, per il fatto che tutto il personale ne era edotto, dovendo prestare collaborazione all’attuazione delle stesse, per l’impossibilita’ che la persona offesa non ne venisse a conoscenza, che il fallimento non solo era prevedibile ma sarebbe certamente seguito”.
La motivazione della sentenza relativa al capo di accusa per il delitto di bancarotta impropria (L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2)) si pone dunque in contrasto col precetto di cui all’articolo 627 c.p.p., comma 3; con conseguente annullamento della sentenza e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che dovra’ in concreto uniformarsi al seguente principio di diritto:
“Nel caso di fallimento di societa’ di capitali derivato anche da operazioni dolose, protrattesi nel tempo, in danno di soggetto diverso da una pubblica amministrazione ovvero di un ente pubblico, determinanti nel breve periodo un arricchimento del patrimonio sociale, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria e’ configurabile, sotto il profilo soggettivo, quando il dissesto della societa’ come effetto di tali condotte illecite divenga astrattamente prevedibile da parte degli amministratori per effetto della loro concreta previsione dell’accertamento delle pregresse attivita’ illecite da parte del soggetto immediatamente danneggiato da tali attivita’”.
2. Del pari fondate sono le censure mosse dai ricorrenti (OMISSIS) ed (OMISSIS) alla parte di sentenza recante accertamento del loro concorso con (OMISSIS) nella commissione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di complessivi Euro 617.394,24.
Le critiche dedotte dal ricorrente (OMISSIS) alla stessa parte di sentenza sono invece solo in parte fondate.
Dal contenuto della sentenza di primo grado risulta con alquanta chiarezza che (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) erano all’epoca dei fatti dirigenti di azienda di (OMISSIS) e componenti il consiglio di amministrazione di tale societa’.
E’, come detto, divenuto definitivo l’accertamento della responsabilita’ di (OMISSIS) (all’epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione di (OMISSIS) con deleghe di gestione) quanto al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di complessivi Euro 617.394,24 (pari al danaro sociale utilizzato, secondo il capo di imputazione, per: spese mai sostenute per la ristrutturazione dell’immobile destinato a sede sociale di (OMISSIS); rimborsi di spese non effettuate o per importi superiori a quelle effettuate; pagamenti relativi a fatture per prestazioni in tutto ovvero in parte mai eseguite; spese utilizzate per la costruzione di casa di abitazione di (OMISSIS) in (OMISSIS)).
Quanto al concorso in tale delitto di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), la sentenza di annullamento (punto 5.2 della motivazione) impose, in buona sostanza, al giudice di rinvio: di chiarire il rapporto fra fatti determinanti distrazione di tale complessiva somma di danaro ed i ruoli di tali persone nel consiglio di amministrazione della societa’ e, in piu’ in generale, nel concreto funzionamento della stessa; di ricostruire in termini univoci la posizione delle stesse persone e le relative attribuzioni (necessarie per individuare eventuali posizioni di garanzia) e, comunque, la natura e la portata dell’operativita’” a ciascuno riconosciuta; di ricostruire il rapporto fra fatti distrattivi ed attribuzioni esercitate dal consiglio di amministrazione e dai suoi componenti, non essendo chiaro se i fatti distrattivi fossero riconducibili al concreto esercizio delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ovvero si collocassero fuori di queste e, ricorrendo tale ultima ipotesi, in quali termini si configurasse il concorso di tali tre persone nel reato commesso da (OMISSIS).
2.1. La sentenza in questa sede impugnata risolve solo in parte, quanto alla affermata responsabilita’ di (OMISSIS), la contraddizione riscontrata nella motivazione della sentenza annullata, limitandosi a specificare che, alla luce del contenuto degli elementi di prova specificamente menzionati, a costui (OMISSIS) pago’ indebitamente complessivi Euro 54.180,86, pari a spese da lui mai sostenute, sulla base di richieste di rimborso manifestamente incongrue; con la conseguenza che (OMISSIS) concorse con (OMISSIS) nella commissione di tali illecite distrazioni.
Il ricorrente (OMISSIS) non contesta specificamente la correttezza del predetto accertamento; che, pertanto, merita conferma.
Non un rigo della motivazione e’ pero’ utilizzato per spiegare per quale motivo tale imputato concorra anche nella commissione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazioni di danaro sociale pari a complessivi Euro 563.214,38 (pari alla differenza fra distrazioni complessive accertate e distrazione illecita riferibile anche a (OMISSIS)).
In particolare, la sentenza, omettendo, ancora una volta, la ricostruzione in fatto delle relazioni fra fatti distrattivi e concreto funzionamento del consiglio di amministrazione della societa’ alla luce delle clausole di organizzazione delle funzioni gestorie contenute nello statuto sociale, non spiega se la responsabilita’ di tale persona per tali ulteriori distrazioni sia conseguenza dell’attivita’ da lei svolta, quale amministratore privo di deleghe, nel consiglio di amministrazione di (OMISSIS) secondo i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ (che la sentenza impugnata mostra di ben conoscere) in tema di responsabilita’, ex articolo 40 c.p., comma 2, per delitti di bancarotta prefallimentare imputabili ai componenti di consigli di amministrazione di societa’ di capitali privi di deleghe gestorie.
2.2 La sentenza medesima conferma, infine, la decisione di primo grado nella parte in cui ritenne (OMISSIS) ed (OMISSIS), componenti del consiglio di amministrazione di (OMISSIS) senza deleghe nella gestione della societa’, concorrenti con (OMISSIS) nella commissione del delitto in questione, ai sensi dell’articolo 40 c.p., comma 2, risolvendo la contraddizione interna alla sentenza di appello annullata.
La decisione omette pero’ di ricostruire in concreto le relazioni intercorse fra fatti distrattivi e concreto funzionamento del consiglio di amministrazione della societa’ alla luce delle clausole di organizzazione delle funzioni gestorie rispettivamente recate dallo statuto sociale e, eventualmente, da successive deliberazioni di organizzazione della gestione sociale adottate dall’assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione (secondo le norme, rispettivamente recate dall’articolo 2328, u.c., dall’articolo 2364 c.c., comma 1, n. 5), e dall’articolo 2381 c.c., commi 2 e 3); in tal guisa non adempiendo alla specifica indicazione sul punto contenuta nella sentenza di annullamento.
In particolare, dopo avere affermato, mediante riproduzione integrale di parte della sentenza di primo grado sul punto, la propria volonta’ di prestare ossequio ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di responsabilita’, ex articolo 40 c.p., comma 2, di amministratori senza deleghe di gestione, la sentenza si limita ad affermare che: “molti degli episodi distrattivi riguardavano certamente la competenza del Consiglio di Amministrazione, del quale facevano parte… (OMISSIS) e (OMISSIS): e’ il caso delle ingentissime spese per la ristrutturazione della sede sociale”; omettendo ogni motivazione relativa agli elementi di fatto da cui trarre tale asserzione e, soprattutto, non indicando se e quando il consiglio di amministrazione di (OMISSIS) ovvero (OMISSIS) e (OMISSIS) siano stati informati dei fatti costituenti distrazioni diverse dall’unico investimento, come sopra menzionato.
Aggiunge la sentenza che (OMISSIS) ed (OMISSIS) “non avevano bisogno dei segnali di allarme, pure certamente presenti nel caso di specie (mancava perfino la prova dell’effettivo esborso del (OMISSIS) con riferimento a parte del capitale sottoscritto) perche’ costoro facevano parte del programma spoliativo del patrimonio della fallita, adeguatamente dimostrato nelle pagine che precedono, laddove la tematica dei segnali di allarme e’ stata elaborata con riferimento ai consiglieri senza delega non concorrenti con l’amministratore delegato, come invece e’ stato dimostrato nella fattispecie che ne occupa”.
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