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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Va preliminarmente osservato che non sussiste una perfetta assimilazione o sovrapponibilita’ tra la liberazione anticipata ordinaria e l’istituto introdotto col Decreto Legge n. 146 del 2014 conv. nella L. n. 10 del 2014: la liberazione anticipata speciale peculiarita’ nella disciplina, nelle finalita’ e negli effetti. Sin dall’intitolazione della disposizione che l’ha introdotta, l’istituto rivela la sua “specialita’” di strumento apprestato al fine di contribuire alla soluzione dell’annoso problema della sovrappopolazione carceraria e l’inserimento nel contesto di “misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, con le quali il Legislatore italiano ha inteso varare un quadro di interventi concreti nel settore penitenziario, gia’ sollecitatigli dalla pronunci, pilota della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo nel noto caso Torregiani c/Italia dell’8 gennaio 2013 e dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 279 del 9 ottobre 2013. La prima pronuncia non si pone, dunque, rispetto al risultato normativo in esame, quale mero richiamo, operato a fini di propaganda mediatica dell’operato governativo, ma quale preciso e giuridicamente vincolante antecedente, posto che la stessa ha imposto allo Stato Italiano l’adozione entro un anno di misure volte alla riduzione del numero di persone incarcerate. Anche il profilo sistematico conferma la specialita’ del nuovo regime premiale, inserito dal legislatore, non nel gia’ esistente articolo 54 Ord. Pen., che si occupa della liberazione anticipata ordinaria, ma in una norma espressamente dedicata, per evidenziarne la natura di rimedio eccezionale e temporalmente delimitato nella sua applicazione in favore dei detenuti per il solo periodo di due anni dalla vigenza del provvedimento legislativo che l’ha disposto e di quanti abbiano gia’ fruito della liberazione anticipata nel periodo decorso dal 1 gennaio 2010.
Quanto poi alle finalita’ perseguite, e’ unanime nella dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del perseguimento da parte dell’istituto di finalita’ rieducative del condannato, ma al contempo, mediante la piu’ ampia abbreviazione della durata della pena da espiare, dell’assolvimento di funzioni deflattive e risarcitorie, le quali per essere realizzate in concreto ed avere un significato razionale. postulano l’effettiva permanenza del condannato presso gli istituti penitenziari nei periodi di riferimento. In tal senso militano una pluralita’ di elementi, quali: 1) il preambolo del Decreto Legge n. 146 del 2013, il quale indica l’obiettivo di “ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario” quale primaria esigenza dai caratteri di straordinaria necessita’ ed urgenza, cui si e’ inteso far fronte attraverso “misure straordinarie e temporanee” in tema di liberazione anticipata; 2) la relazione al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 146 del 2013 A.C. nr. 1921, la quale riporta l’indicazione che quello previsto si atteggia a rimedio compensativo, secondo le indicazioni della Corte europea di Strasburgo della violazione del diritti dei detenuti in conseguenza della situazione di sovraffollamento carcerario e, piu’ in generale, del trattamento inumano e degradante che, per carenze strutturali, possono essersi trovati a subire. Si tratta, pertanto, di una misura la cui adozione e’ indispensabile ai fini dell’adeguamento alle indicazioni della gia’ menzionata sentenza Torreggiani c/Italia della Corte europea. Ed e’ questa la ragione che ha indotto ad individuare il termine di efficacia nel 1 gennaio 2010, data in cui si e’ determinata la situazione di emergenza detentiva”; 3) il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi della L. n. 195 del 1958, articolo 10, con deliberazione del 23 gennaio 2014, il quale ha evidenziato il diretto legame tra la negativa evoluzione delle condizioni di vita carcerarie ed il riconoscimento di una piu’ consistente detrazione sulla pena da scontare; 4) la previsione difforme rispetto a quella che regola la liberazione anticipata ordinaria, per cui l’applicazione dell’istituto eccezionale e’ esclusa per i condannati affidati in prova al servizio sociale ed in regime domiciliare (tra cui anche per quanti si trovino in detenzione domiciliare ex L. n. 199 del 2010 ed agli arresti domiciliari esecutivi).
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