Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 29 dicembre 2017, n. 58080. Quarantacinque giorni di liberazione anticipata e non 75 per il detenuto di cui è stata accolta la richiesta di liberazione anticipata

Quarantacinque giorni di liberazione anticipata e non 75 per il detenuto di cui è stata accolta la richiesta di liberazione anticipata. Il beneficio maggiore è concesso perché la liberazione si trova a cavallo del periodo di vigenza previsto dal Dl 146/2013 che, tuttavia, prevede solo nei due anni di vigenza della norma il beneficio maggiore.

Sentenza 29 dicembre 2017, n. 58080
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza n. 692/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in data 06.09.2016;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MINCHELLA Antonio;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 06.09.2016 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso l’ordinanza in data 08.04.2016 del Magistrato di Sorveglianza di Udine con la quale era stata accolta la richiesta di liberazione anticipata relativamente al semestre 07.08.2015/07.02.2016 concedendo 45 giorni di liberazione anticipata e non anche 75 giorni, poiche’ il semestre era scaduto successivamente alla data del 23.12.2015, termine ultimo di applicazione dell’istituto della “liberazione anticipata speciale”. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il reclamo si fondava sull’argomentazione per cui andava concesso il beneficio maggiore poiche’ si trattava di un semestre collocato “a cavallo” della scadenza del periodo di vigenza previsto dal Decreto Legge n. 146 del 2013 (convertito con L. n. 10 del 2014) e poiche’ tali erano state le decisioni con riferimento ai semestri collocati “a cavallo” del periodo dicembre 2009/gennaio 2010: tuttavia, si notava che la legge menzionata aveva previsto espressamente detta ultima ipotesi, prevedendo invece soltanto nei due anni di vigenza della norma il beneficio maggiore, per cui esso non poteva applicarsi ai semestri scaduti in epoca successiva, seppure iniziati sotto la vigenza predetta.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore, deducendo erronea applicazione di legge: si sostiene che la norma andava applicata nel senso piu’ favorevole, anche perche’ altrimenti vi sarebbe stata una disparita’ di trattamento con coloro che avevano espiato parzialmente il semestre prima dell’entrata in vigore della norma, considerato che, nella specie, si trattava di un semestre espiato per la maggior parte durante quella vigenza.
Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *