Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 dicembre 2017, n. 31107. L’applicazione della confisca in sede penale non fa di per sé venire meno la giurisdizione della corte dei conti

L’applicazione della confisca in sede penale non fa di per sé venire meno la giurisdizione della corte dei conti, ciò che potrebbe verificarsi è solo un limite all’adozione di una pronuncia di condanna, ma non si può escludere che la procura contabile possa esercitare l’azione.

Sentenza 28 dicembre 2017, n. 31107
Data udienza 20 dicembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez.

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez.

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di sez.

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al R.G. 11665-2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, in persona del Procuratore generale pro tempore;
– controricorrente –
nonche’ sul ricorso iscritto al R.G. 17124-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, in persona del Procuratore generale pro tempore;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale di appello n. 80, depositata il 27 gennaio 2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016 dal Presidente relatore Stefano Petitti;
sentiti l’Avvocato Costa, per delega dell’Avvocato (OMISSIS), e l’Avvocato (OMISSIS);
sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale FUZIO Riccardo, il quale ha chiesto l’inammissibilita’ dei ricorsi.
FATTI DI CAUSA
1. – In esito ad indagini penali svolte dalla Procura della Repubblica di Milano, che avevano portato ad accertare l’avvenuta realizzazione, ad opera del Procuratore della Repubblica di Pinerolo Dott. (OMISSIS), di una sistematica attivita’ delittuosa consistita nel conferimento di incarichi per l’espletamento di inutili consulenze tecniche fiscali sulle societa’ di capitale della zona in difetto di qualsiasi presupposto ed al solo scopo di percepire dai consulenti una frazione dei compensi professionali da lui stesso liquidati, si instaurarono procedimenti penali (otre che nei confronti del (OMISSIS) e del dirigente della segreteria) anche nei confronti dei numerosi dottori commercialisti che avevano svolto gli incarichi collegiali di consulenza nella partecipe consapevolezza della inutilita’ cui s’e’ accennato, percependo negli anni tra il 2000 ed il 2005, complessivamente, circa sedici milioni di Euro (e restituendone il 20% a persona che provvedeva poi a consegnare la meta’ dell’importo al (OMISSIS)).
I procedimenti si esaurirono o con l’applicazione concordata della pena o con condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato per i reati di associazione a delinquere (commessi da alcuni), di corruzione e di truffa aggravata ai danni dello Stato.
2.- Promossa, per quanto in questa sede rileva, azione di responsabilita’ dalla Procura Regionale innanzi alla Sezione giurisdizionale per il Piemonte nei confronti, tra gli altri, di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti da parte dei convenuti, il Procuratore Regionale della Corte di Conti per il Piemonte propose ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo l’affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti.
3. – Queste Sezioni Unite, con ordinanza n. 11 del 2012, dichiararono la giurisdizione del giudice contabile.
4. – Riassunto il giudizio, la Sezione giurisdizionale regionale condanno’ a titolo di dolo, (OMISSIS), in solido con (OMISSIS) e (OMISSIS), al pagamento di Euro 971.724,15; (OMISSIS), sempre in solido con il (OMISSIS) e il (OMISSIS), al pagamento di Euro 902.258,05; (OMISSIS), in solido con (OMISSIS) e (OMISSIS), al pagamento della somma di Euro 867.007,43; (OMISSIS), in solido con (OMISSIS) e (OMISSIS), al pagamento della somma di Euro 348.439,16.
5. – Avverso questa decisione, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero appello, deducendo, tra l’altro, l’avvenuto ristoro del danno a seguito di transazione e versamento complessivo di Euro 820.000,00, di cui 400.000 versati a seguito di accordo transattivo con l’Avvocatura generale dello Stato e 420.000,00 Euro confiscati dalla Procura penale, e sostenendo che sia l’importo della confisca sia la somma corrisposta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avrebbero dovuto essere sottratti all’ammontare del risarcimento.
Propose appello altresi’ (OMISSIS) la quale, premesso che in sede penale era gia’ stata condannata a pagare quanto accertato a titolo di confisca obbligatoria per la medesima condotta e il medesimo fatto illecito, dedusse, tra l’altro, la improponibilita’ dell’azione di responsabilita’ dinnanzi alla Corte dei conti, stante il divieto di bis in idem, sussistendo un giudicato penale con conseguenze civili esecutive sul suo patrimonio.

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