Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 dicembre 2017, n. 31107. L’applicazione della confisca in sede penale non fa di per sé venire meno la giurisdizione della corte dei conti

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6. – La Sezione 1 giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato tutti gli appelli.
Per quanto in questa sede ancora rileva, con riferimento alle riferite censure proposte da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la Sezione centrale di appello, premesso che l’entita’ del pregiudizio da risarcire poteva essere determinata solo all’esito del giudizio e che la stessa operazione transattiva lasciava presumere che il danno, riferito a piu’ fattispecie, ammontasse a cifre superiori, ha ritenuto che la sola titolare dell’azione di responsabilita’ amministrativo-contabile fosse la Procura regionale, essendo la detta azione posta a tutela dell’interesse generale alla conservazione e alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici, e cioe’ di un interesse indisponibile, neanche dall’amministrazione lesa, non potendo promuovere la relativa azione, ne’ potendo rinunciarvi. Anche una transazione operata dall’amministrazione, dunque, non poteva in alcun modo inibire il potere del giudice contabile di pronunciarsi sul risarcimento.
Quanto alla posizione della (OMISSIS), la quale unitamente ad altri appellanti aveva ravvisato la violazione del divieto di bis in idem per avere il giudice penale gia’ disposto la confisca per equivalente a loro carico, la Corte dei conti rilevava che non sussisteva alcuna preclusione all’esercizio della giurisdizione penale e di quella contabile, trattandosi di giurisdizioni preposte al perseguimento di finalita’ diverse, pur se i fatti materiali dei quali le dette giurisdizioni debbano conoscere siano i medesimi. Con particolare riferimento, poi, alla questione della confisca, la Corte rilevava che il relativo procedimento non si era ancora concluso e che, comunque, la confisca, avendo ad oggetto l’equivalente monetario del profitto conseguito dai reati, aveva una funzione essenzialmente sanzionatoria: il che consentiva di escludere che l’ammontare della stessa costituisse un risarcimento per l’amministrazione danneggiata.
Quanto alla pretesa per cui l’esercizio dell’azione civile in sede penale avrebbe precluso l’esercizio dell’azione da parte della procura contabile, con il conseguente ristoro ottenuto in quella sede per effetto della transazione intercorsa con l’avvocatura generale dello Stato – questione, questa, rilevante per la posizione degli appellanti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – la Corte dei conti rilevava che nessuna preclusione era predicabile, atteso che la giurisdizione amministrativo-contabile tutela il diritto oggettivo, ossia l’interesse dell’Ordinamento alla conservazione e alla corretta gestione dei mezzi economici dell’attivita’ amministrativa, e che la relativa azione della procura contabile non era ne’ disponibile ne’ rinunciabile. Un simile effetto si sarebbe potuto verificare, precisava la Corte dei conti, nel solo caso in cui si fosse formato un giudicato non solo sull’an, ma anche sul quantum e in cui vi fosse stata la liquidazione del danno con reintegrazione completa delle ragioni dell’erario: in tale caso, infatti, la pronuncia avrebbe potuto avere effetti sull’azione della procura contabile, venendo venire meno l’interesse di quest’ultima, la quale non potrebbe che pervenire ad un risultato gia’ conseguito, e cioe’ alla formazione di un titolo esecutivo del quale l’amministrazione era gia’ in possesso.
7. – Avverso questa sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione (OMISSIS), sulla base di un motivo, e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), del pari sulla base di un motivo.
Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha resistito ad entrambi i ricorsi con distinti controricorsi.
Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Deve essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al R.G. n. 17124 del 2015 a quello iscritto al n. 11665 del 2015, trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c..).
2. – Con l’unico motivo di ricorso, (OMISSIS) deduce “eccesso assoluto di potere giurisdizionale: violazione dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti. Difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti, rientrando la controversia nelle attribuzioni del giudice ordinario, stante il giudicato di accertamento e di liquidazione delle somme di denaro da restituire all’Erario. Violazione del principio ne bis in idem, cui all’articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU nella interpretazione della Corte di Strasburgo. Illegittimita’ costituzionale del Regio Decreto n. 2440 del 1923, articolo 81; Regio Decreto n. 1214 del 1934, articolo 52 e L. n. 20 del 1994, articolo 1 azionate dalla Procura Generale della Corte dei conti e applicate dalla Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, in contrasto con l’articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, che vieta la doppia persecuzione per lo stesso fatto, e con l’articolo 117 Cost., comma 1, in ipotesi in cui altro giudice abbia accertato e liquidato con sentenza passata in giudicato quanto spetta all’erario, stante la medesimezza della condotta illecita e del conseguente danno pubblico, in relazione ai parametri costituzionali dell’articolo 3 Cost., articolo 97 Cost., articolo 103 Cost., comma 2, e articolo 111 Cost., comma 1”.

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