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In altre parole, la procedura di prevenzione e’ strumento con cui si tende a recuperare i beni di illecita provenienza, tendenzialmente frutto della attivita’ âEuroËœpericolosa’ svolta dal proposto, svelando i meccanismi di eventuale intestazione fittizia (realizzati tramite persone fisiche o giuridiche). I contraddittori naturali, in ipotesi di beni intestati a compagini societarie, sono pertanto i soggetti (persone fisiche) titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali, incisi nella disponibilita’ immediata dei relativi diritti e nelle loro aspettative patrimoniali correlate alla âEuroËœproiezione’ del valore delle quote sul patrimonio sociale oggetto di potenziale confisca. Gli organi amministrativi delle societa’ sottoposte al vincolo non hanno, infatti, alcuna legittimazione ad agire in giudizio di prevenzione (non trattandosi di un procedimento teso ad irrogare sanzioni alla societa’, come quello previsto e regolamentato dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001) gia’ in conseguenza gia’ del provvedimento di sequestro, che trasferisce all’amministratore giudiziario in primis poteri e diritti nascenti dalle quote di partecipazione societaria (in tal senso gia’ Sez. 1 n. 1032 del 14.2.2000, rv 215375), ivi compreso quello di revocare i precedenti amministratori, in caso di sequestro di quote maggioritarie (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 articolo 41, comma 6) e comunque di stabilire le linee di azione aziendale. La costituzione in giudizio della societa’ sottoposta al sequestro di prevenzione – in quanto tale – non e’ dunque ipotizzabile, atteso che dovrebbe essere previamente autorizzata dall’amministratore giudiziario e dallo stesso Tribunale e finirebbe con il determinare una indebita duplicazione delle facolta’ difensive, spettanti – in proprio – alle persone fisiche titolari delle quote.
2.2 Cio’ premesso, anche se si volesse ritenere che la (OMISSIS) (cui e’ stata consentita la costituzione in detta anomala veste in sede di merito) abbia inteso proporre ricorso in proprio, in quanto titolare delle quote sociali espropriate (ricorso sotto tale profilo ammissibile) il ricorso risulterebbe ugualmente inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Ed invero, e’ inammissibile – per le ragioni che seguono – il ricorso principale.
Quanto al primo motivo, corretta e’ in diritto la considerazione della Corte di Appello sulla irrilevanza della eventuale quota di ricavi in nero che sarebbero stati impiegati per gli acquisti realizzati dalla (OMISSIS) (con richiamo al principio espresso da Sez. Un. 2014, Repaci).
L’evasione, infatti, al di la’ della sua dimostrazione solo presuntiva (attraverso studi di settore e senza considerazione adeguata dei maggiori costi) non e’ stata commessa dal âEuroËœterzo’ (intendendosi per tale il soggetto âEuroËœaltro’ rispetto al proposto), ma e’ riferibile allo stesso soggetto âEuroËœproposto’ (OMISSIS), che la Corte di Appello ha puntualmente ritenuto – con compiute argomentazioni in fatto – reale determinatore delle scelte aziendali e reale investitore economico (in beni peraltro del tutto estranei all’oggetto aziendale).
Mancando la condizione sostanziale di “alterita’” tra il terzo (solo schermo formale) e il proposto, e’ evidente che si ricade appieno nei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite Repaci, posto che l’eventuale produzione di una redditivita’ in nero e’ imputabile, in realta’, al proposto e ne accresce la condizione di soggetto pericoloso.
Quanto ai motivi ulteriori, il ricorrente – oltre a richiamare in modo non consentito il vizio di motivazione, trattandosi di procedura di prevenzione – non si confronta minimamente con le ampie argomentazioni impiegate dalla Corte di secondo grado, con riferimenti ad indagini patrimoniali e captazioni di conversazioni, al fine di giustificare sia la totalita’ della confisca che la permanente ingerenza del (OMISSIS) nelle iniziative societarie e l’impiego di capitali a lui riferibili.
La inammissibilita’ dei motivi principali determina analogo esito per i motivi aggiunti (articolo 585 c.p.p., comma 4), peraltro basati su una pretesa – incongrua – di assimilazione degli effetti tra gli esiti di un incidente cautelare penale (a cognizione limitata) e quelli di una procedura cognitiva di prevenzione trattata in contraddittorio pieno e basata su materiali dimostrativi in parte diversi.
2.3 Il ricorso proposto dai terzi (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ fondato.
Ed invero, va precisato, in premessa, che la questione in diritto riguarda la interpretazione della disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24, comma 1, nella parte in cui detto articolo di legge prevede la confisca dei beni “riferibili” al soggetto pericoloso, anche se formalmente intestati a terzi.
La condizione del titolare, in tesi di accusa solo âEuroËœformale’, del bene, e’ oggetto di particolare protezione da parte dell’ordinamento, nel senso che al fine di pervenire alla ablazione patrimoniale (con sacrificio del diritto di proprieta’, qualificato come apparente) e’ necessario che l’accusa fornisca (al di la’ delle ipotesi di presunzione relativa di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 26, comma 2) la prova concreta della fittizieta’ dell’intestazione (tra le molte, per la particolare chiarezza, v. gia’ Sez. 1 n. 6279 del 10.11.1997, rv 208941 sul testo previgente: in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all’applicazione di misure di prevenzione, incombe all’accusa l’onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalita’ di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilita’ di fatto del proposto; disponibilita’ la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l’apparente titolarita’ del terzo, dev’essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravita’, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell’assunto che si tende a dimostrare).
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