Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 settembre 2017, n. 42238. In caso di ipotizzata intestazione fittizia di un bene immobile a terzi la norma (Dlgs 159/2011) richiede la prova della riferibilità del bene al soggetto pericoloso

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3. Gli aspetti patrimoniali.
Vengono qui in rilievo le sole posizioni dei soggetti appellanti.
In particolare va ricordato che:
– quanto alla srl (OMISSIS), il socio di maggioranza nonche’ amministratore unico e’, dal (OMISSIS), (OMISSIS), moglie del (OMISSIS). La societa’ viene ritenuta diretta emanazione del proposto che ne se serve per porre in essere attivita’ di impresa (due esercizi di bar) nonche’ investimenti immobiliari (una villetta e due autorimesse in (OMISSIS)). La Corte di merito conferma la confisca delle quote sociali e dei beni intestati a detta societa’ ritenendoli nella disponibilita’ del (OMISSIS);
– quanto alla ricostruzione della redditivita’ del nucleo familiare (la coppia (OMISSIS)/ (OMISSIS) ha avuto 5 figli, nati tra (OMISSIS)) la Corte di merito richiama l’analisi svolta dal Tribunale e conferma la valutazione di manifesta sproporzione tra redditi e investimenti. La tabella riportata a pag. 30 del decreto, riferita all’intero nucleo familiare, evidenzia tra il (OMISSIS) molte annualita’ del tutto incapienti (reddito zero tra il (OMISSIS), tranne che Euro 31,00 nel (OMISSIS)) ed alcune annualita’ (tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS)) con redditivita’ molto bassa tra gli Euro 10.000,00 e gli Euro 16.000,00 per anno (per lo piu’ derivanti da lavoro dipendente della (OMISSIS) o della (OMISSIS) presso la stessa societa’ (OMISSIS) di cui sopra).
Da tale inquadramento deriva che, fatta salva la verifica del parametro della disponibilita’ dei singoli beni in capo al (OMISSIS) e della correlazione temporale tra pericolosita’ soggettiva e investimento economico, nessun dato economico apprezzabile e’ di ostacolo alla confisca dei beni.
3.1 I singoli beni rilevanti.
Beni intestati alla (OMISSIS) srl.
a) beni formalmente intestati alla srl (OMISSIS) ( (OMISSIS)): la Corte di secondo grado esamina il motivo di appello, essenzialmente basato sulla esistenza di una provvista economica familiare iniziale che avrebbe consentito alla (OMISSIS) di realizzare l’investimento (acquisto del bar in (OMISSIS)) e sulla capacita’ reddituale dell’azienda, in buona parte occultata al fisco. Da cio’ sarebbe derivata la capacita’ di acquisto delle unita’ immobiliari, confiscate in primo grado. Si ritiene, da parte degli appellanti, che l’evasione fiscale commessa dal âEuroËœterzo’ (e ricostruita attraverso il riferimento agi studi statistici di settore) non sia di ostacolo alla rivendicazione della titolarita’ del bene.
La Corte di Appello non accoglie le obiezioni difensive, evidenziando che l’evasione fiscale (Sez. Un. 2014 ric. Repaci) non puo’ essere opposta come fattore di requilibrio del giudizio di sproporzione in sede di prevenzione patrimoniale, trattandosi di condotta contra legem che finisce con il riacutizzare la valutazione di pericolosita’ del soggetto proposto, dominus reale dell’attivita’.
Inoltre, da pag. 37 a pag. 48 della motivazione, la Corte di secondo grado aggiunge ulteriori considerazioni e valutazioni, a conferma della permanente ingerenza del (OMISSIS) nelle attivita’ âEuroËœsociali’ e della provenienza illecita delle risorse impiegate per i singoli acquisti, tutti avvenuti nel periodo in cui si dispiegava la pericolosita’ sociale del (OMISSIS).
In sintesi, si evidenzia che:
– l’asserita donazione ricevuta da (OMISSIS) (da parte di (OMISSIS)) e’ del tutto sfornita di prova, anche indiziaria, ed e’ affidata alle generiche affermazioni del commercialista Paparatto ed ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, priva di data, allegata alla memoria del gennaio 2016. Nessuna traccia di tale pretesa donazione vi e’ sui rapporti bancari della (OMISSIS) o su quelli della societa’;
– nessun elemento a favore puo’ trarsi dalla comparazione tra i ricavi della societa’ e gli studi di settore, posto che, al di la’ del carattere presuntivo dei medesimi e delle ragioni in diritto gia’ esposte, non sono stati considerati, nella elaborazione difensiva, i costi per la produzione del reddito;
– l’analisi dei bilanci della societa’ ha mostrato la piena inattendibilita’ delle scritture contabili, con costante ricorso a âEuroËœfinanziamento soci’ al fine di compiere operazioni immobiliari estranee all’oggetto sociale (acquisto dell’immobile in (OMISSIS) avvenuto nel (OMISSIS), con impiego di denaro non proveniente dalla gestione aziendale per circa Euro 200.000,00, in pieno periodo di pericolosita” del (OMISSIS));

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